Direttiva
2000/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, relativa
a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in
particolare il commercio elettronico nel mercato interno.
IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
visto il trattato
che istituisce la Comunità europea, in particola re l’articolo 47, paragrafo 2,
l’articolo 55 e l’articolo 95,
vista la proposta
della Commissione
visto il parere del
Comitato economico e sociale
deliberando in
conformità della procedura di cui all’articolo 251 del trattato,
considerando quanto
segue:
(1) L’Unione
europea intende stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli
europei, garantire il progresso economico e sociale. Secondo l’articolo 14,
paragrafo 2, del trattato, il mercato interno implica uno spazio senza
frontiere interne, in cui sono garantiti la libera circolazione delle merci e
dei servizi, nonché il diritto di stabilimento. Lo sviluppo dei servizi della
società dell’informazione nello spazio senza frontiere interne è uno strumento
essenziale per eliminare le barriere che dividono i popoli europei.
(2) Lo sviluppo del
commercio elettronico nella società dell’informazione offre grandi opportunità
per l’occupazione nella Comunità, in particolare nelle piccole e medie imprese.
Esso faciliterà la crescita delle imprese europee, nonché gli investimenti
nell’innovazione ed è tale da rafforzare la competitività dell'industria
europea a condizione che Internet sia accessibile a tutti.
(3) Il diritto comunitario
e le caratteristiche dell’ordinamento giuridico comunitario costituiscono una
risorsa essenziale affinché i cittadini e gli operatori europei possano
usufruire appieno e al di là delle frontiere delle opportunità offerte dal
commercio elettronico. La presente direttiva si prefigge pertanto di garantire
un elevato livello di integrazione giuridica comunitaria al fine di instaurare
un vero e proprio spazio senza frontiere interne per i servizi della società
dell’informazione.
(4) E ` importante
assicurare che il commercio elettronico possa beneficiare pienamente del
mercato interno e pertanto che venga raggiunto un alto livello di integrazione
comunitaria, come con la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre
1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e stretti amministrative degli Stati membri concernenti
l'esercizio delle attività televisive.
(5) Lo sviluppo dei
servizi della società dell’informazione nella Comunità è limitato da numerosi
ostacoli giuridici al buon funzionamento del mercato interno, tali rendere meno
attraente l’esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione
dei servizi. Gli ostacoli derivano da divergenze tra le normative nazionali,
nonché dall’incertezza sul diritto nazionale applicabile a tali servizi. In
assenza di un coordinamento e adeguamento delle legislazioni nei settori
interessati, gli ostacoli possono essere giustificati secondo la giurisprudenza
della Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Non vi è certezza del diritto
sull’ampiezza del controllo che gli Stati membri possono esercitare sui servizi
provenienti da un altro Stato membro.
(6) E ` opportuno,
tenendo conto degli obiettivi comunitari, degli articoli 43 e 49 del trattato e
del diritto comunitario derivato, sopprimere tali ostacoli coordinando
determinati diritti nazionali e chiarendo a livello comunitario una serie di
concetti giuridici, nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato interno.
La presente direttiva, riguardante solo alcune questioni specifiche che creano
problemi per il mercato interno, è del tutto coerente con il rispetto del
principio di sussidiarietà di cui all'art.5 del trattato.
(7) Per garantire
la certezza del diritto e la fiducia dei consumatori, la presente direttiva
deve stabilire un quadro generale chiaro per taluni aspetti giuridici del
commercio elettronico nel mercato interno.
(8) La presente
direttiva si prefigge di creare un quadro giuridico inteso ad assicurare la
libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra gli Stati
membri, e non di armonizzare il settore del diritto penale in quanto tale.
(9) La libera
circolazione dei servizi della società dell'informazione può in numerosi casi
riflettere specificamente nel diritto comunitario un principio più generale, e
cioè la libertà di espressione prevista all’articolo 10, paragrafo 1, della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
che è stata ratificata da tutti gli Stati membri. Per questo motivo, le
direttive che si riferiscono alla prestazione di servizi della società
dell'informazione devono assicurare che questa attività possa essere svolta
liberamente alla luce di tale articolo, sottoposta soltanto alle restrizioni di
cui al paragrafo 2 di tale articolo e all'articolo 46, paragrafo 1, del
trattato. La presente direttiva non è volta ad incidere sui principi e sulle
norme fondamentali nazionali in materia di libertà di espressione.
(10) In conformità
con il principio di proporzionalità, le misure previste dalla presente
direttiva si limitano al minimo necessario per raggiungere l’obiettivo del buon
funzionamento del mercato interno. La presente direttiva, nei casi nei casi in
cui si deve intervenire a livello comunitario far sì che lo spazio interno sia
veramente libero da frontiere per il commercio elettronico, deve garantire un
alto livello di tutela degli obiettivi di interesse generale, come la
protezione dei minori e della dignità umana, la tutela del consumatore e della
sanità pubblica. Secondo l’articolo 152 del trattato la tutela della salute è
una componente essenziale delle altre politiche della Comunità.
(11) La presente
direttiva lascia impregiudicato il livello di tutela, in particolare, della
sanità pubblica e dei consumatori garantito dagli strumenti comunitari. Tra le
altre la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le
clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e la direttiva
97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante
la protezione dei consumatori a distanza , costituiscono un acquisizione
essenziale per la tutela del consumatore in materia contrattuale e devono
continuare ad applicarsi integralmente ai servizi della società
dell’informazione Fanno parte dell’acquis comunitario anche la direttiva
84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, concernente la pubblicità
ingannevole e comparativa , la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22
dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al
consumo, la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai
servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari , la direttiva
90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze
ed i circuiti "tutto compreso", la direttiva 98/6/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei
consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai
consumatori , la direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa
alla sicurezza generale dei prodotti , la direttiva 94/47/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell’acquirente
per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di
godimento a tempo parziale di beni immobili , la direttiva 98/27/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a
provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori , la direttiva
85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al riavvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in
materia di responsabilità per danno dei prodotti difettosi , la direttiva
1999/44/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su
taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo , la futura
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la vendita a distanza
di servizi finanziari ai consumatori e la direttiva 92/28/Ce del Consiglio, del
31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano . La
presente direttiva dovrebbe far salvo il disposto della direttiva 98/43/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998, sul ravvicina mento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in
materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco ,
adottata nell’ambito del mercato interno, e delle direttive sulla protezione
della sanità pubblica. La presente direttiva integra gli obblighi di
informazione stabiliti dalle suddette direttive e, in particolare, dalla
direttiva 97/7/CE.
(12) E’ necessario
escludere dal campo d’applicazione della presente direttiva talune attività,
dal momento che in questa fase la libera circolazione dei servizi in tali
ambiti non può essere garantita dal trattato o dal diritto comunitario derivato
in vigore. Questa esclusione deve far salvi gli eventuali strumenti che possono
rivelarsi necessari per il buon funzionamento del mercato interno. La materia
fiscale, soprattutto l'IVA che colpisce numerosi servizi contemplati dalla
presente direttiva, deve essere esclusa dal campo di applicazione della presente
direttiva.
(13) La presente
direttiva non è volta a definire norme in materia di obblighi fiscali. Né osta
all'elaborazione di strumenti comunitari riguardanti gli aspetti fiscali del
commercio elettronico.
(14) La protezione
dei singoli relativamente al trattamento dei dati personali è disciplinata
unicamente dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e
dalla direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita
privata nel settore delle telecomunicazioni, che sono integralmente applicabili
ai servizi della società dell'informazione. Dette direttive già istituiscono un
quadro giuridico comunitario nel campo della protezione dei dati personali e
pertanto non è necessario includere tale aspetto nella presente direttiva per
assicurare il buon funzionamento del mercato interno, in particolare la libera
circolazione dei dati personali tra gli Stati membri. L'applicazione della
presente direttiva deve essere pienamente conforme ai principi relativi alla
protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda le
comunicazioni commerciali non richieste e il regime di responsabilità per gli
intermediari. La presente direttiva non può impedire l'utilizzazione anonima di
reti aperte quali Internet.
(15) la
riservatezza delle comunicazione è assicurata dall'articolo 5 della direttiva
97/66/CE. In basse a tale direttiva, gli Stati membri devono vietare qualsiasi
forma di intercettazione o di sorveglianza non legalmente autorizzata di tali
comunicazioni da parte di chi non sia il mittente o il destinatario.
(16) L’esclusione
dei giochi d’azzardo dal campo d’applicazione della presente direttiva riguarda
soltanto i giochi di fortuna, le lotterie e le scommesse che comportano una
posta pecuniaria. Essa non riguarda le gare promozionali o i giochi che hanno
l’obiettivo di incoraggiare la vendita di beni o servizi e in cui gli eventuali
pagamenti servono unicamente ad acquisire i beni o servizi promossi.
(17) La definizione
di "servizi della società dell’informazione" già esiste nel diritto
comunitario, nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche, e nella direttiva 98/84/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei
servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato. Tale
definizione ricopre qualsiasi servizio prestato dietro retribuzione, a
distanza, per via elettronica, mediante apparecchiature elettroniche di elaborazione
(compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e a richiesta
individuale di un destinatario di servizi. I servizi di cui all’elenco
indicativo di figurante nell’allegato V della direttiva 98/34/CE, non essendo
forniti attraverso sistemi elettronici di trattamento e memorizzazione di dati,
non sono compresi in tale definizione.
(18) I servizi
della società dell’informazione abbracciano una vasta gamma di attività
economiche svolte in linea (on line). Tali attività possono consistere, in
particolare, nella vendita in linea di merci. Non sono contemplate attività
come la consegna delle merci in quanto tale o la prestazione di servizi non in
linea. Non sempre si tratta di servizi che portano a stipulare contratti in
linea ma anche di servizi non remunerati dal loro destinatario, nella misura in
cui costituiscono un’attività economica, come l’offerta di informazioni o
comunicazioni commerciali in linea o la fornitura di strumenti per la ricerca,
l’accesso e il reperimento di dati. I servizi della società dell’informazione
comprendono anche la trasmissione di mediante una rete di comunicazione, la
fornitura di accesso a una rete di comunicazione o lo stoccaggio di
informazioni fornite da un destinatario di servizi. La radiodiffusione televisiva,
ai sensi della direttiva 89/552/CEE, e la radiodiffusione sonora non sono
servizi della società dell’informazione perché non sono prestati a richiesta
individuale. I servizi trasmessi "da punto a punto", quali i servizi
video a richiesta o l’invio di comunicazioni commerciali per posta elettronica,
sono invece servizi della società dell’informazione. L’impiego della posta
elettronica o di altre comunicazioni individuali equivalenti, ad esempio, da
parte di persone fisiche che operano al di fuori della loro attività
commerciale, imprenditoriale o professionale, quand’anche usate per concludere
contratti fra tali persone, non costituisce un servizio della società
dell'informazione. Le relazioni contrattuali fra lavoratore e datore di lavoro
non sostituiscono un servizio della società dell'informazione. Le attività che,
per loro stessa natura, non possono essere esercitate a distanza o con mezzi
elettronici, quali la revisione dei conti delle società o le consulenze mediche
che necessitano di un esame fisico del paziente, non sono servizi della società
dell'informazione.
(19) Il luogo di
stabilimento del prestatore va determinato in base alla giurisprudenza della
Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo la quale la nozione di
stabilimento implica l'esercizio effettivo di un'attività economica per una
durata di tempo indeterminata mediante l'insediamento in pianta stabile. Tale
condizione è soddisfatta anche nel caso in cui una società sia costituita a
tempo determinato. Il luogo di stabilimento, per le società che forniscono
servizi tramite Internet, non è là dove si trova la tecnologia del supporto del
sito né là dove esso è accessibile, bensì il luogo in cui tali società
esercitano la loro attività economica. Se uno stesso prestatore ha più luoghi
di stabilimento, è importante determinare da quale luogo di stabilimento è
prestato il servizio in questione. Nel caso in cui sia difficile determinare da
quale dei vari luoghi di stabilimento un determinato servizio è prestato, tale
luogo è quello in cui il prestatore ha il centro delle sue attività per quanto
concerne tale servizio specifico.
(20) La definizione
"destinatario di servizi" copre ogni tipo di impiego dei servizi
della società dell'informazione, sia da parte di persone che forniscono informazioni
su reti aperte quali Internet, sia da parte di persone che cercano informazioni
su Internet per motivi privati o professionali.
(21) Il campo
d'applicazione dell'ambito regolamentato lascia impregiudicata un'eventuale
armonizzazione futura all'interno della Comunità dei servizi della società
dell'informazione e la futura legislazione adottata a livello nazionale in
conformità della normativa comunitaria. L'ambito regolamentato comprende unicamente
requisiti riguardanti le attività in linea, quali l'informazione in linea, la
pubblicità in linea, la vendita in linea, i contratti in linea, e non comprende
i requisiti legali degli Stati membri relativi alle merci, quali le norme in
materia di sicurezza, gli obblighi di etichettatura e la responsabilità per le
merci, o i requisiti degli Stati membri relativi alla consegna o al trasporto
delle merci, compresa la distribuzione di prodotti medicinali. L'ambito
regolamentato non comprende l'esercizio dei diritti di prelazione su taluni
beni, quali le opere d'arte, da parte delle autorità pubbliche.
