E
inammissibile l’istanza di registrazione di un periodico telematico
(Tribunale di
Salerno, decreto del 18.1.01, Giudice delegato Dott. DeStefano)
IL
GIUDICE DELEGATO al registro della stampa periodica
Letta la richiesta di iscrizione – dep. in
data 7.12.00 - nel Registro della Stampa Periodica della Pubblicazione
telematica “www.oltresalerno.it”, avanzata da Fiore Rossella e Sica
Salvatore, nonché le note dai medesimi depositate in data 10.1.01 a seguito di
precedente decreto di questo giudice dep. in data 14.12.00, osserva quanto
segue.
§ 1. Come già indicato nel richiamato ultimo
decreto di questo giudice delegato, ai sensi dell’art. 1 della L. 8.2.48 n. 47,
per stampa o stampato deve intendersi qualunque riproduzione tipografica o
comunque ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo
destinate alla pubblicazione. In primo luogo, un “giornale telematico” – e
comunque, per la precisione, un giornale esclusivamente telematico (potendosi
giungere a conclusioni del tutto diverse per i siti telematici di giornali
tradizionali) - del tipo di quello per il quale si chiede l’iscrizione, non è
ottenuto con alcuno di quei mezzi particolarmente indicati dall’art. 1 della L.
cit.; per questo è stato in primo luogo necessario acquisire, tramite invito ai
ricorrenti, informazioni sulle modalità tecniche di riproduzione e diffusione e
particolareggiatamente, nonché indicazioni sull’intenzione di ottenere il
periodico con il riversamento sull’hard disk di un computer collegato alla rete
WWW (World Wide Web) di files tra loro coordinati (ed eventualmente con una o
più pagine WEB e presumibilmente in formato HTML), nonché sulle modalità con le
quali il pubblico possa accedervi (se, ad esempio, per il tramite di una
intranet - o rete riservata -, ovvero di un accesso a pagamento o con altre
modalità di restrizione - ad es. password a pagamento o meno -, o ancora senza
limitazione).
§ 2. La giurisprudenza non risulta essersi
occupata ex professo dell’assimilazione dei periodici via Internet a quelli diffusi
a mezzo stampa, se non altro ai fini dell’applicabilità della normativa di cu
all’art. 5 L. stampa, se non in poche occasioni. In una prima fattispecie si è
stabilito (Trib. Napoli, dec. 18.3.97, in Dir. E giur. 1997, p. 186) che la
legge 8 febbraio 1948 n. 47 (legge sulla stampa) è direttamente applicabile
soltanto alle pubblicazioni realizzate su supporto cartaceo, e non anche a
quelle effettuate tramite le moderne tecniche telematiche cui può essere estesa
solo in via analogica; con la precisazione che il luogo della pubblicazione dei
“siti” Internet, in base al quale determinare la competenza ratione loci
dell’Autorità Giudiziaria, dovrebbe essere quello dal quale viene immesso nella
rete il dato destinato ad essere conosciuto mercé interrogazione. Dal canto
suo, il Tribunale di Roma (dec. 6.11.97, in Dir. Inform. 1998, 75, riportato
peraltro integralmente proprio dai ricorrenti) ha ritenuto che:
- il sistema telematico Internet è un sistema
misto di reti che permette ad un utente di collegarsi ad altro utente e dialogare
con esso, trasmettere e copiare files, consultare database presenti su altri
computer etc., per cui Internet può considerarsi una sorta di ragnatela
mondiale di cavi, la quale non ha né un proprietario, né un sistema di
controllo centralizzato; essa cresce e si evolve per aggregazioni spontanee,
anche tramite società commerciali denominate service provider, le quali,
attraverso una serie di propri apparati, permettono, dietro pagamento di un
canone, l’accesso al servizio;
- per l’accesso ad Internet occorre avere una
linea telefonica commutata o diretta, un computer, una scheda elettronica
denominata modem (modulatore/ demodulatore, il quale consente di convertire i
segnali digitali del computer in impulsi analogici compatibili con la linea
telefonica e viceversa, per accedere al servizio desiderato) e naturalmente
abbonarsi al servizio con una delle tante sopracitate società di service
