Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali
(Suppl. ord. alla G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997)
Aggiornato
con:
D. Lgs n. 282 del 30.07.99
D. Lgs n. 281 del 30.07.99
D. Lgs n. 135 dell'11.05.99
D. Lgs n. 51 del 26.02.99
D. Lgs n. 389 del 06.11.98
D. Lgs n. 171 del 13.05.98
D. Lgs n. 135 dello 08.05.98
D. Lgs n. 255 del 28.07.97
D. Lgs n. 123 del 09.05.97
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Finalità e definizioni
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
m) per "Garante", l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.
Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica al trattamento di
dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
Articolo 3
Trattamento di dati per fini esclusivamente personali
1.
Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini
esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della presente legge,
sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in
ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15,
nonché le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.
Articolo 4
Particolari trattamenti in
ambito pubblico
1. La presente legge non si applica al trattamento di
dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1. aprile
1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente legge,
ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonché in virtù
dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di
Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in
ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e
7 e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del
comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Articolo 5
Trattamento di dati svolto
senza l'ausilio di mezzi elettronici
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
Articolo 6
Trattamento di dati detenuti
all'estero
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati
personali detenuti all'estero è soggetto alle disposizioni della presente
legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in
un trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano
in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.
CAPO II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Articolo 7
Notificazione
1. Il titolare che intenda procedere ad un
trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente
legge è tenuto a darne notificazione al Garante.
2. La notificazione è effettuata preventivamente ed
una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a
certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da
svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più
trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se
muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere
l'effettuazione della variazione.
3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e
dal responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a)
il
nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la
sede del titolare;
b)
le
finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori del territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono
essere annotati nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice
civile, nonché coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8,
comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la
notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite
con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e
gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle
rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali
anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso
ferma la disposizione di cui al comma 3.
5-bis. La notificazione in forma
semplificata può non contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere
b), c), e),e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento di cui
all'art. 33, comma 3, quando il trattamento è effettuato:
a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, sulla base di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli
22, comma 3 e 24, ovvero dei provvedimenti di cui al medesimo articolo 24;
b) nell'esercizio della professione di giornalista e
per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggetti
indicati nel comma 4-bis dell'art. 25, nel rispetto del codice di
deontologia di cui al medesimo articolo;
c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, ai soli fini e con le modalità
strettamente collegate all'organizzazione dell'attività esercitata dal
titolare, relativamente a dati non registrati in una banca di dati e diversi da
quelli di cui agli articoli 22 e 24.
5-ter. Fuori dei casi di cui all'art. 4, il
trattamento non è soggetto a notificazione quando:
a) è necessario per l'assolvimento di un compito
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria,
relativamente a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24;
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i
limiti di cui all'art. 20, comma 1, lettera b);
c) è effettuato per esclusive finalità di gestione
del protocollo, relativamente ai dati necessari per la classificazione della
corrispondenza inviata per fini diversi dal quelli di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera e);
d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate unicamente per ragioni di ufficio e di lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c);
e) è finalizzato unicamente all'adempimento di
specifichi obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e
fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di
interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione
strettamente collegate a tale adempimento, conservando inoltre i dati non oltre
il periodo necessario all'adempimento medesimo;
f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis
lettera b), da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali,
per le sole finalità strettamente collegate all'adempimento di specifiche
prestazioni e fermo restando il segreto professionale;
g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui
all'art. 2083 del codice civile per le sole finalità strettamente collegate
allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, e limitatamente alle
categorie di dati, di interessati, di destinatari della comunicazione e
diffusione e al periodo di conservazione dei dati necessari per il
perseguimento delle finalità medesime;
h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi
professionali in conformità alle leggi e ai regolamenti;
i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria
gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformità alle leggi e ai
regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative culturali o sportive o
per la formazione di cataloghi e bibliografie;
l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati
anche a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro
organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il
perseguimento di finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati
e ai soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con
l'associazione, la fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando gli
obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove
necessario;
m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato
di cui alla legge 11 agosto 1991, n 266, nei limiti di cui alla lettera l) e
nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli
articoli 22 e 23;
n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato
esclusivamente alla pubblicazione o diffusione di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero, nel rispetto del codice di cui all'art, 25;
o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o
comunque automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi
finalità di informazione giuridica, relativamente a dati desunti da
provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di altre autorità;
p) è effettuato temporaneamente per esclusive
finalità di raccolta di adesioni a proposte di legge di iniziativa popolare, a richieste
di referendum, a petizioni o ad appelli;
q) è finalizzato unicamente all'amministrazione di
condomini di cui all'articolo 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente
alle categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione
necessarie per l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre
il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti.