(22) Il controllo
dei servizi della società dell'informazione deve essere effettuato all'origine
dell'attività, al fine di assicurare una protezione efficace degli obiettivi di
interesse pubblico, ed è pertanto necessario garantire che l’autorità
competente assicuri questa tutela non soltanto per i cittadini del suo paese ma
anche per tutti cittadini della Comunità. Per migliorare la fiducia reciproca
tra gli Stati membri, è indispensabile specificare chiaramente questa
responsabilità dello Stato membro in cui i servizi hanno origine. Inoltre, per
garantire efficacemente la libera circolazione dei servizi e la certezza del
diritto per i prestatori e i loro destinatari, questi servizi devono in linea
di principio essere sottoposti alla normativa dello Stato membro nel quale il
prestatore è stabilito.
(23) La presente
direttiva non è volta a introdurre norme supplementari di diritto
internazionale privato sui conflitti di leggi, né tratta della competenza degli
organi giurisdizionali. Le disposizioni della legge applicabile in base alle
norme del diritto internazionale privato non limitano la libertà di fornire
servizi della società dell’informazione come stabilito dalla presente
direttiva.
24) Nel contesto
della presente direttiva, nonostante il principio del controllo alla fonte dei
servizi della società dell’informazione, è legittimo, alle condizioni stabilite
dalla presente direttiva, che gli Stati membri adottino misure per limitare la
libera circolazione dei servizi della società dell’informazione.
25) Le
giurisdizioni nazionali, anche civili, chiamate a dirimere controversie di
diritto privato possono adottare provvedimenti per derogare alla libertà di
fornire servizi della società dell’informazione conformemente alle condizioni
stabilite nella presente direttiva.
26) Gli Stati
membri, conformemente alle condizioni stabilite nella presente direttiva,
possono applicare le rispettive norme nazionali di diritto penale e di
procedura penale ai fine di adottare tutti i provvedimenti di carattere
investigativo, nonché di altro tipo necessari per l’individuazione e il
perseguimento di reati penali, senza che vi sia la necessità di notificare alla
Commissione siffatti provvedimenti.
27) La presente
direttiva, unitamente alla futura direttiva del Parlamento Europeo e del
Consiglio concernente la vendita a distanza di servizi finanziari ai
consumatori, contribuisce alla creazione di un quadro giuridico per la
fornitura dei servizi finanziari in linea. La presente direttiva non pregiudica
future iniziative nel settore dei servizi finanziari, in particolare per quanto
riguarda l’armonizzazione delle regole di condotta in tale settore. La
possibilità, che la presente direttiva conferisce agli Stati membri, di
limitare in determinate circostanze la libertà di fornire servizi della società
dell’informazione al fine di tutelare i consumatori comprende anche misure nel
settore dei servizi finanziari, in particolare intese a tutelare gli
investitori.
28) L’obbligo degli
Stati membri di non subordinare l’accesso all’attività di prestatore di un
servizio della società dell’informazione ad un’autorizzazione preventiva non
riguarda i servizi postali contemplati nella direttiva 97/67/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente le regole comuni per
lo sviluppo del mercato interno dei servii postali comunitari e il
miglioramento della qualità del servizio, consistenti nella consegna fisica di
un messaggio di posta elettronica stampato, e lascia impregiudicati i sistemi
volontari di accreditamento, in particolare per i prestatori di servizi di
certificazione della firma elettronica.
29) Le
comunicazioni commerciali sono essenziali per il finanziamento dei servizi
della società dell’informazione e per lo sviluppo di un’ampia gamma di nuovi
servizi gratuiti. Nell’interesse dei consumatori e della correttezza delle
operazioni, le comunicazioni commerciali, come gli sconti, le offerte e i
giochi promozionali, devono ottemperare a numerosi obblighi di trasparenza.
L’applicazione di tali obblighi deve far salvo il disposto della direttiva
97/7/CE. La presente direttiva deve parimenti far salvo il disposto delle
direttive vigenti relative alle comunicazioni commerciali, in particolare la
direttiva 97/43/CE.
30) L’invio per
posta elettronica di comunicazioni commerciali non sollecitate può risultare
inopportuno per i consumatori e per i fornitori di servizi della società
dell’informazione e perturbare il buon funzionamento delle reti interattive. La
questione del consenso dei destinatari di talune forme di comunicazione
commerciale non sollecitata non è disciplinata dalla presente direttiva bensì,
in particolare, dalla direttiva 97/7/CE e dalla direttiva 97/66/CE. Negli Stati
membri che autorizzano l’invio per posta elettronica di comunicazioni
commerciali non sollecitate dovrebbero essere incoraggiate e agevolate
appropriate iniziative di filtraggio da parte delle imprese del settore.
Inoltre, le comunicazioni commerciali non sollecitate devono in ogni caso
essere chiaramente identificabili in quanto tali al fine di promuovere la
trasparenza ed agevolare il funzionamento di tali iniziative. L’invio per posta
elettronica di comunicazioni commerciali non sollecitate non dovrebbe dar luogo
a costi supplementari di comunicazione per il destinatario.
31) Gli Stati
membri che consentono l’invio per via elettronica, da parte di prestatori
stabiliti nel loro territorio, di comunicazioni commerciali non sollecitate
senza previo consenso del destinatario devono garantire che i prestatori consultino
periodicamente e rispettino i registri negativi in cui possono iscriversi le
persone fisiche che non desiderano ricevere tali comunicazioni commerciali.
32) Per sopprimere
gli ostacoli allo sviluppo dei servii transnazionali nella Comunità che possono
essere offerti dalla professioni regolamentate su Internet, è necessario
garantire il rispetto a livello comunitario delle regole professionali, in
particolare quelle a tutela dei consumatori o della sanità pubblica. I codici
di condotta a livello comunitario sono lo strumento privilegiato per enunciare
le regole deontologiche sulla comunicazione commerciale. Occorre incoraggiare
la loro elaborazione, o il loro eventuale aggiornamento, fatta salva
l’autonomia delle organizzazioni e associazioni professionali.
33) La presente
direttiva integra il diritto comunitario e il diritto nazionale per quanto
riguarda le professioni regolamentate mantenendo una serie coerente di norme
applicabili in questo campo.
34) Gli Stati
membri dovrebbero adeguare le parti della propria legislazione, relative
soprattutto ai requisiti di forma che potrebbero ostacolare il ricorso ai
contratti per via elettronica. L’esame delle legislazioni che richiedono tale
adeguamento dovrebbe essere sistematico e comprendere tutte le fasi e gli atti
necessari alla formazione del contratto, compresa l’archiviazione del medesimo.
Il risultato di tale adeguamento dovrebbe rendere possibili i contratti per via
elettronica. L’effetto giuridico delle firme elettroniche è disciplinato dalla
direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
1999, relativa a regole comunitarie sulle firme elettroniche. La ricevuta di
ritorno di un prestatore può essere costituita dalla prestazione su rete di un
servizio remunerato.
35) La presente
direttiva non pregiudica le possibilità per gli Stati membri di mantenere o
definire per i contratti requisiti generali e specifici che possono essere
soddisfatti con strumenti elettronici, in particolare i requisiti relativi alle
firme elettroniche sicure.