provider;
- i fornitori di accesso alla rete Internet
(service provider) devono rendere una dichiarazione o fare una domanda di autorizzazione
sulla base del tipo di rete utilizzata per fornire ai clienti l’accesso, cioè
la rete pubblica commutata (dal 1.1.98 non più gestita in regime di monopolio
da Telecom Italia) o collegamenti diretti;
- il periodico telematico potrebbe
beneficiare della tutela rappresentata dalla registrazione, in quanto possiede
sia il requisito ontologico, sia quello finalistico relativo alla diffusione
delle notizie, pur con una tecnica di diffusione diversa da quella della
stampa; le nozioni di periodico, quotidiano e agenzia di stampa sono sempre
state intese in modo molto ampio, proprio allo scopo di evitare forme di
sindacato o di controllo sui contenuti stessi; la Suprema Corte di Cassazione
ha avuto modo di affermare che nel concetto di periodico va compresa ogni
pubblicazione programmaticamente periodica, quale ne sia il contenuto
informativo o ne sia stata o no prestabilita la conclusione del piano di
pubblicazione; né a fondare l’esclusione dalla tipologia può valere il fatto
che il messaggio di cui è portatrice sia trasmesso in tutto o in parte con
mezzi diversi dalla stampa tradizionale;
- si dovrebbe cogliere così l’intendimento di
ampliare la tradizionale nozione di periodico, onde adeguarla alle forme di
diffusione più moderne, che, in tale linea di tendenza, la compatibilità delle
nuove tecniche editoriali con la vigente normativa trova risposta positiva;
- altro argomento si dovrebbe rinvenire nella
nota del Ministero di G. e G. – dir. Gen. Affari civili e libere professioni –
uff. VII – prot. n. 7/38002/8094 del 26 ottobre 1995, secondo la quale i cosiddetti
giornali telematici (videotel, televideo, audiotel, etc.) non rientrano nella
previsione di cui all’art. 28 della Legge n. 69 del 3.2.63 (che consente a
coloro che non esercitano la professione di giornalista di essere iscritti
nell’elenco speciale quali direttori responsabili di periodici a carattere
tecnico, professionale e scientifico) e, pertanto, oltre ad essere sottoposti
all’obbligo della registrazione di cui all’art. 5 L. 8.2.48 n. 47, devono
essere diretti esclusivamente da un giornalista iscritto all’Albo
(professionista o pubblicista).
§ 3. Se le richiamate pronunce di giudici di
merito hanno esteso – o mediante applicazione diretta o mediante applicazione analogica
– alla telematica la normativa sulla stampa, va però riscontrato che, tuttavia,
la possibilità di comprendere nella nozione di stampa la telematica
generalmente intesa è contestata proprio in dottrina (ad es., da Zeno
Zencovich, La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note
critiche, in Il diritto dell’informazione e dell’infor-matica, 1998, pagg.
15-28), soprattutto in quanto tale nozione è da interpretarsi, da un punto di
vista storico, in senso restrittivo. Per telematica si intende, almeno nell’uso
corrente, un servizio di telecomunicazioni di massa attuate attraverso il mezzo
informatico: in sostanza, si hanno grandi banche di dati che vengono rese
accessibili a qualunque utente che sia collegato via cavo – o via radio – e
presentate su di un videoterminale solitamente distante, ma anche siti
informatici complessi, spesso interattivi, che possono equipararsi in buona
sostanza a fornitori di servizi. A stretto rigore, la nozione di stampa
periodica rilevante ai fini della L. 47/48 si riferisce comunque a strumenti di
immediata percepibilità, mentre la telematica presuppone pur sempre il filtro
di un complesso – benché, effettivamente, sempre più accessibile – mezzo
elettronico. E sta probabilmente in ciò la ragione della normativa speciale,
sostanzialmente ispirata a finalità di controllo, che assoggetta la “stampa
periodica” ad un regime tutto particolare: l’immediata percepibilità del mezzo
di diffusione delle idee e dei pensieri, per il quale bastano, in generale, i
sensi umani, senza alcuna mediazione di macchine di sorta.
§ 4. Se però la ragione della normativa
amministrativistica e civilistica in materia di stampa sta sostanzialmente
nelle finalità di controllo sul mezzo di diffusione delle idee e del pensiero,
essa non può estendersi alla Rete. Attualmente, infatti (e nonostante la non
immediata percepibilità dei dati appena più sopra riscontrata), la diffusione
sempre più massiccia di service provider che consentono gratuitamente l’accesso
alla Rete (benché solitamente supportati dagli introiti pubblicitari che vengono
comunque inseriti nelle diverse pagine WEB via via riprodotte), con sistemi di
connessione autoguidati sempre più sofisticati, ed al tempo stesso con
l’offerta altrettanto gratuita di spazio per costruire siti personali e caselle
di posta, consente di qualificare la Rete stessa come sostanzialmente – ed
istituzionalmente, almeno finora - aperta all’accesso ma anche all’utilizzo da
parte di chiunque, alla sola condizione peraltro di possedere un personal computer
opportunamente attrezzato: ma i programmi di navigazione in Rete sono oramai
freeware, cioè acquisibili senza corrispettivo - un modem – i cui costi sono
sempre più contenuti – ed una linea telefonica. In questo quadro complessivo,
l’assimilazione della rete ad una sorta di “villaggio globale”, in cui tutto
può essere messo a disposizione di tutti gli utenti potenziali – che si stimano
in diverse decine di milioni in tutto il mondo – e in cui tutti costoro possono
di fatto interagire con la costruzione di siti o pagine personali, il tutto
senza formalità, rende – ad avviso di questo giudice – impossibile
l’introduzione di una forma di controllo (anche se bilanciata da una
corrispondente penetrante tutela) quale la registrazione nel registro della
stampa periodica.
§ 5. Al tempo stesso e forse più
radicalmente, l’equiparazione alla stampa della trasmissione per via telematica
del pensiero osta il fatto che, a questo punto, in considerazione delle
modalità tecniche di immissione dei dati in rete, qualsiasi nuova pagina Web
costituirebbe una “pubblicazione”; e, se la peculiarità della normativa
di tutela di cui alla L. 47/48 fosse nella periodicità programmata delle
“uscite” od aggiornamenti, occorrerebbe sottoporre alla normativa stessa tutte
– e, si sottolinea, tutte – le immissioni di dati, mediante creazione di pagine
web, che consentano un aggiornamento successivo. Infatti, proprio per lo
sviluppo del WWW, qualunque immissione di dati in rete può equipararsi ad una
“pubblicazione”, nel senso cioè ad una operazione con la quale i dati stessi
sono resi di dominio pubblico; e, ogniqualvolta si modifica una pagina Web, si
attuerebbe – a stretto rigore – una nuova pubblicazione e quest’ultima
diverrebbe periodica. L’istituzionale libertà della Rete impone quindi anche
sotto questo profilo che le normative dettate specificamente per la stampa non
siano estese, nemmeno analogicamente, alla telematica.