5-quater. Il titolare si può avvalere ella
notificazione semplificata o dell'esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter,
sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le categorie di
dati, di interessati e di destinatari, della comunicazione e diffusione,
individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai medesimi
commi 5-bis e 5-ter, nonché:
a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera
a) e 5-ter, lettere a) e m), dalle disposizioni di legge o di
regolamento o della normativa comunitaria ivi indicate;
b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera
b), dal codice di deontologia ivi indicato;
c) nei casi residui, dal Garante con le
autorizzazioni rilasciate con le modalità previste dall'articolo 41, comma 7,
ovvero, per i dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, con
provvedimenti analoghi.
5-quinquies. Il titolare che si avvale
dell'esonero di cui al comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui al
comma 4 a chiunque ne faccia richiesta.
Articolo 8
Responsabile
1. Il responsabile, se designato, deve essere
nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano
idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento
attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite
verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di
cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative,
possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione
di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere
analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i
dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare
o del responsabile.
CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I
RACCOLTA E
REQUISITI DEI DATI
Articolo 9
Modalità di raccolta e
requisiti dei dati personali
1.
I
dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a)
trattati
in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Articolo 10
Informazioni rese al momento
della raccolta
1. L'interessato o la persona presso la quale sono
raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per
iscritto circa:
a)
le
finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b)
la
natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e
il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del
responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non
comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui
conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di
controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4,
comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato
all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica
quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il
Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato,
ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i
dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si
applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che
i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento.
Sezione II
DIRITTI
DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI
Articolo 11
Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento
ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è
espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono
state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.
Articolo 12
Casi di esclusione del
consenso
1. Il consenso non è richiesto quando il
trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi
derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione
di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero
per l'adempimento di un obbligo legale;
c)
riguarda
dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca
scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale
caso si applica il codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di
attività economiche raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1,
lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui
l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica,
per incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che
i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento.
Articolo 13
Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali
l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al
registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di
trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato
all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del
responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione
in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della
logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore
di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri
2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento
di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i
dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente
tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera
c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata
l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai
costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati
personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi
abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1
l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o
ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale
degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della
notizia.
Articolo 14
Limiti all'esercizio dei
diritti
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1,
lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di
dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, e successive modificazioni;
d)
da
Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti
pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive
finalità inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti,
il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché la
tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h),
limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo
svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla
medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su
segnalazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d),
esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e
indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.
Sezione III
SICUREZZA NEL
TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEL
DANNO
Articolo 15
Sicurezza dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento devono
essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante
l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione
o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via
preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia,
sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il
Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono
adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati
con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica
del settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati
dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
Articolo 16
Cessazione del trattamento
dei dati
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del
trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la
loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un
trattamento per finalità analoghe con gli scopi per i quali i dati sono
raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e
non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto
previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in
materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi
dell'articolo 39, comma 1.
Articolo 17
Limiti all'utilizzabilità di
dati personali
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o
amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere
fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a
definire il profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di
decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente
articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che la
decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione
di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base
di adeguate garanzie individuate dalla legge.
Articolo 18
Danni cagionati per effetto
del trattamento di dati personali
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del
trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo
2050 del codice civile.
Sezione IV
COMUNICAZIONE E
DIFFUSIONE DEI DATI
Articolo 19
Incaricati del trattamento
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei
dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le
operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto
la loro diretta autorità.
