CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE 3323/2000

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Forlì, con sentenza n.934 in data 17-11-97, rigettava la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Cornaredo di Milano il 10-10-59 proposta da P. A., a seguito della pronuncia di separazione dello stesso Tribunale del 3-2-94 passata in giudicato, nei confronti di T. M. G.; affermava il Tribunale che l'assunto dell'istante, secondo cui non erano intervenuti atti di riconciliazione dopo la separazione, era infondato, continuando la T. sia a convivere presso l'abitazione di proprietà del P., pur se in camere separate e senza più avere rapporti sessuali, sia a ricevere dal coniuge alimenti.

Proponeva impugnazione il P. adducendo la mancanza di affectio coniugalis nei confronti della moglie e la coabitazione per mere ragioni umanitarie non disponendo la T. di altra dimora; la Corte d’Appello di Bologna, costituitasi la T., con la decisione in esame rigettava il gravame e confermava quanto statuito dai giudici di primo grado in ordine al permanere della comunione materiale e spirituale tra detti coniugi; sosteneva, in particolare, la Corte territoriale che "la circostanza della completa cessazione dei rapporti sessuali e che ognuno dormiva nel proprio letto non era di per sé risolutiva, non presentando il venir meno dei rapporti fisici tra i coniugi una valenza univoca in considerazione sia della progressione nell'età dei medesimi (lui nato nell'anno 1938, lei nata nell'anno 1940) che di scelte soggettive" e che anche prima della separazione la qualità dell'unione coniugale era contraddistinta da "un modestissimo livello di comunione spirituale" caratterizzato "dal marito quale unico percettore di reddito e dalla moglie addetta esclusivamente alla casa".

Ricorre per cassazione, a mezzo la proposizione di un unico motivo, il P.; resiste con controricorso la T..

Motivi della decisione

Con l'unico motivo il ricorrente censura l'impugnata decisione per violazione dell’art.3, comma quarto, della l. n.898/70 e dell'art.157 c.c., e relativo difetto di motivazione, adducendo l'insussistenza di riconciliazione con la consorte per totale mancanza di affectio coniugalis.

La doglianza è fondata.

Deve premettersi che la pronuncia di cessazione degli effetti civili, conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con il rito religioso, ha come presupposto, ex artt.3 della l. n. 898/70 e 51. n. 74/87, la non interruzione della separazione (per almeno tre anni dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale) da intendersi quale non avvenuta ricostituzione del consorzio coniugale in relazione all'intero complesso dei rapporti costituenti il vincolo matrimoniale nella sua giuridica configurabilità ( cfr. tra le altre, Cass.n.4056/97 m.504168); pertanto è necessario, ai fini della sentenza di divorzio, che tra i coniugi non vi sia stato il mantenimento o il ripristino né della c.d. comunione spirituale ( come animus di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita) né della c.d. comunione materiale (come convivenza basata su una comune organizzazione dell'intera vita domestica) ed il relativo accertamento costituisce un potere-dovere del giudice di merito sindacabile in sede di legittimità solo per difetto di motivazione.

Nel caso di specie la Corte di Bologna ha, con argomentazioni non convincenti sul piano logico, ritenuto che mere circostanze obiettive e di fatto quali la coabitazione e l’erogazione di somme di denaro da parte del P. alla T. costituissero di per sè elementi sufficienti alla sussistenza della società coniugale, svalutando il dato soggettivo, in tale questione imprescindibile, della mancanza (anche da parte di un solo coniuge) dell'affectio, riconducibile non solo all'unione sentimentale e fisica dei coniugi (su tale ultimo punto, tra l'altro, frutto solo di arbitraria illazione è l'affermazione della Corte di merito della non rilevanza, sulla base di dati anagrafici e di altre "motivazioni" non meglio specificate, della insussistenza di rapporti sessuali) ma dell'insieme di atteggiamenti atti ad evidenziare la volontà di mantenere inalterato il consortium vitae e posto a base del matrimonio. Censurabile è dunque la decisione impugnata laddove, a fronte di una situazione di evidente "separazione in casa", fortemente caratterizzata (ed il relativo dato processuale risulta incontestato ) dall'animus derelinquendi del P. e da una vita familiare improntata al distacco fisico e spirituale tra coniugi (a nulla rilevando in proposito la coabitazione e l'erogazione di somme di denaro), si afferma come perdurante e non interrotta la normale convivenza. Erra, inoltre, la Corte territoriale sia nel porre a fondamento del proprio percorso decisionale, conseguentemente non condivisibile, il non consentito raffronto tra la situazione familiare presente e quella pregressa, dovendo il divorzio pronunciarsi sull'obiettiva mancanza di comunione tra coniugi all'attualità ed indipendentemente dall’eventuale deterioramento in precedenza del legame coniugale ( che comunque è elemento di ulteriore conforto alla tesi dello scioglimento ), sia nel non rendersi conto che, come sovente avviene nei rapporti matrimoniali, all’originario accordo i coniugi hanno sostituto un nuovo e diverso patto di convivenza con elementi del tutto atipici ( la separazione sotto lo stesso tetto la mancanza di rapporti sessuali il sostentamento economico a carico di uno solo dei consorti) rispetto al matrimonio quale giuridicamente (soprattutto con riferimento all’art.29 Cost.) e religiosamente previsto.

P.Q.M.

La Corte accoglie ricorso; cassa e rinvia anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna.