APERTURA DI CREDITO - RECESSO DELLA BANCA

( Cassazione – Sezione I civile – Sent. n. 9321 - Presidente E. Altieri – Relatore G. Salmè )

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 4 luglio 1995 G. S. ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Milano il (omissis), filiale di Milano, esponendo che: a) il 22 febbraio 1994 aveva stipulato un’apertura di credito fino ad un massimo di sei miliardi di lire, da restituire entro cinque anni, concedendo in garanzia ipoteca su un terreno di sua proprietà fino a concorrenza di dodici miliardi; b) a ulteriore garanzia delle obbligazioni restitutorie eventualmente derivanti dall’apertura di credito aveva sottoscritto un’assicurazione sulla vita a favore della banca per un capitale di sei miliardi e aveva dato in pegno dei titoli; c) aveva, infine, conferito alla banca il mandato a gestire il proprio patrimonio immobiliare. Sul conto corrente relativo alla gestione patrimoniale la banca aveva accreditato la somma di tre miliardi, proveniente dall’apertura di credito, che in tal modo si era ridotta all’importo di tre miliardi. Avendo il S. contestato l’andamento negativo della gestione patrimoniale, in relazione alla quale, in breve tempo, si erano formate rilevanti passività, e avendo conseguentemente revocato il mandato a gestire, la banca aveva chiesto e ottenuto dal cliente un’attestazione di avere bene operato e la riduzione dell’apertura di credito a tre miliardi, ma ciò non ostante, con lettera del 6 marzo 1995 aveva dichiarato risolto il contratto, sostenendo di avere scoperto che il S. aveva falsamente dichiarato di non far parte di società di persone, all’epoca della stipulazione dell’apertura di credito e nei ventiquattro mesi precedenti, mentre in realtà era stato prima socio ed era attualmente liquidatore della (omissis), in liquidazione. Tale motivazione, secondo l’attore, era pretestuosa perché la società, da tempo in liquidazione e della quale egli aveva ormai ceduto la sua quota di partecipazione, non aveva mai operato e aveva accumulato un modestissimo passivo, peraltro già sanato. In realtà, la banca non aveva mai avuto interesse alla sola apertura di credito e non aveva inteso far sopravvivere questo rapporto alla cessazione della gestione patrimoniale.

Tutto ciò premesso il S. ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità e dell’inefficacia della risoluzione e la condanna della banca all’adempimento del contratto di apertura di credito; ha chiesto inoltre l’accertamento del vizio del consenso dal quale era affetta l’accettazione della riduzione dell’importo dell’apertura di credito da sei a tre miliardi, frutto della violenza morale operata dalla banca e, previo accertamento dell’inadempimento del contratto di gestione del patrimonio mobiliare, ha anche chiesto la condanna alla restituzione delle perdite di gestione.

La banca ha chiesto il rigetto delle domande, sostenendo, per quanto ancora rileva in questa sede, che la risoluzione del contratto era giustificata dalla clausola risolutiva espressa e ha chiesto anche, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore al pagamento della somma di 2 miliardi 680 milioni di lire.

Con ordinanza ex articolo 186quater c.p.c. del 5 aprile 1996 il giudice istruttore ha disposto il pagamento di detta somma in favore della banca. L’ordinanza, che ha acquistato efficacia di sentenza a seguito della rinuncia di cui all’ultimo comma della indicata disposizione, è stata confermata dalla Corte d’appello di Milano.

La Corte territoriale ha, innanzi tutto, osservato che la tesi del S. secondo cui la banca non poteva fare ricorso alla clausola risolutiva espressa, perché l’erronea dichiarazione resa circa la partecipazione a società di persone poteva costituire un vizio genetico del contratto, ma non un vizio funzionale che potesse giustificare la risoluzione, non introduceva un nuovo tema d’indagine, rispetto alla iniziale domanda di accertamento dell’illegittimità della risoluzione, rimanendo immutati i termini oggettivi della controversia. La Corte d’appello ha quindi affermato che, in realtà, al di là dei termini giuridici utilizzati, la banca non si era avvalsa di una clausola risolutiva espressa, ma del diritto di recesso e che l’esercizio di tale diritto era legittimo. Infatti, come le parti possono escludere che per il recesso dal contratto di apertura di credito sia necessaria una giusta causa, così possono anche tipizzare la giusta causa di recesso. Ciò che in concreto era avvenuto, in quanto le parti avevano stabilito che le dichiarazioni rese dall’accreditato sarebbero state considerate giusta causa di recesso, nel senso che, ove si fossero rivelate sostanzialmente non veritiere o fuorvianti, avrebbero consentito alla banca di esercitare il diritto di recesso, rimanendo escluso che il giudice, sovrapponendo la sua valutazione a quella riservata all’autonomia dei contraenti, potesse apprezzare l’importanza del fatto posto a fondamento dell’esercizio del diritto di recesso in relazione all’assetto degli interessi stabilito dalle parti nel contratto. Inoltre, poiché la circostanza sottaciuta dal S. era rilevante come causa del recesso e non di risoluzione, il momento al quale deve essere riferito l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni non sarebbe stato quello iniziale della stipulazione del contratto, ma quello successivo dell’esercizio del recesso. Ne deriverebbe l’irrilevanza della eventuale conoscenza di fatto della non veridicità delle dichiarazioni da parte delle banca al momento della stipulazione del contratto. Né in senso contrario poteva essere invocato il disposto dell’articolo 1893 c.c., perché la norma non sarebbe applicabile nella specie per avere le parti autonomamente disciplinato il recesso, intendendo in tal modo tutelare l’interesse dell’accreditante a limitare il rischio nelle situazioni in cui il controllo della solvibilità dell’accreditato è più difficile, come quando questi debba rispondere illimitatamente delle obbligazioni derivanti dalla gestione di un’impresa collettiva.

D’altra parte l’esercizio del diritto di recesso, secondo la Corte territoriale, non potrebbe essere neppure ritenuto pretestuoso, perché il fatto che la banca, che, in ipotesi, avesse conosciuto la non veridicità delle dichiarazioni del S. al momento della stipulazione del contratto, si sarebbe limitata a tollerare una situazione che, in base al contratto, l’avrebbe legittimata a rifiutare il credito a un soggetto esposto a rischi che, contrattualmente, erano esclusi, ma non poteva obbligarla a continuare a far credito in una tale situazione. Rilevante sarebbe stato, invece, accertare se il S. era ancora socio di società di persone al momento del recesso, ma un tale accertamento era estraneo all’impostazione difensiva del S. stesso.

Quanto infine all’interpretazione dell’avverbio "sostanzialmente", la Corte territoriale ha affermato che nella clausola contrattuale il termine era riferito alla veridicità o non veridicità delle dichiarazioni dell’accreditato e non poteva essere inteso, invece, come diretto a consentire margini di valutazione giudiziale dell’interesse della banca, protetto dalla predetta clausola. In realtà la dichiarazione del S. di non essere socio di società personali e di non esserlo stato nei ventiquattro mesi precedenti, avrebbe potuto essere “sostanzialmente” veritiera e non fuorviante se egli fosse stato socio accomandante, con responsabilità limitata al conferimento, ma era “sostanzialmente” non veritiera tenendo conto che egli era socio accomandatario, prima, e liquidatore, poi. Né sarebbero in senso contrario rilevanti le circostanze che la società fosse o non attiva o che avesse accumulato perdite rilevanti, perché tali circostanze sarebbero stare apprezzabili solo ipotizzando un onere della banca di procedere ad un’analisi economica e patrimoniale della società stessa, mentre l’interesse protetto dalla clausola contrattuale di cui si discute escludeva che il S. potesse fare ricorso al credito per il solo fatto della sua partecipazione a una società di persone che comportasse una sua responsabilità illimitata.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano il S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso il (omissis). Entrambe le parti hanno presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e seguenti, 1427 e seguenti, 1324 e 1343, 1892 e 1893 c.c. e di tutte le norme e principi fondamentali in tema di obbligazioni e contratti, nonché l’omesso esame di un punto decisivo e il vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione.