Articolo 20
Requisiti per la
comunicazione e la diffusione dei dati
1. La comunicazione e la diffusione dei dati
personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le
modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e
pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di
cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia
della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in
cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa
sia necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera
e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa
sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto
legislativo 1. settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché tra
società controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, i cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le
quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati
personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
si applicano le disposizioni dell'articolo 27.
Articolo 21
Divieto di comunicazione e
diffusione
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di
dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di
cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la
diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione,
ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma
1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno
dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la
diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.
Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29,
commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono
comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca
scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati,
con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
CAPO IV
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Articolo 22
Dati sensibili
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo
con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati
relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato
siano regolati da intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione,
nonché relativi ai soggetti che con riferimento alle finalità delle medesime
confessioni hanno contatti regolari con le stesse, che siano trattati dai
relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano
comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime
determinano autonomamente idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla
richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata
pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero
successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare
del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da
parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito
solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano
specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In
mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori ai casi previsti dai
decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge,
emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici
possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa,
l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti
dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le
quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei
dati indicati al comma 1.
3-bis. Nei casi in cui è specificata, a
norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono
specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in
applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi
di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati
sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i
tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione
alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione
periodicamente.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa
autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un
diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al
comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di
buona condotta secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h).
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.
Articolo 23
Dati inerenti alla salute
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli
organismi sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante,
trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente
ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di
tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime
finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso
dell'interessato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione del
Garante.
1-bis. Con decreto del Ministro della
sanità adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e il Garante, sono
individuate modalità semplificate per le informative di cui all'articolo 10 e
per la prestazione del consenso nei confronti di organismi sanitari pubblici,
di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie convenzionati o
accreditati dal Servizio sanitario nazionale, nonché per il trattamento dei
dati da parte dei medesimi soggetti, sulla base dei seguenti criteri:
a) previsione di informative effettuate da un unico soggetto, in particolare da parte del medico di medicina generale scelto dall'interessato, per conto di più titolari di trattamento;
b) validità, nei confronti di più titolari di trattamento, del consenso prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, per conto di più titolari di trattamento, anche con riguardo alla richiesta di prestazioni specialistiche, alla prescrizione di farmaci, alla raccolta di dati da parte del medico di medicina generale detenuti da altri titolari, e alla pluralità di prestazioni mediche effettuate da un medesimo titolare di trattamento;
c) identificazione di casi di urgenza nei quali,
anche per effetto delle situazioni indicate nel comma 1-ter, l'informativa
e il consenso possono intervenire successivamente alla richiesta della
prestazione;
d) previsione di modalità di applicazione del comma
2 del presente articolo ai professionisti sanitari, diversi dai medici, che
intrattengono rapporti diretti con i pazienti;
e) previsione di misure volte ad assicurare che
nell'organizzazione dei servizi e delle prestazioni sia garantito il rispetto
dei diritti di cui all'articolo 1.
1-ter Il decreto di cui al comma 1
disciplina anche quanto previsto dall'articolo 22, comma 3-bis, della legge.
1-quater. In caso di incapacità di agire,
ovvero di impossibilità fisica o di incapacità di intendere o di volere, il
consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è
validamente manifestato nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e
di organismi sanitari, rispettivamente, da chi esercita legalmente la potestà
ovvero da un familiare, da un prossimo congiunto, da un convivente, o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimori.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui al comma
1-ter solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o
dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata,
salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.
È vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con
l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato
di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
Articolo 24
Dati relativi ai
provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale
1. Il trattamento di dati personali idonei a
rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e
3, del codice di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da
espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le
rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati
trattati e le precise operazioni autorizzate.
Articolo 25
Trattamento di dati
particolari nell'esercizio della professione di giornalista
1. Le disposizioni relative al consenso
dell'interessato e all'autorizzazione del Garante, nonché il limite previsto
dall'articolo 24, non si applicano quando il trattamento dei dati di cui agli
articoli 22 e 24 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e
per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Il giornalista rispetta
i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, ferma restando la
possibilità di trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti
direttamente dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo
31, comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale
dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al
trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti
a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare
per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il
Garante in cooperazione con il Consiglio prescrive eventuali misure e
accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto e
recepire. Il codice è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del Garante, e
diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il
codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio
nazionale dell'Ordine dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal
Garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la
procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute
nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi
dell'articolo 31, comma 1, lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite,
altresì, prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati
negli articoli 22 e 24. Il codice può prevedere forme semplificate per le
informative di cui all'articolo 10.