36) Gli Stati
membri possono mantenere restrizioni all’uso di contratti elettronici
relativamente ai contratti che richiedono l’intervento di organi
giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che esercitano pubblici poteri.
Tale possibilità riguarda anche i contratti che richiedono per legge
l’intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che
esercitano pubblici poteri al fine di avere effetto nei confronti di terzi.
Nonché i contratti che richiedono per legge la certificazione o l’attestazione
di n notaio.
37) L’obbligo degli
Stati membri di abolire gli ostacoli all’uso di contratti elettronici riguarda
unicamente gli ostacoli risultanti da norme giuridiche e non gli ostacoli
pratici dovuti all’impossibilità di utilizzare strumenti elettronici in
determinati casi.
38) Gli Stati
membri ottemperano all’obbligo di abolire gli ostacoli all’uso di contratti
elettronici in conformità delle norme giuridiche in materia di contratti
sanciti dal diritto comunitario.
39) Le deroghe alle
disposizioni relative ai conclusi esclusivamente mediante posta elettronica o
altre comunicazioni individuali equivalenti previste dalla presente direttiva,
in materia di informazioni da fornire e inoltre di ordine, non dovrebbero
consentire di eludere tali disposizioni da parte dei prestatori dei servizi
della società dell’informazione.
40) Le attuali o
emergenti divergenze tra le normative e le giurisprudenze nazionali, nel campo
della responsabilità dei prestatori di servizi che agiscono come intermediari,
impediscono il buon funzionamento del mercato interno, soprattutto ostacolando
lo sviluppo dei servizi transnazionali e introducendo distorsioni delle
concorrenza. In taluni casi, i prestatori di servizi hanno il dovere di agire
per evitare o per porre fine alle attività illegali. La presente direttiva
dovrebbe costituire la base adeguata per elaborare sistemi rapidi e affidabili
idonei a rimuovere le informazioni illecite e disabilitare l’accesso alle
medesime. Tali sistemi potrebbero essere concordati tra tutte le parti
interessate e andrebbero incoraggiati dagli Stati membri. E’ nell’interesse di
tutte le parti attive nella prestazione di servizi della società
dell’informazione istituire e applicare tali sistemi. Le disposizioni dalla
presente direttiva sulla responsabilità non dovrebbero impedire ai vari
interessati di sviluppare e usare effettivamente sistemi tecnici di protezione
e di identificazione, nonché strumenti tecnici di sorveglianza resi possibili
dalla tecnologia digitale, entro i limiti fissati dalle direttive 97/46/Ce e
97/66/CE.
41) La direttiva
rappresenta un equilibrio tra i vari interessi in gioco e istituisce principi
su cui possono essere basati gli accordi e gli standard delle imprese del
settore.
42) Le deroghe alla
responsabilità stabilita nella presente direttiva riguardano esclusivamente il
caso in cui l’attività di prestatore di servizi della società dell’informazione
si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di
comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le
informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più
efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico,
automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società
dell’informazione non conosce né controllare le informazioni trasmesse o
memorizzate.
43) Un prestatore
può beneficiare delle deroghe previste per il semplice trasporto ("mere
conduit") e per la memorizzazione temporanea detta "caching" se
non è in alcun modo coinvolto nell’informazione trasmessa. A tal fine è, tra
l’altro, necessario che egli non modifichi l’informazione che trasmette. Tale
requisito non pregiudica le manipolazioni di carattere tecnico effettuate nel
corso della trasmissione in quanto esse non alterano l’integrità
dell’informazione contenuta nella trasmissione.
44) Il prestatore
che deliberatamente collabori con un destinatario del suo servizio al fine di
commettere atti illeciti non si limita alle attività di semplice trasporto
("mere conduit") e di "caching" e non può pertanto
beneficare delle deroghe in materia di responsabilità previste per tali
attività.
45) Le limitazioni
alla responsabilità dei prestatori intermedi previste nella presente direttiva
lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo.
Siffatte azioni inibitorie possono, in particolare, essere ordinanze di organi
giurisdizionali o autorità amministrative che obbligano a porre fine a una violazione
o impedirla, anche con la rimozione dell’informazione illecita o la
disabilitazione dell’accesso alla medesima.
46) Per godere di
una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della
società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni deve
agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l’accesso
alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività
illecite. La rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso
alle medesime devono essere effettuate nel rispetto del principio della libertà
di espressione e delle procedure all’uopo previste a livello nazionale. La
presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di
stabilire obblighi specifici da soddisfare sollecitamente prima della rimozione
delle informazioni e della disabilitazione dell’accesso alle medesime.
47) Gli Stati
Membri non possono imporre ai prestatori un obbligo di sorveglianza di
carattere generale. Tale disposizione non riguarda gli obblighi di sorveglianza
in casi specifici e, in particolare, lascia impregiudicate le ordinanze emesse
dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni.
48) La presente
direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di chiedere ai
prestatori di servizi, che detengono informazioni fornite dai destinatari del
loro servizio, di adempiere al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi
da loro ed è previsto dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire
taluni tipi di attività illecite.
49) Gli Stati membri
e la Commissione incoraggiano l’elaborazione di codici di condotta; ciò lascia
impregiudicati il carattere volontario di siffatti codici e la possibilità per
le parti interessate di decidere liberamente se aderirvi.
50) E’ importante
che la proposta di direttiva sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione e la presente
direttiva entrino in vigore secondo un calendario simile, per creare un quadro
normativo chiaro a livello comunitario sulla responsabilità degli intermediari
per le violazioni dei diritti d’autore e dei diritti connessi.
51) Ogni Stato
membro dovrebbe adeguare, se necessario, le parti della propria legislazione
che possono ostacolare l’uso, attraverso le vie elettroniche appropriate, degli
strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie. Il risultato di
tale adeguamento deve rendere realmente ed effettivamente possibile, di fatto e
di diritto, il funzionamento di tali strumenti, anche in situazioni transfrontaliere.
52) L’esercizio
effettivo delle libertà del mercato interno rende necessario garantire alle
vittime un accesso efficace alla soluzione delle controversie. I danni che
possono verificarsi nell’ambito dei servizi delle società dell’informazione
sono caratterizzati sia dalla loro rapidità che dalla loro estensione
geografica. Stante questa peculiarità, oltre che la necessità di vigilare
affinché le autorità nazionali non rimettano in questione la fiducia che esse
dovrebbero reciprocamente avere, la presente direttiva dispone che gli Stati
membri garantiscano la possibilità di azioni giudiziarie appropriate. Gli Stati
membri dovrebbero esaminare la necessità di dare accesso ai procedimenti
giudiziari mediante appropriati strumenti elettronici.
53) La direttiva
98/27/CE, applicabile ai servizi delle società dell’informazione, prevede un
meccanismo relativo a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori. Tale meccanismo contribuirà alla libera
circolazione dei servizi della società dell’informazione garantendo un livello
elevato di tutela dei consumatori.
