La proposta di articolato per la riforma delle professioni presentata dal ministro della Giustizia ai vertici

(schema di Disegno di legge del 6 settembre 2000)

Articolo 1.

Delega al Governo in materia di professioni intellettuali

1. Il Governo è delegato a emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la modifica e il coordinamento della legislazione concernente le professioni intellettuali e le rispettive forme organizzative, in coerenza con le direttive comunitarie e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi della presente legge.

2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, nonché di regolamenti previsti dalla presente legge, sono emanati previo parere delle competenti commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, decorso il quale i decreti legislativi e i regolamenti sono comunque emanati.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui al comma 1 possono essere emanati decreti correttivi e integrativi di questi ultimi con le modalità di cui al comma 2, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi indicati nella presente legge.

4. Per l'adozione della normativa di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 e per il coordinamento della normativa stessa con la legislazione vigente, il Governo è autorizzato a emanare regolamenti anche ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 2.

Principi e criteri per l'accesso alle professioni intellettuali

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi, con le diversificazioni necessarie in relazione alla specificità delle singole tipologie professionali:

a) disciplinare le attività professionali intellettuali, in qualunque modo e forma, anche associativa, esercitate, in conformità ai principi del pluralismo, della concorrenza e della libertà di scelta del cliente e in modo che siano assicurati, ai fini di una adeguata tutela del cliente e degli interessi pubblici connessi al corretto esercizio dell'attività professionale, il rispetto delle regole deontologiche, la personalità delle prestazioni, la salvaguardia dell'autonomia del professionista nelle scelte inerenti lo svolgimento della propria attività, la responsabilità del professionista medesimo per i danni causati nell'esercizio professionale, la correttezza e la qualità delle prestazioni;

b) distinguere la disciplina delle attività professionali intellettuali, basata sui caratteri propri di detta attività, da quella dell'impresa, nel rispetto dei rilevanti principi comunitari nonché dei principi di cui alla lettera a);

c) prevedere il libero accesso all'esercizio delle attività professionali intellettuali in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica se non per l'esercizio di funzioni pubbliche, fatto salvo il superamento, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale;

d) limitare la riserva del- l'esercizio di attività professionali intellettuali a professionisti iscritti ad albi o elenchi soggetti alla vigilanza di ordini professionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ai soli casi in cui tale iscrizione è prevista dalle vigenti disposizioni nonché quando ricorrono specifiche esigenze di tutela della fede pubblica e dei clienti, anche in relazione alle seguenti circostanze: incidenza dell'attività su diritti costituzionalmente garantiti; presenza di una peculiare asimmetria informativa, che non consente al cliente, per indisponibilità da parte di quest'ultimo di dati o di nozioni necessarie, la valutazione della prestazione del professionista, anche dopo l'erogazione della prestazione stessa; rilevanza dei costi sociali derivanti da una prestazione non adeguata;

e) disciplinare l'esame di Stato per l'abilitazione alle attività professionali intellettuali, in modo da garantire l'uniforme valutazione dei candidati su base nazionale; prevedere che le commissioni giudicatrici di detto esame siano composte secondo canoni di imparzialità e di adeguata qualificazione tecnica, nonché in modo da assicurare il rigoroso controllo della preparazione dei candidati e, per l'accesso alle attività professionali di cui alla lettera d), della presenza di membri designati dagli ordini professionali interessati limitata alla metà dei componenti;

f) disciplinare il tirocinio professionale, ove previsto, secondo modalità che garantiscano effettività e flessibilità dell'attività formativa; consentire forme alternative di tirocinio, di carattere pratico o con la frequenza a corsi specialistici riconosciuti dal ministero competente, assicurandone una durata omogenea; prevedere che il tirocinio, anche nelle eventuali forme alternative, possa essere in parte praticato contemporaneamente agli studi necessari per il conseguimento del titolo professionale, garantendo in ogni caso lo studio dei fondamenti teorici e deontologici della professione.

Articolo 3.

Principi e criteri in materia di tariffe professionali, pubblicità e responsabilità civile

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo si attiene, in relazione agli specifici aspetti, ai seguenti principi e criteri:

a) prevedere che il corrispettivo della prestazione professionale sia fissato con determinazione consensuale delle parti, con obbligo del professionista di fornire al cliente la preventiva indicazione delle modalità di determinazione;

b) individuare i casi in cui, a tutela del cliente, con decreto del ministro competente, è fissata la tariffa massima delle prestazioni professionali intellettuali di cui alla lettera c) dell'articolo 2;

c) prevedere la sostituzione delle tariffe minime previste dalla vigente normativa con un sistema di individuazione, secondo i rispettivi ordinamenti professionali, dei corrispettivi minimi, nonché dei corrispettivi delle prestazioni obbligatorie, per ciascuna prestazione professionale, comprensivi delle spese e del compenso del professionista, tali da garantire al cliente una prestazione professionale qualitativamente adeguata, mantenendo per detti corrispettivi minimi gli effetti propri delle vigenti tariffe minime;

d) affidare l'individuazione dei corrispettivi minimi di cui alla lettera c) a decreti del ministro competente, adottati su proposta di commissioni istituite dal ministro medesimo, con la partecipazione minoritaria di rappresentanti degli ordini professionali interessati;

e) prevedere l'abolizione del divieto di pubblicità per le prestazioni professionali intellettuali, consentendo forme di pubblicità di carattere esclusivamente informativo e riferita alle oggettive caratteristiche dei servizi offerti;

f) prevedere l'introduzione dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, conseguente ai danni causati nell'esercizio dell'attività professionale, tale da assicurare l'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività professionale svolta da dipendenti professionisti.

Articolo 4.

Principi e criteri in materia di società di professionisti

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, con riferimento alla possibilità di prevedere che l'attività professionale intellettuale possa essere svolta da professionisti, singoli o associati, o tramite società disciplinate in aggiunta ai tipi previsti dall'articolo 2249 del Codice civile, il Governo, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), si attiene ai seguenti criteri:

a) prevedere l'obbligo dell'uso della denominazione <società professionale>, con la precisazione in essa dell'attività professionale esercitata, quando per detta attività è necessaria l'iscrizione in albi; limitare l'oggetto sociale all'esercizio dell'attività professionale e riservare ai soci professionisti le cariche sociali;

b) consentire la partecipazione alla società esclusivamente di soci professionisti che conferiscono la propria prestazione professionale o, quando sussistano specifiche esigenze in tal senso, detta prestazione unitamente a capitale, anche sotto forma di apporto di clientela;

c) prevedere la sottoposizione della società, nei casi di società aperta a soci esercenti professioni intellettuali diverse, alle disposizioni riguardanti le diverse professioni rilevanti, con modalità tali da coordinare le norme sostanziali e procedimentali che regolano i diversi profili di responsabilità, anche disciplinare;

d) prevedere limitazioni alla partecipazione alle società professionali ove detta partecipazione porti a situazioni di conflitto di interessi o di elusione delle incompatibilità fissate dalla legge;

e) disciplinare l'iscrizione, con gli opportuni adattamenti e a pena di scioglimento, delle società professionali che svolgono attività per le quali è richiesta l'iscrizione in albi professionali, in apposite sezioni di detti albi e prevedere specifica responsabilità disciplinare delle società stesse per i profili loro ascrivibili, ferme restando l'iscrizione e la responsabilità disciplinare, anche concorrente, dei singoli professionisti;

f) prevedere il diritto di prelazione a favore dei soci professionisti e di gradimento da parte di una maggioranza qualificata di questi ultimi nei confronti del nuovo socio in caso di cessione di partecipazioni nella società professionale, nonché del diritto di riscatto a favore degli altri soci della partecipazione societaria del socio escluso per gravi violazioni di legge o deceduto;