§ 6. Quale considerazione conclusiva, la
diffusione esclusivamente per via telematica (potendosi invece, come già
accennato, giungere a conclusioni radicalmente diverse per i siti telematici di
pubblicazioni periodiche tradizionali) non è ancora protetta – e comunque nel
caso di specie non viene prospettata come protetta – da accorgimenti idonei a
garantire la autenticità della provenienza: in sostanza, tali forme di
limitazione e di controllo, previste quali evidenti eccezioni al principio costituzionale
della libertà di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 della Carta
fondamentale, appaiono inconciliabili da un lato con la libertà di accesso e di
utilizzo della Rete e, dall’altro, dalla carenza – allo stato e comunque con
riferimento al caso di specie – di strumenti idonei a garantire la riferibilità
di quanto vi si immette ad uno piuttosto che ad altro soggetto. Non si ignora
che sussistono forme, anche sofisticate, di garanzia sull’autenticità, tanto
che i recenti sviluppi legislativi hanno visto l’introduzione di meccanismi –
assai complessi dal punto di vista tecnico - di firma digitale: però, nel caso
del periodico telematico in esame, questi non vengono nemmeno prospettati o
ipotizzati. Ne deriva che la garanzia, che dalla normativa di cui alla L. 47/48
si vorrebbe trarre, sui contenuti delle “pubblicazioni” non potrebbe
materialmente operare, per il dubbio sull’imputabilità di quelli; la normativa
sulla responsabilità c.d. semioggettiva in materia di stampa e comunque la
possibilità di risalire all’autore della “pubblicazione” sarebbero in radice
precluse. Ma la mancanza – almeno nel caso di specie – di meccanismi di
garanzia va letta anche simmetricamente: proprio per la peculiarità del WWW non
vi sono sufficienti garanzie per i diritti fondamentali di quell’utente che
introduca o fornisca un servizio, compreso quello di somministrazione di notizie,
anche periodica. A differenza che nella stampa tradizionale, la contraffazione
del dato è, sulla Rete, assai più agevole. Di recente, del resto, la normativa
in tema di tutela della riservatezza si è arricchita di nuovi interventi, che
puntualizzano con grande rigore la serie di adempimenti necessari per tutti i
soggetti che utilizzano il mezzo telematico per garantire la sicurezza dei dati
maneggiati.
§ 7. Qualora poi si intendesse invocare il
regime normativo sulla stampa periodica per quello che di favorevole esso
comporta per il registrato, può facilmente obiettarsi che:
- qualora l’argomento a favore della
ammissibilità dell’estensione della normativa sulla stampa stia nella necessità
di tutela della priorità d’uso o comunque del diritto d’autore, nella parte in
cui la relativa normativa – come emendata anche di recente – possa ritenersi
applicabile al caso in esame, dovrebbero al riguardo essere del tutto
sufficienti le discipline previste dai relativi regimi peculiari di tutela:
appunto in tema di priorità d’uso o di diritto di autore;
- qualora l’argomento stia nella possibilità
di estendere benefici o provvidenze, deve considerarsi l’eccezionalità delle
norme che generalmente le prevedono e quindi la necessità di una loro interpretazione
di stretto diritto; o, a tutto concedere, la necessità di una normativa ad hoc,
soprattutto dinanzi alla sempre maggiore diffusione del ricorso alla Rete come
strumento di comunicazione e quindi come veicolo di idee e di manifestazioni
del pensiero.
§ 8. In conclusione, non può ritenersi una
equiparazione della diffusione telematica di notizie alla stampa, almeno ai
fini dell’applicazione della normativa eccezionale di cui alla L. 47/48 in tema
di registrazione: e, ribadito che da tanto deriva che detta diffusione ne
risulta allora istituzionalmente libera dai controlli e dai limiti derivanti
dalla registrazione prevista, l’istanza di registrazione va dichiarata
inammissibile.
P. q. m.
Il giudice delegato dal Presidente del
Tribunale, visto l’articolo 5 della L. 8.2.48 n. 47, dichiara inammissibile
l’istanza di previa registrazione di un periodico ottenuto esclusivamente con
mezzi telematici, in quanto non prevista e non necessaria ai sensi della
richiamata normativa.
Salerno, 18.1.2001 Il Giudice delegato
(Dr. Franco De Stefano)