54) Le sanzioni
previste nella presente direttiva lasciano impregiudicati le altre sanzioni o
mezzi di tutela previsti dal diritto nazionale. Gli Stati membri non sono
tenuti a prevedere sanzioni di tipo penale per la violazione delle disposizioni
nazionali adottate in attuazione della presente direttiva.
55) La presente
direttiva non pregiudica la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
riguardanti i contratti conclusi dai consumatori. Pertanto la presente
direttiva non può avere l’effetto di privare il consumatore della tutela di cui
gode in virtù di norme obbligatorie in materia di obbligazioni contrattuali
previste dalla legge dello Stato membro in cui ha la residenza abituale.
56) Per quanto
riguarda la deroga prevista dalla presente direttiva per le obbligazioni
derivanti da contratti conclusi dai consumatori, queste devono essere
interpretate come inclusive delle informazioni sugli elementi essenziali del
contenuto del contratto, compresi i diritti dei consumatori che influiscono in
modo determinante sulla decisione di sottoscriverlo.
57) La Corte di
giustizia ha costantemente affermato che uno Stato membro ha il diritto di
adottare provvedimenti contro il prestatore di servizi stabilito in un altro
Stato membro che indirizzi tutta la sua attività o la maggior parte di essa
verso il territorio del primo Stato membro nel caso in cui il luogo di
stabilimento sia stato scelto al fine di eludere la legge che si sarebbe applicata
al prestatore se questi fosse stato stabilito nel territorio del primo Stato
membro.
58) La presente
direttiva non deve applicarsi ai servizi di prestatori stabiliti in un terzo
paese. Tuttavia, data la dimensione globale del commercio elettronico, è
opportuno garantire la coerenza della normativa comunitaria con quella
internazionale. La presente direttiva deve far salvi i risultati delle
discussioni sugli aspetti giuridici in corso presso le organizzazioni
internazionali (tre le altre, OMC, OCSE, Uncitral).
59) Nonostante la
natura globale delle comunicazioni elettroniche, il coordinamento delle misure
nazionali di regolamentazione a livello di Unione europea è necessario per
evitare la frammentazione del mercato interno e per istituire un idoneo quadro
normativo europeo. Tale coordinamento contribuirebbe anche a creare una forte
posizione comune di negoziato nelle sedi internazionali.
60) Per assicurare
uno sviluppo senza ostacoli del commercio elettronico, il quadro giuridico deve
essere chiaro e semplice, prevedibile e coerente con le regole vigenti a
livello internazionale, in modo da non pregiudicare la competitività
dell’industria europea e da non ostacolare l’innovazione nel settore.
61) Il
funzionamento effettivo del mercato per via elettronica in un contesto di
mondializzazione esige la concertazione tra l’Unione europea e le principali
aree non europee al fine di rendere compatibili il diritto e le procedure.
62) Andrebbe
rafforzata la cooperazione nel campo del commercio elettronico con paesi terzi,
in particolare con i paesi candidati all’adesione, con i paesi in via di
viluppo e con altri partner commerciali dell’Unione europea.
63) L’adozione
della presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di tener conto
delle varie implicazioni socioculturali inerenti all’avvento della società
dell’informazione, in particolare non dovrebbe ostacolare le misure che gli
Stati membri potrebbero adottare conformemente al diritto comunitario per raggiungere
obiettivi sociali, culturali e democratici, tenuto conto delle loro diversità
linguistiche, delle specificità nazionali e regionali e del loro patrimonio
culturale, nonché per garantire e mantenere l’accesso del pubblico alla più
ampia gamma possibile di servizi della società dell’informazione. Lo sviluppo
della società dell’informazione deve garantire in ogni caso l’accesso dei
cittadini europei al patrimonio culturale europeo fornito in ambiente digitale.
64) La
comunicazione offre agli Stati membri uno strumento eccellente per fornire servizi
pubblici nei settori culturale, dell’istruzione e linguistico.
65) Il Consiglio,
nella risoluzione del 19 gennaio 1999 sulla dimensione del consumo della
società dell’informazione, ha sottolineato che la tutela dei consumatori merita
particolare attenzione nell’ambito di quest’ultima. La Commissione studierà se
e in che misura le norme vigenti a tutela dei consumatori non forniscono
adeguata tutela rispetto alla società dell’informazione e identificherà, se
necessario, possibili lacune normative e gli aspetti per i quali potrebbero
essere necessarie misure aggiuntive. La Commissione dovrebbe formulare, se
necessario, ulteriori specifiche proposte per colmare le lacune così
individuate.
CAPO 1
DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo
1
Obiettivi
e campo di applicazione
1.La presente
direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del mercato garantendo la
libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra Stati
membri.
2. La presente
direttiva ravvicina, nella misura necessaria alla realizzazione dell’obiettivo
di cui al paragrafo 1, talune norme nazionali sui servizi della società
dell’informazione che interessano il mercato interno, lo stabilimento dei
prestatori, le comunicazioni commerciali, i contratti per via elettronica, la
responsabilità degli intermediari, i codici di condotta, la composizione
extragiudiziaria delle controversie, i ricorso giurisdizionali e la
cooperazione tra Stati membri.
3. La presente
direttiva completa il diritto comunitario relativo ai servizi della società
dell’informazione facendo salvo il livello di tutela, in particolare, della
sanità pubblica e dei consumatori, garantito dagli strumenti comunitari e dalla
legislazione nazionale di attuazione nella misura in cui esso non limita la
libertà di fornire servizi della società dell’informazione.
4. La presente
direttiva non introduce norme supplementari di diritto internazionale privato,
né tratta delle competenze degli organi giurisdizionali.
5. La presente
direttiva non si applica:
a) al settore
tributario,
b) alle questioni
relative ai servizi della società dell’informazione oggetto delle direttive
95/46/Ce e 97/66/Ce,
c) alle questioni
relative a accordi o pratiche disciplinati dal diritto delle intese,
d) alle seguenti
attività dei servizi della società dell’informazione:
- le attività dei
notai o di altre professioni equivalenti, nella misura in cui implicano un
nesso diretto e specifico con l’esercizio dei pubblici poteri;
- la rappresentanza
e la difesa processuali;
- i giochi
d’azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, comprese le
lotterie e le scommesse.
6. La presente
direttiva lascia impregiudicate le misure adottate a livello comunitario, o
nazionale nel rispetto del diritto comunitario, per promuovere la diversità
linguistica e culturale e garantire la salvaguardia del pluralismo.
