Obbligazioni solidali e litisconsorzio processuale.

Pierluigi Milite

 

E’ controverso se il diritto romano conoscesse la distinzione tra obbligazione solidale ed obbligazione correale, caratterizzata quest’ultima, rispetto alle prima, da un più intenso collegamento tra le varie posizioni debitorie e creditorie, nel senso che tutte le vicende incidenti su una, incidevano anche sulle altre posizioni condebitorie ovvero concreditorie, in virtù della unicità del rapporto sostanziale intercorrente tra le parti. La dottrina dominante (Bonfante, Corso di diritto romano, IV, Le obbligazioni, Milano, 1975, p.76 ss.) ritiene, che la ricostruzione storica da preferire sia quella secondo la quale l’obbligazione solidale, mentre in epoca classica avrebbe avuto una disciplina corrispondente a quella che viene indicata come obbligazione correale, è solo con Giustiniano che viene disciplinata in maniera largamente corrispondente all’obbligazione solidale moderna: in particolare, l’effetto estintivo della litis contestatio non si comunica agli altri coobbligati. A prescindere dalla validità storica della distinzione tra obbligazione correale ed obbligazione solidale, il nostro codice e di codici moderni non hanno traccia di essa. Sebbene in dottrina vi sia chi (Branca , Unumu debitum e plures obligationes, in Studi per De Francisci, III, Milano, 1956, p.139 ss.), stante la derogabilità della disciplina delle obbligazioni solidali, ha prospettato la possibilità che le parti nell’esercizio della loro autonomia privata possono creare obbligazioni correali, ai più (Bianca C.M., Diritto Civile, IV, L’obbligazione, Milano, 1991, p.692 ss.) non sembra tuttavia che le clausole negoziali volte a rendere più intimamente collegate le sorti delle varie posizioni obbligatorie giustifichino l’ipotesi di una figura di obbligazione plurisoggettiva diversa rispetto a quella solidale ed in particolare diano luogo ad un rapporto obbligatorio unico intestato a più soggetti. E’ solo una tesi minoritaria quella di chi (Scuto, Teoria generale delle obbligazioni, p.322 ss.; Busnelli L’obbligazione soggettivamente complessa, in Enc. Dir., XXIX, p.329 ss.) addirittura arriva ad attribuire alle obbligazioni solidali le caratteristiche dell’obbligazione correale sostenendo, contrariamente all’opinione prevalente, la tesi dell’unicità genetica del rapporto obbligatorio facente capo alla pluralità dei condebitori, data l’unicità dell’interesse creditorio. Per la dottrina dominante (tra gli altri, Bianca op. cit.; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1995, p.373 ss., Barassi, Teoria generale delle obbligazioni, I, p.183; Giorgianni, Obbligazione solidale e parziaria, in Nov. Dig., XI, p.675 ss., Di Majo, Obbligazioni solidali, in Enc. Dir., XXIX, p.298 ss., Rescigno, Manuale del diritto privato italiano, Napoli, 1986, p.684 ss.) e la uniforme giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. 21.10.1995 n.10958, Cass. 13.01.1995 n.1078, Cass. 23.04.1994 n.3900, Cass. 30.05.1990 n.5082, Cass. 8.05.1987 n.4276, Cass. 13.06.1982 n.182) le obbligazioni solidali costituiscono un insieme collegato di più rapporti obbligatori. Tale affermazione muove dal rilievo, che essendo il rapporto giuridico una relazione intersoggettiva, nelle obbligazioni solidali ciascun debitore o ciascun creditore è titolare di una propria posizione di debito o di credito nei confronti del comune creditore o del comune debitore: è cioè titolare di un rapporto obbligatorio.

 La posizione del legislatore sulla questione, se può già desumersi dal dettato del codice civile, dove l’intestazione dell’art.1293 recita “Modalità varie dei singoli rapporti”, è espressa in maniera molto chiara dalla Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice Civile, che al  n.597 afferma che “nell’obbligazione solidale non v’è un rapporto solo, ma una pluralità di vincoli o di rapporti obbligatori, i quali sono collegati dall’interesse comune che hanno i vari debitori o creditori”. Due le eccezioni normativamente previste. La prima era quella dettata dagli artt.20 e 21 del R.D. 7 agosto 1936 n.1639, che per le obbligazioni tributarie stabilivano una speciale forma di solidarietà (solidarietà fiscale), riproducente le caratteristiche della correalità, al fine di consentire l’efficacia di ogni accertamento o atto posto in essere dall’amministtrazione fiscale anche nei confronti dei coobbligati solidali non diretti destinatari degli stessi. La Corte Costituzionale (C. Cost. 16 maggio 1968 n.48), dichiarando l’illegittimità di tali articoli riconduceva nell’alveo del diritto comune la disciplina delle obbligazioni solidali in materia tributaria. La seconda è quella tuttora prevista in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti: a norma dell’art.23 legge 24 dicembre 1969 n.990 il responsabile del danno deve essere chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali (sulla dimensione del litisconsorzio, se cioè per responsabile del danno tenuto in solido con l’assicuratore si debba intendere solo il proprietario del veicolo o anche il conducente dello stesso ove fosse diverso da quest’ultimo, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è a favore di un’interpretazione estensiva della norma in questione

Sul piano processuale la pluralità dei rapporti integranti la loro struttura esclude possa configurarsi litisconsorzio necessario. La giurisprudenza del Supremo Collegio ritiene infatti, che “L’obbligazione solidale, pur avendo per oggetto una medesima prestazione da luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, bensì a rapporti giuridici distinti, anche se tra loro connessi” (Cass. 30.05.1990 n.5082). Di conseguenza “l’obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, inscindibilità delle cause e non da luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l’intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati” (Cass. 30.01.1995 n.1078). Ove quindi più debitori in solido siano convenuti nello stesso giudizio saremo in presenza di litisconsorzio facoltativo (Cass. 9.09.1987 n.7232), ipotesi in cui “il processo è solo formalmente unico, poichè alla pluralità delle parti che agiscono o sono convenute nello stesso processo corrisponde un pluralità di rapporti processuali tra loro scindibili, che perciò rimangono indipendenti, di guisa che le vicende proprie di ciascuno di essi singolarmente preso, non possono interferire e comunicarsi agli altri; ne consegue che, in tal caso, se si determina una causa di estinzione con riguardo ad uno dei predetti rapporti processuali, l’estinzione del processo deve essere dichiarata unicamente con riferimento a quel rapporto e non si estende all’intero processo” (Cass. 4.10.1984 n.4924).