CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA
Capo I.
Dignità
Articolo 1.
Dignità umana
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
Articolo 2.
Diritto alla vita
1. Ogni individuo ha diritto alla
vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.
Articolo 3.
Diritto all'integrità della persona
1. Ogni individuo ha diritto alla
propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare
rispettati: - il consenso libero e informato della persona interessata, secondo
le modalità definite dalla legge - il divieto delle pratiche eugenetiche, in
particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone - il divieto
di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro -
il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
Articolo 4.
Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Articolo 5.
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere tenuto in
condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.
Capo II.
Libertà
Articolo 6.
Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Articolo 7.
Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.
Articolo 8.
Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni individuo ha diritto alla
protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per
finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un
altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto
di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità
indipendente.
Articolo 9.
Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 10.
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni individuo ha diritto alla
libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la
libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la
propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico
o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei
riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi
nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 11.
Libertà di espressione e d'informazione.
1. Ogni individuo ha diritto alla
libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la
libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa
essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
Articolo 12.
Libertà di riunione e di associazione
1. Ogni individuo ha diritto alla
libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli,
segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto
di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa
dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la
volontà politica dei cittadini dell'Unione.
Articolo 13.
Libertà delle arti e delle scienze
Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.
Articolo 14.
Diritto all'istruzione
1. Ogni individuo ha diritto
all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione
obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi
democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e
all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose,
filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne
disciplinano l'esercizio.
Articolo 15.
Libertà professionale e diritto di lavorare
1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.
Capo III.
Uguaglianza
Articolo 20.
Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
Articolo 21.
Non discriminazione
1. È vietata qualsiasi forma di
discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della
pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la
religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi
altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la
nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e
del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata
sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei
trattati stessi.
Articolo 22.
Diversità culturale, religiosa e linguistica
L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
Articolo 23.
Parità tra uomini e donne
La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
Articolo 24.
Diritti del bambino
1. I bambini hanno diritto alla
protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere
liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle
questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità
pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve
essere considerato preminente.
3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e
contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo
interesse.
Articolo 25.
Diritti degli anziani
L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.
Articolo 26.
Inserimento dei disabili
L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
Capo IV.
Solidarietà
Articolo 27.
Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito
dell'impresa
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 28.
Diritto di negoziazione e di azioni collettive
I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.
Articolo 29.
Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.
Articolo 30.
Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 31.
Condizioni di lavoro giuste ed eque
1. Ogni lavoratore ha diritto a
condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro
e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.
Articolo 32.
Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro
Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.
Articolo 33.
Vita familiare e vita professionale
1. È garantita la protezione della
famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni
individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un
motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito
e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.
Articolo 34.
Sicurezza sociale e assistenza sociale
1. L'Unione riconosce e rispetta il
diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali
che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli
infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di
perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto
comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha
diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente
al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione
riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza
abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non
dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto
comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 35.
Protezione della salute
Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
Articolo 36.
Accesso ai servizi d'interesse economico generale
Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Articolo 37.
Tutela dell'ambiente
Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
Articolo 38.
Protezione dei consumatori
Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.
Capo V.
Cittadinanza
Articolo 39.
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il
diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello
Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto
Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto,
libero e segreto.
Articolo 40.
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Articolo 41.
Diritto ad una buona amministrazione
1. Ogni individuo ha diritto a che le
questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un
termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare: - il diritto di ogni individuo di
essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento
individuale che gli rechi pregiudizio; - il diritto di ogni individuo di
accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi
della riservatezza e del segreto professionale; - l'obbligo per
l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni
cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro
funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati
membri.
4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle
lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.
Articolo 42.
Diritto d'accesso ai documenti
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
Articolo 43.
Mediatore
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
Articolo 44.
Diritto di petizione
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.
Articolo 45.
Libertà di circolazione e di soggiorno
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il
diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata,
conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei
paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.
Articolo 46.
Tutela diplomatica e consolare
Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Capo VI.
Giustizia
Articolo 47.
Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.
Articolo 48.
Presunzione di innocenza e diritti della difesa
1. Ogni imputato è considerato
innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
Articolo 49.
Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene
1. Nessuno può essere condannato per
un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non
costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale.
Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al
momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione
del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre
applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona
colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata
commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da
tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.
Articolo
50.
Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato
Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.
Capo VII.
Disposizioni Generali
Articolo 51.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente
Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del
principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente
nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti
rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione
secondo le rispettive competenze.
2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la
Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai
trattati.
Articolo 52.
Portata dei diritti garantiti
1. Eventuali limitazioni
all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta
devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di
detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono
essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano
effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o
all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei
trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si esercitano alle
condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti
dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a
quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non osta
al diritto dell'Unione di concedere una protezione più estesa.
Articolo 53.
Livello di protezione
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.
Articolo 54.
Divieto dell'abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.