g) disciplinare l'attività della società professionale in modo che, in caso di affidamento dell'incarico a quest'ultima, siano garantiti il diritto del cliente di scegliere il professionista incaricato della prestazione professionale nonché la personalità della prestazione stessa resa al cliente, assicurando, comunque, l'individuazione certa del professionista autore della prestazione, che ne assume la responsabilità civile personale illimitata in via solidale con la società medesima;

h) qualificare, ai fini tributari e previdenziali, il reddito dei professionisti, derivante dalla partecipazione all'attività della società professionale, con riguardo alla natura del conferimento nella società;

i) individuare le informazioni che il professionista, anche in deroga alla normativa sul segreto professionale, è tenuto a fornire alla società alla quale partecipa sullo svolgimento dei propri incarichi;

l) disciplinare in maniera autonoma le situazioni di insolvenza della società professionale con esclusione della sottoposizione a fallimento;

m) prevedere il rinvio, per quanto non espressamente disposto, alla normativa in materia di società in nome collettivo, di cui al Capo III Libro V del Codice civile.

2. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono l'esercizio nelle forme societarie tipiche di cui al Codice civile, di attività di prestazioni professionali assimilabili a quelle libero-professionali, nonché quelle emanate in attuazione delle direttive comunitarie e in particolare della direttiva 98/5/Ce.

Articolo 5.

Principi e criteri in materia di ordini professionali

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1 il Governo provvedere inoltre a disciplinare l'organizzazione degli ordini professionali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) confermare la presenza di ordini professionali già protette dalle vigenti disposizioni e prevedere la possibilità dell'introduzione di nuovi ordini professionali solo in presenza di attività con i requisiti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2;

b) connotare gli ordini professionali come enti pubblici dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria e di autorganizzazione, soggetti alla vigilanza del ministero competente, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione, nonché dalle altre leggi dello Stato;

c) disciplinare, anche con rinvio a regolamenti ministeriali, i meccanismi elettorali per la nomina a cariche degli ordini professionali, intesi a garantire la trasparenza delle procedure, la tutela delle minoranze e l'individuazione dei casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, il diritto di voto e l'elettorato attivo e passivo degli iscritti, la durata temporanea delle cariche prevedendo in ogni caso che l'elezione non possa eccedere due mandati consecutivi e che ciascun mandato duri da un minimo di tre a un massimo di cinque anni;

d) prevedere l'articolazione territoriale degli ordini professionali in organi nazionali ovvero locali, secondo criteri tendenzialmente uniformi, tenuto conto delle specifiche necessità delle singole professioni e ferma restando l'estensione dell'abilitazione all'esercizio della professione a tutto il territorio nazionale;

e) prevedere l'attribuzione agli organi professionali nazionali della vigilanza sugli organi locali nonché del potere di adottare atti sostitutivi in caso di inerzia di questi ultimi esclusivamente in presenza di rilevante interesse pubblico generale e previa diffida; affidare loro l'adozione di misure idonee ad assicurare la completa informazione del pubblico in materia di prestazioni professionali, anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche, per promuovere la cultura della qualità nonché il monitoraggio del mercato delle prestazioni e la ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni delle medesime, distinguendo le attività di natura meramente esecutiva;

f) prevedere come compiti degli organi professionali locali, con riferimento agli iscritti: la tenuta aggiornata dell'albo o dell'elenco; l'esercizio della vigilanza disciplinare; l'adozione di iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionali; la continua verifica della permanenza dei requisiti e della preparazione professionale degli iscritti; la vigilanza sul rispetto delle regole deontologiche.

Articolo 6.

Principi e criteri in materia di codice deontologico e potere disciplinare

1. Nell'attuazione della delega il Governo, con specifico riferimento alla emanazione di codici deontologici di categoria e al potere disciplinare degli ordini nei confronti degli iscritti, si attiene in particolare ai seguenti principi e criteri generali:

a) fissare criteri e procedure di adozione, da parte di ciascuno degli organi nazionali, di un codice deontologico professionale, al fine di tutelare gli interessi pubblici del corretto esercizio della professione e comunque coinvolti nell'esercizio della professione stessa, nonché di indirizzare quest'ultima a fini sociali, di tutelare l'affidamento e la libera scelta del cliente, di assicurare la qualità della prestazione professionale, nonché l'adeguata informazione sui contenuti e le modalità di esercizio della prestazione professionale;