Articolo
2
Definizioni
Ai fini della
presente direttiva valgono le seguenti definizioni:
a)"servizi
della società dell’informazione": i servizi ai sensi dell’articolo 1,
punto 2, della direttiva 98/34/Ce, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
b)
"prestatore"; la persona fisica o giuridica che presta un servizio
della società dell’informazione;
c) "prestatore
stabilito": il prestatore che esercita effettivamente e a tempo
indeterminato un’attività economica mediante un'installazione stabile. La
presenza e l’uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare
un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore;
d)
"destinatario del servizio": la persona fisica o giuridica che, a
scopi professionali e non, utilizza un servizio della società
dell’informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili delle
informazioni;
e)
"consumatore": qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non
rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale;
f)
"comunicazioni commerciali": tutte le forme di comunicazione
destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l’immagine
di un’impresa, di un’organizzazione o di una persona che esercita un’attività
commerciale, industriale, artigianale o una libera professione. Non sono di per
sé comunicazioni commerciali:
- le indicazioni
necessarie per accedere direttamente all’attività di tale impresa,
organizzazione o persona, come un nome di dominio ("domain name") o
un indirizzo di posta elettronica;
- le comunicazioni
relative a beni, servizi o all’immagine di tale impresa, organizzazione o
persona elaborate in modo da essa indipendente, in particolare se a titolo
gratuito;
g)
"professione regolamentata": professione ai sensi dell’articolo 1,
lettera d), della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988,
relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre
anni, o dell’articolo 1, lettera f), della direttiva 92/51/CEE del Consiglio,
del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento
della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE;
h) "ambito
regolamentato": le prescrizioni degli ordinamenti degli Stati membri e
applicabili ai prestatori di servizi della società dell’informazione o ai
servizi della società dell’informazione, indipendentemente dal fatto che siano
di carattere generale o loro specificamente destinati.
i)l’ambito
regolamentato riguarda le prescrizioni che il prestatore deve soddisfare per
quanto concerne:
- l’accesso
all’attività di servizi della società dell’informazione, quali ad esempio le
prescrizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o notifica;
- l’esercizio
dell’attività di servizi della società dell’informazione, quali ad esempio le
prescrizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualità o i
contenuti del servizio, comprese le prescrizioni applicabili alla pubblicità e
ai contratti, oppure la responsabilità del prestatore;
ii) l’ambito
regolamentato non comprende le norme su:
- le merci in
quanto tali,
- la consegna delle
merci,
- i servizi non
prestati per via elettronica.
Articolo
3
Mercato
interno
1.Ogni Stato membro
provvede affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da una
prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali
vigenti in detto Stato membro nell’ambito regolamentato.
2. Gli Stati membri
non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la
circolazione dei servizi dell’informazione provenienti da un altro Stato
membro.
3. I paragrafi 1 e
2 non si applicano ai settori di cui all’allegato.
4. Gli stati membri
possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 2, per quanto concerne un
determinato servizio della società dell’informazione, in presenza delle
seguenti condizioni:
a)i provvedimenti
sono:
i) necessari per
una delle seguenti ragioni:
- ordine pubblico,
in particolare per l’opera di prevenzione, investigazione individuazione e
perseguimento in materie penali, quali la tutela dei minori e la lotta contro
l’incitamento all’odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché
violazioni della dignità umana della persona;
- tutela della
sanità pubblica;
- pubblica
sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza, e della difesa nazionale:
- tutela dei
consumatori, ivi compresi gli investitori:
ii) relativi a un
determinato servizio della società dell’informazione lesivo degli obiettivi di
cui al punto i) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a
tali obiettivi;
iii) proporzionati
a tali obiettivi;
b) prima di
adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi i procedimenti giudiziari,
anche istruttori, e gli atti compiuti nell’ambito di un’indagine penale, lo
Stato membro ha:
- chiesto allo
Stato membro di cui al paragrafo 1 di prendere provvedimenti e questo non li ha
presi o essi no erano adeguati;
- notificato alla
Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1 la sua intenzione di
prendere tali provvedimenti.
5. In caso di
urgenza, gli Stati membri possono derogare alle condizioni di cui al paragrafo
4, lettera b). I provvedimenti vanno allora notificati al più presto alla
Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1, insieme ai motivi
dell’urgenza.
6. Salva la
possibilità degli Stati membri di procedere con i provvedimenti in questione,
la Commissione verifica con la massima rapidità la compatibilità dei
provvedimenti notificati con il diritto comunitario; nel caso in cui giunga
alla conclusione che i provvedimenti sono incompatibili con il diritto
comunitario, la Commissione chiede allo Stato membro in questione di astenersi
dall’adottarli o di revocarli con urgenza.
CAPO II
PRINCIPI
Sezione
1: Regime di stabilimento e di informazione
Articolo
4
Principio
dell’assenza di autorizzazione preventiva
1.Gli Stati membri
garantiscono che l’accesso all’attività di un prestatore di un servizio della
società dell’informazione ed il suo esercizio non siano soggetti ad
autorizzazione preventiva o ad altri requisiti di effetto equivalente.
2. Il paragrafo 1
fa salvi i sistemi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed
esclusivamente i servizi della società dell’informazione, o i sistemi di cui
alla direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile
1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e
di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione.
Articolo
5
Informazioni
generali da fornire
1.Oltre agli
obblighi di informazione previsti dal diritto comunitario, gli Stati membri
provvedono affinché il prestatore renda facilmente accessibili in modo diretto
e permanente ai destinatari del servizio e alle competenti autorità almeno le
seguenti informazioni:
a) il nome del
prestatore;
b) l’indirizzo
geografico dove il prestatore è stabilito;
c) gli estremi che
permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente
ed efficacemente con lui, compreso l’indirizzo di posta elettronica;
d) qualora il
prestato sia iscritto in un registro di commercio o analogo pubblico registro,
il registro presso il quale è iscritto ed il relativo numero di
immatricolazione o mezzo equivalente di identificazione contemplato nel detto
registro;
e) qualora
un’attività si soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente
autorità di controllo;
f) per quanto
riguarda le professioni regolamentate:
- l’ordine
professionale o istituzione analoga, presso cui il fornitore è iscritto;
- il titolo
professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
- un riferimento
alle norme professionali vigenti nello Stato membro di stabilimento nonché le
modalità di accesso alle medesime;
g) se il prestatore
esercita un’attività soggetta ad IVA, il numero di identificazione di cui
all’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17
maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul
valore aggiunto: base imponibile interne.
2. Oltre agli altri
obblighi di informazione posti dal diritto comunitario, gli Stati membri
provvedono affinché, ogniqualvolta i servizi della società dell’informazione
facciano riferimento ai prezzi, questi siano indicati in modo chiaro ed
inequivocabile, e sia segnalato in particolare se comprendano le imposte e i
costi di consegna.