4-bis. Le disposizioni della presente legge
che attengono all'esercizio della professione di giornalista si applicano anche
ai trattamenti effettuati dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o
nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio
1963, n.69, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla
pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero.
Articolo 26
Dati concernenti persone
giuridiche
1. Il trattamento nonché la cessazione del
trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non
sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o
associazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 28.
CAPO V
TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Articolo 27
Trattamento da parte di
soggetti pubblici
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento
di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali,
nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse
quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque
necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso
deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all'articolo 7, commi 2
e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione
se risultano violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati
personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici
sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.
Articolo 28
Trasferimento di dati
personali all'estero
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del
territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di
trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto
verso un Paese non appartenente all'Unione europea o riguardi taluno dei dati
di cui agli articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo
quindici giorni dalla data della notificazione; il termine è di venti giorni
qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento
dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di
tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli
articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano.
Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti,
le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio
consenso espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui
agli articoli 22 e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi
derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione
di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero
per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore
dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un
interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero
specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, se il trasferimento
riguarda taluno dei dati ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che
i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui
l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica,
per incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta
di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni
estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da
chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di
adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con un
contratto.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente
articolo può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e
7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalità.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente
articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed è annotata in apposita
sezione del registro previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La
notificazione può essere effettuata con un unico atto unitamente a quella
prevista dall'articolo 7.
CAPO VI
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Articolo 29
Tutela
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1,
possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al
Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo
oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine
esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al
Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla
richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del
ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità
giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare,
il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente
o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o
documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se
ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione
motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure
necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la
loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti
interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso,
decorsi trenta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede, il
Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno
dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del
trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i
successivi venti giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è
impugnabile unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto
tacito di cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre
opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di
trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del
rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
6-bis. Il decorso dei termini previsti dai
commi 4, 5 e 6 è sospeso di diritto dal 1 al 30 agosto di ciascun anno e
riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso
abbia inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del
periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussista il pregiudizio
di cui al comma 2 e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui al comma
5.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al
divieto di all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e
può sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto
del tribunale è ammesso unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle
inerenti il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che
riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge, sono di competenza
dell'autorità giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei
casi di violazione dell'articolo 9.
CAPO VII
GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Articolo 30
Istituzione del Garante
1. È istituito il Garante per la protezione dei dati
personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale costituito da
quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della
Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il
cui voto prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra persone che
assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza delle
materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le
qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro
anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata
dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di
decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche
elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il
presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche
amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori
universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in
aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione
non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della
Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente,
nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità
di funzione sono determinate, con il regolamento di cui all'articolo 33, comma
3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari
stanziamenti.
Articolo 31
1.
Il
Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei
trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel
rispetto delle norme di legge e di regolamento e in conformità alla
notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le
modificazioni opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli
interessati o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze
di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi
dell'articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o
dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi
causa, di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati
perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa
delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie
interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati
settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso
l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la
diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei
dati o disporne il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o,
comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può
determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio
rilevante per uno o più interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunità di
provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione
sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che è
trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a
quello cui si riferisce;
o) curare l'attività di assistenza indicata nel
capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al
trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo
il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale
autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo
13 della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui
all'articolo 4 e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono
ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e
ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle
norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle
materie disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo, è tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entro il
termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove
opportune intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche
amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro mediante
almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ambito
dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l),
del presente articolo, può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo
29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi
compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro dell'altro
organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di
argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono
richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto
all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche
nei rapporti tra il Garante e le autorità di vigilanza competenti per il
settore creditizio, per le attività assicurative e per la radiodiffusione e
l'editoria.