b) prevedere che il potere disciplinare sugli iscritti agli ordini professionali sia esercitato da organi nazionali e locali, non giurisdizionali, distinti dagli organi gestionali degli ordini medesimi e composti con modalità idonee ad assicurare adeguata rappresentatività, imparzialità e indipendenza; prevedere in particolare che in sede locale i componenti delle commissioni disciplinari iscritti all'ordine professionale non appartengano allo stesso ordine locale cui appartiene l'incolpato, eventualmente con lo spostamento della competenza a conoscere del procedimento disciplinare ad altro ordine locale;

c) prevedere regole procedurali per un'efficace esercizio dell'azione disciplinare e per favorire la celere conclusione del procedimento, nonché la coerenza con i principi del Codice di procedura penale, nel rispetto del principio del contraddittorio e del giusto procedimento;

d) consentire l'impugnazione avanti gli organi nazionali dei provvedimenti degli organi locali e l'esperibilità del ricorso per Cassazione, esclusivamente per motivi di diritto, avverso i provvedimenti degli ordini nazionali;

e) prevedere la possibilità della partecipazione al procedimento disciplinare da parte del ministero competente alla vigilanza, nonché l'esercizio, in via sostitutiva, dell'azione disciplinare da parte di quest'ultimo nei casi in cui vi sia inerzia dell'Ordine competente;

f) prevedere, in casi di particolare gravità o di reiterata violazione di legge, il potere del ministro competente di sciogliere, sentiti i Consigli nazionali, i Consigli territoriali nonché di proporre al Consiglio dei ministri lo scioglimento dei Consigli nazionali;

g) prevedere, anche con riferimento all'articolo 5, il rinvio a regolamenti ministeriali, le norme procedurali idonee a garantire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite agli ordini, nella loro articolazione sia nazionale sia locale.

Articolo 7.

Principi e criteri in materia di Testi unici di riordino degli ordini professionali esistenti

1. Il Governo è delegato a emanare, sentiti gli ordini professionali interessati, Testi unici di riordino delle disposizioni vigenti per ogni specifica professione, tenuto conto anche delle indicazioni comunitarie in materia e dei criteri di riconoscimento dei titoli di studio presupposti per l'esercizio della professione.

Articolo 8.

Principi e criteri in materia di associazioni professionali

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1 il Governo provvede inoltre a disciplinare le associazioni di esercenti attività professionali intellettuali sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la possibilità di costituire libere associazioni, di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza;

b) definire il ruolo e i connotati delle libere associazioni e delle loro forme statutarie, che devono comunque garantire la trasparenza delle procedure e la dialettica democratica tra gli associati;

c) prevedere i requisiti, tra i quali la consistenza numerica minima degli associati, un'adeguata struttura operativa e patrimoniale, le modalità di controllo della qualità dei servizi resi dagli associati ai clienti e del rispetto della deontologia professionale, che le associazioni devono possedere per poter essere accreditate a svolgere le attività di cui alla lettera d) dal (ministero della Giustizia, sentito il) Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nonché gli ambiti e le forme di esercizio dei poteri di controllo in materia di verifica di tali requisiti e del loro periodico accertamento;

d) prevedere che le associazioni di cui alla lettera c) possano rilasciare attestazioni di preparazione professionale e di qualificazione tecnico-scientifica e deontologica dei propri associati, utilizzabili dagli associati stessi a scopo identificativo, disciplinando presupposti e modalità di tale certificazione, anche in relazione alla permanenza dei requisiti;

e) prevedere l'obbligo per il professionista di specificare, in ogni atto che richiami l'appartenenza a un'associazione unitamente a un titolo professionale astrattamente idoneo a legittimare la vigilanza di un ordine, la situazione aggiornata del proprio stato con riferimento all'ordine medesimo, con modalità tali da assicurare la corretta informazione del cliente.