Il motivo si articola in una pluralità di censure.

A) Un primo errore dei giudici del merito sarebbe consistito nell’avere proceduto alla qualificazione del comportamento della banca alla stregua solo di alcune clausole contrattuali, omettendo di prenderne in considerazione altre. Infatti, la Corte territoriale sarebbe giunta alla conclusione che la banca si era avvalsa del diritto di recesso e non di una clausola risolutiva espressa, valutando, tra l’altro, da una parte la pattuizione in base alla quale la banca aveva facoltà di risolvere il contratto in caso di “inadempienze” (clausola 7.02) e quella che considerava "casi di inadempienza" del beneficiario l’avere reso dichiarazioni sostanzialmente non veritiere e fuorvianti (clausola 7.02.c) e, dall’altra, la dichiarazione del S. di non far parte di società di persone (clausola 7.01.3), mentre avrebbe omesso di prendere in considerazione la clausola (7.01) secondo la quale "il beneficiario effettua le dichiarazioni e assume gli impegni in appresso indicati e dà atto alla finanziatrice che la veridicità e completezza di tali dichiarazioni ha costituito elemento determinante al fine della conclusione del presente contratto da parte della finanziatrice.".

Alla stregua di quest’ultima previsione, quindi, la non veridicità delle dichiarazioni del S. sarebbe stata dalle parti considerata come vizio del consenso e come tale avrebbe dovuto essere valutata in relazione alla conoscenza che, comunque, la banca avesse avuto della realtà, in quanto non potrebbero essere considerate come determinanti ai fini della formazione del consenso le circostanze che, se pure taciute da un contraente, sono conosciute dall’altro.

B) Un secondo errore della Corte d’appello sarebbe consistito nell’avere ignorato che, anche ad ammettere che nella specie il comportamento della banca dovesse essere qualificato come esercizio del diritto di recesso, rimaneva il fatto che tale recesso era previsto in funzione di mezzo di impugnazione del contratto (e non come recesso così detto determinativo, che ha la funzione di porre termine a rapporti di durata che ne siano sprovvisti, o come mero potere di sciogliersi dal rapporto negoziale). E poiché, come anche la sentenza impugnata ha affermato, le parti non hanno il potere di introdurre ipotesi di invalidità del contratto non previste dalla legge, l’esercizio del recesso doveva essere valutato alla stregua della disciplina dell’annullamento dei contratti. In particolare, se la non veridicità avesse dovuto considerarsi conseguenza di un errore, avrebbe dovuto valutarsi se l’errore era conosciuto o riconoscibile dall’altro contraente e se avesse dovuto ritenersi effetto di dolo avrebbe dovuto accertarsi se gli eventuali raggiri erano tali che l’altra parte, senza di essi, non avrebbe concluso il contratto.

C) Un ulteriore errore sarebbe stato commesso dai giudici del merito nell’interpretare il termine “sostanzialmente”. Usando tale avverbio le parti avrebbero inteso affermare che il potere di recesso della banca poteva essere esercitato solo se le dichiarazioni rese dal S. fossero state “sostanzialmente” non vere, mentre non avrebbero potuto giustificare l’esercizio di quel potere le dichiarazioni non vere inidonee a pregiudicare l’interesse della banca alla corretta valutazione del rischio di insolvenza, e, quindi, in primo luogo, le dichiarazioni inesatte, della cui inesattezza la banca ben fosse stata a conoscenza, perché in tal caso la banca stessa avrebbe potuto proteggere il proprio interesse semplicemente astenendosi dal concludere il contratto.

Riconoscendo alla banca il potere di recesso anche di fronte a dichiarazioni inesatte del tutto innocue o irrilevanti ai fini dell’equilibrio contrattuale e della protezione dell’interesse dei contraenti (i quali, infatti, non ostante ne conoscessero la non veridicità avevano egualmente stipulato il contratto), la Corte territoriale avrebbe finito per attribuire alla banca un potere di recesso del tutto svincolato dall’esistenza di una giusta causa, mentre le parti si erano limitate a tipizzare le circostanze costituenti giusta causa, ma non avevano voluto prescindere da tale presupposto. Peraltro, un recesso sostanzialmente libero sarebbe in contrasto con principi fondamentali del diritto dei contratti, come quello di buona fede, di solidarietà tra i contraenti, del divieto di abuso del diritto. Per tale ragione l’esercizio di un siffatto diritto di recesso costituirebbe un atto negoziale unilaterale con causa illecita.

Infine la sentenza, dopo aver riconosciuto che, attraverso la tipizzazione della giusta causa di recesso consistente nella non veridicità delle dichiarazioni rese dal cliente, le parti avevano sostanzialmente introdotto una disciplina analoga a quella dettata dagli articoli 1892 e 1893 c.c., ispirati alla medesima esigenza di protezione dell’interesse di una parte all’esatta valutazione del rischio, ha contraddittoriamente negato l’applicazione dei principi giurisprudenziali elaborati in tema di interpretazione delle due disposizioni richiamate, alla stregua dei quali è rilevante la conoscenza che l’assicuratore abbia avuto della non veridicità delle dichiarazioni rese dall’assicurato.

D) Ulteriori ragioni della decisività dell’accertamento da parte della banca della conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni del S. al momento della stipulazione del contratto, secondo il ricorrente, consisterebbero: a) nel fatto che nel marzo 1995, con le lettere con le quali la banca aveva esercitato il recesso, la stessa aveva dichiarato di aver appreso solo in quel momento che il S. era socio di società di persone, mentre questa affermazione era falsa e da tale falsità deriva che il comportamento della banca costituiva inadempimento; b) la ragione per la quale l’inesattezza delle dichiarazioni giustificava il recesso consisteva in ciò che manifestavano insincerità e slealtà del S.; c) l’avere concluso il contratto non ostante la conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni, dimostrava che tale inesattezza, di per sé, non costituiva lesione dell’interesse della banca a un’esatta valutazione del rischio assunto.

E) La corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la rilevanza dell’accertamento della situazione economica della società di cui il S. era socio e liquidatore, in quanto se avesse svolto l’accertamento richiesto avrebbe appurato che fin dalla stipulazione del contratto il S. stesso aveva fornito tutti gli elementi per potere valutare la situazione economica della società e l’entità della sua partecipazione.

2) Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 1362 c.c., nonché difetto di motivazione censurando, sotto due diversi profili, la qualificazione del comportamento della banca come esercizio di diritto di recesso, invece che come dichiarazione di avvalersi di una clausola risolutiva espressa.

Un primo profilo è di natura processuale e con esso il ricorrente afferma che l’oggetto della controversia devoluta alla cognizione del tribunale di Milano era l’accertamento della validità e dell’efficacia delle dichiarazioni del marzo 1995 con le quali la banca aveva inteso avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista al punto 7.03 del contratto. Erroneamente la Corte territoriale avrebbe affermato che, per mero errore terminologico, sarebbe stata invocata la risoluzione, richiamando a conferma della sua tesi che la banca non aveva neppure richiesto il risarcimento dei danni, perché, al contrario, nelle conclusioni definitive la banca stessa aveva chiesto la condanna del S. al pagamento della somma di 2 miliardi 680 milioni di lire …oltre ad interessi come per legge ed il risarcimento del maggior danno ex articolo 1224, secondo comma c.c.».

In conseguenza dell’erronea qualificazione della domanda la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare sulla domanda effettivamente proposta (di accertamento della avvenuta risoluzione in virtù della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa) e avrebbe pronunciato in relazione a una domanda di accertamento della legittimità dell’esercizio del diritto di recesso che non era stata proposta.

Dal punto di vista sostanziale, prima di procedere a una diversa qualificazione delle dichiarazioni della banca del marzo 1995, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare che non solo la banca stessa aveva manifestato la sua intenzione di risolvere il contratto, ma aveva esposto con precisione i presupposti richiesti dalla legge per richiedere la risoluzione e che avrebbero quindi dovuto essere esposte le ragioni per le quali sarebbero stati erronei i termini utilizzati. A tal fine non sarebbe stato sufficiente il richiamo alla circostanza che in giudizio non era stato chiesto il risarcimento dei danni, perché tale circostanza, come già rilevato, sarebbe erronea in punto di fatto.

3) Il motivo, che in ordine logico, deve essere esaminato per primo è infondato.

Quanto al profilo che investe questioni di natura processuale, deve osservarsi che la questione da esaminare non è quella di vedere se, in astratto, la domanda di accertamento della legittimità del ricorso alla clausola risolutiva espressa sia diversa da quella in cui si chieda l’accertamento della legittimità dell’esercizio del diritto di recesso, ma di verificare se sia corretta l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale i termini oggettivi della controversia non erano mai mutati. In proposito il giudice del merito ha accertato che con la domanda introduttiva del giudizio il S. ha affermato che gli atti con i quali la banca aveva posto fine al rapporto erano legittimi e che ha chiesto che il giudice accertasse tale illegittimità. Se tale accertamento è corretto, come lo stesso ricorrente non contesta, la questione se il comportamento della banca dovesse qualificarsi come utilizzazione della clausola risolutiva o esercizio del potere di recesso non è effettivamente tale da comportare imputazione dei fatti dedotti, ma attiene alla qualificazione giuridica dei fatti dedotti, la quale non può che essere riservata al giudice del merito, salvo il controllo della sufficienza e della correttezza della motivazione, sulla quale non vengono mosse, sostanzialmente, specifiche censure.

Quanto poi alla correttezza della qualificazione operata dalla Corte territoriale, dal punto di vista sostanziale, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha dato adeguata e corretta spiegazione delle ragioni che l’hanno indotta a ritenere che nella specie la banca avesse esercitato il potere di recesso previsto dal contratto.

In senso contrario non può richiamarsi la circostanza che nelle conclusioni definitive del giudizio di primo grado la banca ha chiesto la condanna del S. alla restituzione della somma di 2 miliardi 680 milioni di lire, con gli interessi e il risarcimento del maggior danno ex articolo 1224 c.c.. Quest’ultima richiesta, infatti, è accessoria non all’accertamento dell’avvenuta risoluzione del contratto, ma alla condanna alla restituzione del finanziamento e alla mora nell’adempimento della relativa obbligazione pecuniaria.

4) È invece fondato il primo motivo.

Il ricorrente, al di là di alcuni profili che toccano aspetti marginali della qualificazione giuridica del comportamento della banca in termini di esercizio del diritto di recesso, con il motivo in esame, sostanzialmente non contesta la correttezza di tale qualificazione, ma pone una questione fondamentale, e cioè se sia corretta l’affermazione della Corte territoriale secondo cui l’esercizio del diritto di recesso dal contratto di apertura di credito a tempo determinato, in presenza di una circostanza (inesattezza della dichiarazione del S. di non essere socio di società di persone) considerata dalle parti come ipotesi tipica di giusta causa, precluda ogni valutazione diversa da quella del semplice riscontro obiettivo della sussistenza o non della circostanza stessa.

Nell’affrontare tale questione è necessario premettere che l’articolo 1845 (terzo comma) c.c. consente alle parti del contratto di apertura di credito a tempo indeterminato di recedere in qualsiasi momento dal rapporto, con il solo obbligo di darne preavviso alla controparte entro un termine che, se non diversamente stabilito dal contratto o dagli usi, lo stesso codice fissa in quindici giorni. La stessa disposizione (al primo e secondo comma) prevede invece che, nel caso di apertura di credito a tempo determinato, la banca non può recedere prima della scadenza se non per giusta causa, concedendo al cliente un termine di quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori. La norma prevede altresì espressamente che le parti possano convenzionalmente derogare alla necessità della giusta causa ed è pacifico che sia derogabile anche il termine di quindici giorni per la restituzione.

Nella specie è pacifico che il contratto di cui si tratta era a tempo determinato e pertanto la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi normativi ora indicati, quando ha affermato che, come le parti hanno facoltà di derogare alla necessità della giusta causa del recesso, così possono tipizzare le circostanze che legittimano l’esercizio del diritto potestativo di recesso da parte della banca.

Resta tuttavia da accertare se, non ostante l’esercizio dell’autonomia contrattuale, che, giova sottolinearlo, non ha derogato alla regola della necessità della giusta causa, ma si è limitata a prevederne alcune (ma non tutte) ipotesi tipiche, le modalità di esercizio del diritto di recesso sia o non sindacabile.

Ora, questa Corte (sentenza 4538/1997) ha già avuto modo di esprimersi in ordine ad analogo problema, affermando che, sia con riferimento a fattispecie di apertura di credito a tempo indeterminato, che con riferimento ad ipotesi di contratto a tempo determinato nel quale le parti abbiano previsto la deroga alla necessità della giusta causa, non può ritenersi che il modo di esercizio del diritto potestativo di recesso da parte della banca sia assolutamente insindacabile, perché deve pur sempre rispettarsi il fondamentale e inderogabile principio secondo il quale il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (articolo 1375 c.c.). Alla stregua di tale principio non può escludersi che, anche se parzialmente consentito in difetto di giusta causa, il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito sia da considerare illegittimo, ove in concreto esso assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari; connotati tali, cioè, da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai comportamenti usualmente tenuti dalla banca ed all’assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista creditizia per il tempo previsto e non potrebbe perciò pretendersi sia pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un’apertura di credito viene normalmente convenuta. La verifica, in concreto, dell’eventuale contrarietà a buona fede del recesso – non diversamente, d’altronde, da quella in ordine all’esistenza di una giusta causa, ove la legittimità del recesso sia da questa condizionata – è rimessa al giudice di merito, la cui valutazione al riguardo, se sorretta da congrua e logica motivazione, si sottrae al sindacato della cassazione.

Tali principi non possono non valere, a maggior ragione, nell’ipotesi in cui le parti non abbiano derogato alla previsione della necessità della giusta causa, che, come è stato autorevolmente osservato, costituisce una sorta di antidopo all’abuso del diritto.

Né, sarebbe quasi inutile aggiungerlo, a diverse conclusioni si deve prevenire per il semplice fatto che le parti abbiano voluto circoscrivere i margini di accertamento giudiziale della sussistenza della giusta causa, tipizzandone alcune fattispecie, perché, nel regolamento di interessi convenuto, resta fermo che le parti hanno ribadito l’esigenza che il potere di recesso sia esercitato solo in presenza di situazioni che determinano una menomazione della fiducia posta a base del rapporto contrattuale. Peraltro il sindacato sulla conformità dell’esercizio del potere di recesso al principio di buona fede non ha, come paventato infondatamente dalla Corte territoriale, per effetto la sostituzione della regola negoziale con una regola giudiziale, con il conseguente stravolgimento dell’economia del contratto, attenendo tale sindacato non alla validità della clausola, che è data per presupposta, ma al comportamento esecutivo. Infatti, come è stato in altra occasione affermato (sentenza n. 2503 del 1991) in tema di esecuzione del contratto la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte.

Alla stregua dei principi affermati da questa Corte, dai quali non v’è ragione di discostarsi, non è irrilevante l’indagine che il ricorrente ha sollecitato circa l’eventuale conoscenza, fin dal momento della stipulazione del contratto, da parte della banca, della sua partecipazione alla società (omissis), in liquidazione e della reale situazione economica della società stessa. Del pari dovrà essere apprezzato il tempo trascorso dal conseguimento di tale conoscenza all’esercizio del recesso, nonché tutte le altre circostanze di fatto rilevanti ai fini dell’applicazione del principio di diritto che deve essere formulato nei seguenti termini: "Alla stregua del principio secondo cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (articolo 1375 c.c.), il giudice deve accertare che il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito a tempo determinato, in presenza di una giusta causa tipizzata dalle parti del rapporto contrattuale, non sia esercitato con modalità del tutto impreviste ed arbitrarie, tali da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all’assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e che non può pretendersi essere pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate".

Il giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d’appello di Milano, provvederà anche sulle spese di questo giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte rigetta il secondo motivo e accoglie il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.