Articolo 32
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può
richiedere al responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi di
fornire informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai
fini del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento
dei dati personali, può disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni
e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre
effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove
necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti
previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in
relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla
richiesta del Garante, con decreto motivato; le relative modalità di
svolgimento sono individuate con il regolamento di cui all'articolo 33, comma
3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono
tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14,
comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato
dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge
o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è
stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un
riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui
all'articolo 10, comma 4, della legge 1. aprile 1981, n. 121, come sostituito
dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di
sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono
delegabili. Qualora risulti necessario in ragione della specificità della
verifica, il membro designato può farsi assistere da personale specializzato
che è tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i
documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la
segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se
necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero
delimitato di addetti al relativo ufficio individuati dal Garante sulla base di
criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli
accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), il membro designato prende visione degli atti e dei documenti
rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
Articolo 33
Ufficio del Garante
1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio
composto, in sede di prima applicazione della presente legge, da dipendenti
dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo
ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle
rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è
determinato, in misura non superiore a quarantacinque unità, su proposta del
Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta
giorni dalla data di elezione del Garante. Il segretario generale può essere
scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
1-bis. è istituito il ruolo organico del personale
dipendente del Garante. Con proprio regolamento il Garante definisce:
a) l'ordinamento delle carriere e le modalità del
reclutamento secondo le procedure previste dall'articolo 36 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
b) le modalità dell'inquadramento in ruolo del
personale in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento;
c) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri
previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi di funzioni
dirigenziali, dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 29,
come sostituito dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Il regolamento
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Nelle more della più generale razionalizzazione del
trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale
è attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del personale dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
Per il periodo intercorrente tra l'8 maggio 1997 e
la data di entrata in vigore del regolamento, resta ferma l'indennità di cui
all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n.
231, corrisposta al personale in servizio. Dal 1 gennaio 1998 e fino alla data
di entrata in vigore del medesimo regolamento, è inoltre corrisposta la
differenza tra il nuovo trattamento e la retribuzione già in godimento
maggiorata della predetta indennità di funzione.
1-ter. L'ufficio può avvalersi, per
motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a
venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali,
lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale
di cui al presente comma è corrisposta una indennità pari alla eventuale
differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di
provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo, e comunque
non inferiore alla indennità di cui all'articolo 41 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 231 del 1991.
1-quater. Con proprio regolamento il
Garante ripartisce l'organico, fissato nel limite di cento unità, tra il
personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e
disciplina l'organizzazione, il funzionamento dell'ufficio, la riscossione e la
utilizzazione dei diritti di segreteria, ivi compresi quelli corrisposti dall'8
maggio 1997, e la gestione delle spese, anche in deroga alle norme sulla
contabilità generale dello Stato. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
1-quinquies. In aggiunta al personale di
ruolo, l'ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non
superiore a venti unità, ivi compresi i consulenti assunti con contratto a
tempo determinato ai sensi del comma 4.
1-sexies. All'ufficio del Garante, al fine
di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti
l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonchè quelli
relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo,
attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione
attribuite ai dirigenti.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del
Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio
dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al
controllo della Corte dei conti.
3. In sede di prima applicazione della presente
legge, le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio
del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di
segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e
giustizia e dell'interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo
regolamento sono determinate le indennità di cui all'articolo 30, comma 6, e
altresì previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui
all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella
speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra
le parti interessate, nonché le norme volte a precisare le modalità per
l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13, nonché della notificazione di
cui all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del
Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento può comunque
essere emanato.
3-bis. Con effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 1-quater, cessano di avere vigore le
norme adottate ai sensi del comma 3, primo periodo.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la
delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di
consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali
ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore
a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio
del Garante può avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica
e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste
dalla presente legge, appartenenti all'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici
convenzionati.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i
consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a
conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e
ad operazioni di trattamento.
6-bis. Il personale dell'ufficio del
Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 32 riveste, in numero non
superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le
rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia
giudiziaria.
CAPO VIII
SANZIONI
Articolo 34
Omessa o infedele
notificazione
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle
notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie
incomplete o non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a
due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista dall'articolo 16,
comma 1, la pena è della reclusione sino ad anno.