Sezione
2: Comunicazioni commerciali
Articolo
6
Informazioni
da fornire
Oltre agli altri
obblighi di informazione posti dal diritto comunitario, gli Stati membri
provvedono affinché le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio
della società dell’informazione o ne sono parte integrante rispettino le
seguenti condizioni minime:
a)la comunicazione
commerciale è chiaramente identificabile come tale;
b) la persona
fisica o giuridica per conto della quale viene effettuata la comunicazione
commerciale è chiaramente identificabile;
c) le offerte
promozionali, come ribassi, premi od omaggi, qualora permesse dallo Stato
membro in cui è stabilito il prestatore, devono essere chiaramente
identificabili come tali; le condizioni per beneficiarne devono essere
facilmente accessibili e presentata in modo chiaro e inequivocabile;
d) i concorsi o
giochi promozionali, qualora siano permessi dallo Stato membro in cui è
stabilito il prestatore, devono essere chiaramente identificabili come tali; le
condizioni di partecipazione devono essere facilmente accessibili e presentate
in modo chiaro ed inequivocabile.
Articolo
7
Comunicazione
commerciale non sollecitata
1.Oltre agli altro
obblighi posti dal diritto comunitario, gli Stati membri che permettono
comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica provvedono
affinché tali comunicazioni commerciali trasmesse da un prestatore stabilito
nel loro territorio siano identificabili come tali, in modo chiaro e inequivocabile,
fin dal momento in cui il destinatario le riceve.
2. Fatte salve la
direttive 97/ 7/CE e la direttiva 97/66/Ce, gli Stati membri adottano i
provvedimenti necessari per far sì che i prestatori che inviano per posta
elettronica comunicazioni commerciali non sollecitate consultino regolarmente e
rispettino i registri negativi in cui possono iscriversi le persone fisiche che
non desiderano ricevere tali comunicazioni commerciali.
Articolo
8
Professioni
regolamentate
1.Gli Stati membri
provvedono affinché l’impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un
servizio della società dell’informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita
una professione regolamentata, siano autorizzate nel rispetto delle regole
professionali relative, in particolare, all’indipendenza, alla dignità,
all’onore della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso
clienti e colleghi.
2.Fatta salva
l’autonomia delle associazioni e organizzazioni professionali, Gli Stati membri
e la Commissione le incoraggiano a elaborare codici di condotta a livello
comunitario che precisino le informazioni che possono essere fornite a fini di
comunicazioni commerciali, nel rispetto del paragrafo 1.
3) Nell’elaborare
proposte di iniziative comunitarie eventualmente necessarie per il buon
funzionamento del mercato interno relativamente alle informazioni di cui al
paragrafo 2, la Commissione tiene in debito conto i codici di condotta
applicabili a livello comunitario, e agisce in stretta cooperazione con le
pertinenti associazioni e organizzazioni professionali.
4) La presente
direttiva integra le direttive comunitarie concernenti l’accesso alle attività
delle professioni regolamentate e il loro esercizio.
Sezione
3: Contratti per via elettronica
Articolo
9
Disciplina
dei contratti per via elettronica
1.Gli Stati membri
provvedono affinché il loro ordinamento giuridico renda possibili i contratti
per via elettronica. Essi, in particolare, assicurano a che la normativa
relativa alla formazione del contratto non osti all’uso effettivo dei contratti
elettronici e non li privi di efficacia e validità in quanto stipulati per via
elettronica.
2. Gli Stati membri
possono decidere che il paragrafo 1 non si applichi a tutti o a taluni
contratti delle seguenti categorie:
a)contratti che
istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da
quelli in materia di locazione;
b) contratti che
richiedono per legge l’intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o
professioni che esercitano pubblici poteri;
c) contratti di
fideiussione o di garanzia prestate da persone che agiscono a fini che esulano
dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali;
d) contratti
disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.
3. Gli Stati membri
comunicano alla Commissione le categorie di cui al paragrafo 2 a cui essi non
applicano il paragrafo 1. Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla
Commissione una sull’applicazione del paragrafo 2 in cui indicano per quali
motivi considerano necessario mantenere la categoria di cui al paragrafo 2,
lettera b) a cui non applicano il paragrafo 1.
Articolo
10
Informazioni
da fornire
1.Oltre agli altri
obblighi di informazioni posti dal diritto comunitario, gli Stati membri
provvedono affinché, salvo diverso accordo tra le parti diverse da consumatori,
il prestatore fornisca in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima
dell’inoltro dell’ordine da parte del destinatario del servizio, almeno le
seguenti informazioni:
a)le varie fasi
tecniche della conclusione del contratto;
b) se il contratto
concluso sarà archiviato dal prestatore e come si potrà accedervi;
c) i mezzi tecnici
per individuare e correggere gli errori di inserimento del dati prima di
inoltrare l’ordine;
d) le lingue a
disposizione per concludere il contratto.
2. Gli Stati membri
provvedono affinché, salvo diverso accordo tra parti diverse da consumatori, il
prestatore indichi gli eventuali codici di condotta pertinenti cui aderisce
nonché come accedervi per via elettronica.
3. Le clausole e le
condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe
a sua disposizione in un modo che gli permetta di memorizzarle e riprodurle.
4. I paragrafi 1 e
2 non sono applicabili ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di
messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
Articolo
11
Inoltre
dell’ordine
1.Gli Stati membri
provvedono affinché, salvo diverso accordo tra le parti diverse da consumatori,
nel caso in cui il destinatario di un servizio inoltri il proprio ordine
mediante strumenti tecnologici, si applichino i seguenti principi:
- il prestatore
deve accusare ricevuta dell’ordine del destinatario del servizio senza
ingiustificato ritardo e per via elettronica;
- l’ordine e la
ricevuta si considerano pervenuti quando le parti cui sono indirizzati hanno la
possibilità di accedervi.
2. Gli Stati membri
provvedono affinché, salvo diverso accordo tra le parti diverse da consumatori,
il prestatore metta a disposizione del destinatario del servizio strumenti
tecnici adeguati, efficaci ed accessibili tali da permettere a quest’ultimo di
individuare e correggere errori di inserimento dei dati prima di inoltrare
l’ordine.
3. Il paragrafo 1,
primo trattino, ed il paragrafo 2 non sono applicabili ai contratti conclusi
esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o
comunicazioni individuali equivalenti.
Sezione
4: Responsabilità dei prestatori intermediari
Articolo
12
Semplice
trasporto ("mere conduit")
1.Gli Stati membri
provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società
dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione,
informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso
alla rete di comunicazione, il prestatore non sia responsabile delle
informazioni trasmesse a condizione che egli:
a)non dia origine
alla trasmissione;
b) non selezioni il
destinatario della trasmissione;
c) non selezioni né
modifichi le informazioni trasmesse.
2. Le attività di
trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la
memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni
trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di
comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario
a tale scopo.
3. Il presente
articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli
Stati membri, che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa esiga
che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione.
Articolo
13
Memorizzazione
temporanea della "caching"
1.Gli Stati membri
provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione
consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite
da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile della
memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni
effettuata al solo scolo di rendere più efficace il successivo inoltre ad altri
destinatari a loro richiesta, a condizione che egli:
a)non modifichi le
informazioni;
b) si conformi alle
condizioni di accesso alle informazioni;
c) si conformi alle
norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto
e utilizzato dalle imprese del settore;
d) non interferisca
con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore
per ottenere dati sull’impiego delle informazioni;
e) agisca
prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per
disabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto
che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente
sulla rete o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un
organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione
o la disabilitazione dell’accesso.
2. Il presente
articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli
Stati membri, che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa esiga
che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione.
Articolo
14
"Hosting"
1.Gli Stati membri
provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione
consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del
servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a
richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a)non sia
effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita
e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di
circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o
dell’informazione;
b) non appena al
corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o
per disabilitarne l’accesso.
2. Il paragrafo 1
non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l’autorità o il
controllo del prestatore.
3. Il presente articolo
lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o
un’autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici degli
Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la
impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure
per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle
medesime.
Articolo
15
Assenza
dell’obbligo generale di sorveglianza
1.Nella prestazione
dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai
prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che
trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti
o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
2. Gli Stati membri
possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell’informazione
siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di
presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a
comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano
l’identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di
memorizzazione dei dati.
CAPO
III
APPLICAZIONE
Articolo
16
Codici
di condotta
1.Gli Stati membri
e la Commissione incoraggiano:
a) l’elaborazione,
da parte di associazioni o organizzazioni imprenditoriali, professionali o di
consumatori, di codici di condotta a livello comunitario volti a contribuire
all’efficace applicazione degli articoli da 5 a 15;
b) la trasmissione
volontaria dei progetti di codici di condotta a livello nazionale o comunitario
alla Commissione;
c) l’accessibilità
per via elettronica ai codici di condotta nelle lingue comunitarie;
d) la comunicazione
agli Stati membri e alla Commissione, da parte di associazioni o organizzazioni
professionali e di consumatori, della valutazione dell’applicazione dei codici
di condotta e del loro impatto sulle pratiche, consuetudini od usi relativi al
commercio elettronico;
e) l’elaborazione
di codici di condotta riguardanti la protezione dei minori e della dignità
umana.
2. Gli Stati membri
e la Commissione favoriscono la partecipazione delle associazioni che
rappresentano i consumatori al processo di elaborazione e di applicazione dei
codici di condotta di cui al paragrafo 1, lettera a), che riguardano i loro
interessi. Per tener conto delle loro esigenze specifiche, dovrebbero essere
consultate, ove opportuno, le associazioni che rappresentano i non vedenti, gli
ipovedenti e i disabili.
Articolo
17
Composizione
estragiudiziale delle controversie
1. I Stati membri
provvedono affinché, in caso di dissenso tra prestatore e destinatario del
servizio della società dell’informazione, la loro legislazione non ostacoli
l’uso, anche per vie elettroniche adeguate, degli strumenti di composizione
estragiudiziale delle controversie previste dal diritto nazionale.
2. Gli Stati membri
incoraggiano gli organi di composizione estragiudiziale delle controversie, in
particolare di quelle relative ai consumatori, ad operare con adeguate garanzie
procedurali per le parti coinvolte.
3. Gli Stati membri
incoraggiano gli organi di composizione estragiudiziale delle controversie a
comunicare alla Commissione le decisioni significative che adottano sui servizi
della società dell’informazione nonché ogni altra informazione su pratiche,
consuetudini od usi relativi al commercio elettronico.
Articolo
18
Ricorsi
giurisdizionali
1.Gli Stati membri
provvedono affinché i ricorsi giurisdizionali previsti dal diritto nazionale
per quanto concerne le attività dei servizi della società dell’informazione
consentano di prendere rapidamente provvedimenti, anche provvisori, atti a
porre fine alle violazioni e a impedire ulteriori danni agli interessi in
causa.
2. L’allegato della
direttiva 98/27/CE è completato come segue:
"11. Direttiva
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa
a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in
particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul
commercio elettronico") (GU L. 178 del 17.7.2000, pag. 1)".
Articolo
19
Cooperazione
1.Gli Stati membri
dispongono di adeguati poteri di controllo e di indagine per applicare
efficacemente la presente direttiva e provvedono affinché i prestatori comunichino
loro le informazioni prescritte.
2. Gli Stati membri
collaborano con gli altri Stati membri. A tal fine essi designano uno o più
punti di contatto, di cui comunicheranno gli estremi agli altri Stati membri e
alla Commissione.
3. Gli Stati membri
forniscono quanto prima, a norma del diritto nazionale, anche per via
elettronica, l’assistenza e le informazioni richieste dagli altri Stati membri
o dalla Commissione.
4. Gli Stati membri
istituiscono dei punti di contatto accessibili almeno per via elettronica ai
quali possano rivolgersi destinatari e fornitori di servizi per:
a)ottenere
informazioni generali sui diritti ed obblighi contrattuali e sui meccanismi di
reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, compresi gli aspetti
pratici dell’uso di siffatti meccanismi;
b) ottenere gli
estremi delle autorità, organizzazioni o associazione presso le quali possono
ottenere ulteriori informazioni o assistenza pratica.
5. Gli Stati membri
incoraggiano la comunicazione alla Commissione delle decisioni amministrative e
giudiziarie significative prese nel loro territorio riguardo a controversie sui
servizi delle società dell’informazione nonché su pratiche, consuetudini od usi
relativi al commercio elettronico. La Commissione comunica tali decisioni agli
altri stati membri.
Articoli
20
Sanzioni
Gli Stati membri
comminano sanzioni per la violazione delle norme nazionali di attuazione della
presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro
applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
CAPO IV
DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo
21
Riesame
1.Entro il 17
luglio 2000, e in seguito ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento
europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione
sull’applicazione della presente direttiva, corredata, se necessario, di
proposte per adeguarla dell’evoluzione giuridica, tecnica ed economica dei
servizi della società dell’informazione, in particolare per quanto concerne la
prevenzione dei reati, la protezione dei minori, la tutela dei consumatori e il
corretto funzionamento del mercato interno.
2. Nell’esaminare
la necessità di adeguamento della presente direttiva, la relazione analizza,
segnatamente, la necessità di proposte relative alla responsabilità dei fornitori
di collegamenti ipertestuali e di servizi di motori di ricerca, alle procedure
di "notifica e rimozione" ("notice and take down") e alla
determinazione della responsabilità a seguito della rimozione del contenuto. La
relazione esaminerà anche la necessità di condizioni ulteriori per l’esonero
dalla responsabilità, di cui agli articoli 12 e 13, tenuto conto
dell’evoluzione tecnica, nonché la possibilità di applicare principi del
mercato interno alle comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica.
Articolo
22
Attuazione
1.Gli Stati membri
mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 gennaio 2000.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati
membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati
membri.
Articolo
23
Entrata
in vigore
La presente
direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità Europee.
Articolo
24
Destinatari
Gli Stati membri
sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a
Bruxelles lì 8 giugno 2000