Articolo 35
Trattamento illecito di dati
personali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un
danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto
disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni
o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da
tre mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un
danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto
dagli articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all'articolo 28,
comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
3.Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva
nocumento, la reclusione è da uno a tre anni.
Articolo 36
Omessa adozione di misure
necessarie alla sicurezza dei dati
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le
misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione
delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è
punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la
pena è della reclusione da due mesi a due anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per
colpa si applica la reclusione fino a un anno.
Articolo 37
Inosservanza dei
provvedimenti del Garante
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il
provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o
dell'articolo 29, commi 4 e 5, è punito con la reclusione da tre mesi a due
anni.
Articolo 38
Pena accessoria
1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente
legge importa la pubblicazione della sentenza.
Articolo 39
Sanzioni amministrative
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di
esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4,
e 32, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire un milione a lire sei milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 10 e 23, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad
irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è il Garante. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del
totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 33, comma 2, e sono
utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 31,
comma 1, lettera i) e 32.
CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI
Articolo 40
Comunicazioni al Garante
1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità
giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge
23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
Articolo 41
Disposizioni transitorie
1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui
agli articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il
consenso dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali
raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, o
il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione
delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati
previste dalla presente legge.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati
prima del 1. gennaio 1998 le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28
sono effettuate da 1. gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti
di cui all'art. 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e
24, nonché per quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1.
aprile 1998 al 30 giugno 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo
15, comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale
termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un
incremento dei rischi di cui all'articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono
essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti ivi previsti.
5. Nei ventiquattro mesi successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui
all'articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, e all'articolo 24, possono essere proseguiti anche in
assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al
Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente
legge, fino alla elezione del Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni
del Garante sono svolte dal presidente dell'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui
all'articolo 29.
7. Le disposizioni della presente legge che
prevedono un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla
medesima autorizzazione e fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 28, comma 4, lettera g), a decorrere dal 30 novembre 1997. Le
medesime disposizioni possono essere applicate dal Garante anche mediante il
rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di
trattamenti.
7-bis. In sede di prima applicazione della
presente legge, le informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10,
comma 3, e 27, comma 2, possono essere date entro il 30 novembre 1997.
Articolo 42
Modifiche a disposizioni
vigenti
1. L'articolo 10 della legge 1. aprile 1981, n. 121,
è sostituito dal seguente:
"Art. 10. - (Controlli). - 1. Il controllo sul
Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nei modi previsti
dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi
del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o
amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie
indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un
procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o
l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro
trattamento, l'autorità procedente ne dà notizia al Garante per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può
chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma
dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in
forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti
disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione
in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio
comunica al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le
determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta
se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone
informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di
dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in
violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale
del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti
necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la
trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei
modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente: "1. È
istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,
denominata Autorità ai fini del presente decreto; tale Autorità opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.".
3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente: "1. Le
norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità,
l'istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico ed
economico e l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei
limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere
conforme dell'Autorità medesima. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema
di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta,
decorsi i quali il regolamento può comunque essere emanato. Si applica il
trattamento economico previsto per il personale del Garante per l'editoria e la
radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse subentrare nelle relative
funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di centocinquanta unità.
Restano altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, così
come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti
per la categoria IV per il triennio 1996-1998.".
4. Negli articoli 9, comma 2 e 10, comma 2, della
legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole: "Garante per la protezione dei
dati" sono sostituite dalle seguenti: "Garante per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.".
Articolo 43
Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di
regolamento incompatibili con la presente legge e, in particolare, il quarto
comma dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile
1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui
all'articolo 33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell'interno
trasferisce all'ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale
data in attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili,
le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni,
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme in
materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato.
Restano altresì ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o
limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera e), della presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati
ed informazioni di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1ø
aprile 1981, n. 121.
CAPO X
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Articolo 44
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a
decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
all'uopo utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni,
l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire
3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei
ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le
proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante il Ministero
degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli
stessi anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2.Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 45
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore centoventi
giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti
svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non
riguardano taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della
presente legge si applicano a decorrere dal 1. gennaio 1998.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante.