e modifiche alla legge 5
agosto 1981, n. 416
Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Definizioni e
disciplina del prodotto editoriale)
1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente
legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il
libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque,
alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche
elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con
esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.
2.
Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente
suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all’informazione
aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per «opera filmica» si
intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato
su supporto di qualsiasi natura, purchè costituente opera dell’ingegno ai sensi
della disciplina sul diritto d’autore, destinato originariamente, dal titolare
dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale
cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi
audiovisivi.
3. Al prodotto editoriale si applicano le
disposizioni di cui all’ articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il
prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e
contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del
prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della
medesima legge n. 47 del 1948.
Art. 2
(Disposizioni
sulla proprietà delle imprese editrici ed in materia di trasparenza)
1. All’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’esercizio dell’impresa editrice di giornali
quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonchè alle società costituite
nella forma della società in nome collettivo, in accomandita semplice, a
responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa,
il cui oggetto comprenda l’attività editoriale, esercitata attraverso qualunque
mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l’attività tipografica, radiotelevisiva
o comunque attinente all’informazione e alla comunicazione, nonchè le attività
connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime»;
b) il quarto comma è
sostituito dal seguente:
«Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali
possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a
responsabilità limitata, purchè la partecipazione di controllo di dette società
sia intestata a persone fisiche o a società direttamente controllate da persone
fisiche. Ai fini della presente disposizione, il controllo è definito ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile, nonchè dell’ottavo comma del presente
articolo. Il venire meno di dette condizioni comporta la cancellazione
d’ufficio dell’impresa dal registro degli operatori di comunicazione di cui
all’articolo 1, comma 6, lettera a),
n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249»;
c) al sesto comma, primo
periodo, le parole: «o estere » sono soppresse;
d) è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad
esercitare l’attività d’impresa ivi descritta solo se in possesso della
cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea o, in caso di società, se
aventi sede in uno dei predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito
sono ammessi all’esercizio dell’impresa medesima solo a condizione che lo Stato
di cui sono cittadini applichi un trattamento di effettiva reciprocità. Sono
fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali».
Art. 3
(Modalità di
erogazione delle provvidenze in favore dell’editoria)
1. A decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge l’importo di 2 miliardi di
lire previsto per i contributi di cui all’articolo 26, primo comma, della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, è aumentato a 4 miliardi di
lire.
2.
Alle imprese editrici di giornali quotidiani che abbiano attivato sistemi di
teletrasmissione in facsimile delle testate edite in Paesi diversi da quelli membri
dell’Unione europea è concesso un contributo pari al 50 per cento dei costi
annui documentati di acquisto carta, stampa e distribuzione relativi alla
diffusione nei suddetti Paesi delle copie delle testate teletrasmesse. Sono
esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi a tirature inferiori a
10.000 copie medie giornaliere, o effettuate per meno di un anno, in un singolo
Paese di destinazione. Sono altresì esclusi dal calcolo del contributo i costi
relativi a testate il cui contenuto redazionale sia inferiore al 50 per cento
di quello dell’edizione diffusa nella città italiana presso il cui tribunale
sono registrate. L’ammontare complessivo del contributo di cui al presente
comma non può superare lire 4 miliardi annue. Nel caso in cui il contributo
complessivo in base alle domande presentate superi tale ammontare, lo
stanziamento sarà ripartito tra gli aventi diritto in proporzione al numero
delle copie stampate e diffuse nei suddetti Paesi.
Capo II.
INTERVENTI PER LO SVILUPPO
DEL SETTORE EDITORIALE
Art. 4
(Tipologie di
interventi nel settore editoriale)
1.
Alle imprese operanti nel settore editoriale sono concesse le agevolazioni di
credito di cui agli articoli 5, 6 e 7, nonchè il credito di imposta di cui
all’articolo 8.
Art. 5
(Fondo per le
agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale)
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria, fino
all’attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il Fondo per le
agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale, di seguito
denominato «Fondo». Il Fondo è finalizzato alla concessione di contributi in
conto interessi sui finanziamenti della durata massima di dieci anni deliberati
da soggetti autorizzati all’attività bancaria.
2.
Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie stanziate a tale fine nel bilancio
dello Stato, il contributo dell’1 per cento trattenuto sull’ammontare di
ciascun beneficio concesso, le somme comunque non corrisposte su concessioni
effettuate, le somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente
legge esistenti sul fondo di cui all’articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n.
416, e successive modificazioni. Il fondo di cui al citato articolo 29 è
mantenuto fino al completamento della corresponsione dei contributi in conto
interessi per le concessioni già effettuate.
3.
I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità finanziarie,
mediante procedura automatica, ai sensi dell’articolo 6, o valutativa, ai sensi
dell’articolo 7.
4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di
ristrutturazione tecnico-produttiva; di realizzazione, ampliamento e modifica
degli impianti, con particolare riferimento all’installazione e potenziamento
della rete informatica, anche in connessione all’utilizzo dei circuiti telematici
internazionali e dei satelliti; di miglioramento della distribuzione; di
formazione professionale. I progetti sono presentati dalle imprese partecipanti
al ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione del prodotto
editoriale.
5. In caso di realizzazione dei progetti di cui al
comma 4 con il ricorso alla locazione finanziaria, i contributi in conto canone
sono concessi con le medesime procedure di cui agli articoli 6 e 7 e non
possono, comunque, superare l’importo dei contributi in conto interessi di cui
godrebbero i progetti se effettuati ai sensi e nei limiti previsti per i
contributi in conto interessi.
6. Una quota del 5 per cento del Fondo è riservata
alle imprese che, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda
per l’accesso alle agevolazioni, presentano un fatturato non superiore a 5
miliardi di lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a quelle impegnate in
progetti di particolare rilevanza per la diffusione della lettura in Italia o
per la diffusione di prodotti editoriali in lingua italiana all’estero. Ove
tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua riaffluisce al
Fondo per essere destinata ad interventi in favore delle altre imprese.
7. Una quota del 10 per cento del Fondo è destinata
ai progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio per le imprese
costituite in forma di cooperative di giornalisti o di poligrafici.
8. Ai fini della concessione del beneficio di cui al
presente articolo, la spesa per la realizzazione dei progetti è ammessa in
misura non eccedente il 90 per cento di quella prevista nel progetto, ivi
comprese quelle indicate nel primo comma dell’articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonchè le spese previste
per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al 40 per cento
degli investimenti fissi ammessi al finanziamento. La predetta percentuale del
90 per cento è elevata al 100 per cento per le cooperative di cui all’articolo
6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
9. I contributi in conto interessi possono essere
concessi anche alle imprese editrici dei giornali italiani all’estero di cui
all’articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
per progetti realizzati con il finanziamento di soggetti autorizzati
all’esercizio dell’attività bancaria aventi sede in uno Stato appartenente
all’Unione europea.
10. L’ammontare del contributo è pari al 50 per
cento degli interessi sull’importo ammesso al contributo medesimo, calcolati al
tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Il tasso di interesse e le altre condizioni
economiche alle quali è riferito il finanziamento sono liberamente concordati
tra le parti.
11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a
decorrere dall’anno 2001 e fino all’anno 2003, è autorizzata la spesa di lire
7,9 miliardi per il primo anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di
lire 18,7 miliardi per il terzo anno.
12. Ai contributi di cui al presente articolo,
erogati secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge,
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, commi da 1 a 5, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i
beni e le attività culturali, sono dettate disposizioni attuative della
presente legge. Sono in particolare disciplinati le modalità ed i termini di
presentazione o di rigetto delle domande, le modalità di attestazione dei
requisiti e delle condizioni di concessione dei contributi, la documentazione
delle spese inerenti ai progetti, gli adempimenti ed i termini delle attività
istruttorie, l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato di cui al comma
4 dell’articolo 7, il procedimento di decadenza dai benefìci, le modalità di
verifica finale della corrispondenza degli investimenti effettuati al progetto,
della loro congruità economica, nonchè dell’inerenza degli investimenti stessi
alle finalità del progetto.
14. All’istruttoria dei provvedimenti di concessione
dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge provvede, fino
all’attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, la Presidenza del Consiglio dei ministri.
15. Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7,
a qualunque titolo restituite, sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato per essere successivamente assegnate al Fondo. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
(Procedura
automatica)
1. Alla concessione dei contributi di cui
all’articolo 5 si provvede mediante procedura automatica relativamente ai progetti
che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:
a) finanziamento complessivo
non superiore ad un miliardo di lire;
b) realizzazione del progetto
entro due anni dall’ammissione ai benefìci. Sono altresì ammesse le spese sostenute
nell’anno antecedente la data di presentazione della domanda.
2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sono comunicati l’ammontare delle risorse
disponibili per la concessione dei contributi ed il termine massimo di
presentazione delle domande.
3. Le domande di concessione del contributo sono
accolte sulla base della sola verifica della completezza e regolarità delle
domande medesime e della relativa documentazione, secondo l’ordine cronologico
di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno si intendono
presentate contestualmente. La concessione del contributo è integrale fino a
concorrenza delle risorse finanziarie di cui al comma 2. In caso di
insufficienza delle risorse finanziarie a soddisfare integralmente le domande,
la disponibilità residua è ripartita proporzionalmente al costo dei progetti.
Detta ripartizione ha luogo tra le domande presentate contestualmente il giorno
successivo a quello di presentazione delle ultime domande che hanno ottenuto
capienza intera.
4. In caso di inosservanza del termine di cui al
comma 1, lettera b), del presente
articolo, è dichiarata la decadenza dal beneficio ed il soggetto beneficiario è
tenuto alla restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate
degli interessi, calcolati ai sensi all’articolo 9, comma 4, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
5. Il soggetto beneficiario, entro sessanta giorni
dalla realizzazione del progetto, produce i documenti giustificativi delle
spese sostenute, gli estremi identificativi degli impianti, macchinari o
attrezzature acquistati, nonchè la perizia giurata di un esperto del settore,
iscritto al relativo albo professionale, se esistente, che attesti la
corrispondenza degli investimenti alla finalità del progetto, nonchè la
congruità dei costi sostenuti.
6. Il contributo di cui al presente articolo è
erogato in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento pagate
dall’impresa beneficiaria all’istituto di credito. Tenuto conto della tipologia
dell’intervento e su richiesta dell’impresa, può essere effettuata la corresponsione
del contributo in un’unica soluzione, scontando al valore attuale, al momento
dell’erogazione, il beneficio derivante dalla quota di interessi.
Art. 7
(Procedura
valutativa)
1. Alla concessione dei contributi di cui
all’articolo 5 si provvede mediante procedura valutativa relativamente ai
progetti o programmi organici e complessi, che presentano cumulativamente le
seguenti caratteristiche:
a) finanziamento, eccedente
l’importo di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a); la domanda deve contenere la deliberazione preventiva
dell’istituto finanziatore; il finanziamento può, comunque, essere ammesso a
contributo in misura non superiore a lire 30 miliardi;
b) realizzazione del progetto
entro due anni dall’ammissione ai benefìci. Sono altresì ammesse le spese
sostenute nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda.
2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono comunicati il termine finale, non
inferiore a novanta giorni, di presentazione delle domande, l’ammontare delle
risorse disponibili, i requisiti dell’impresa proponente e dell’iniziativa in
base ai quali è effettuata la valutazione ai fini della concessione del
contributo.
3.
I requisiti dell’iniziativa, di cui al comma 1, attengono alla tipologia del
programma, al fine perseguito dallo stesso, alla coerenza degli strumenti con
il perseguimento degli obiettivi previsti. La validità tecnica, economica e
finanziaria dell’iniziativa è valutata con particolare riferimento alla congruità
delle spese previste, alla redditività, alle prospettive di mercato e agli
obiettivi di sviluppo aziendale.
4.
L’ammissione al contributo di cui al presente articolo è disposta sulla base
della deliberazione di un Comitato istituito con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all’ articolo 5, comma 13. La composizione del
Comitato è effettuata in modo da assicurare la presenza delle amministrazioni
statali interessate, degli editori, delle emittenti radiotelevisive, dei
rivenditori e dei distributori, dei giornalisti e dei lavoratori tipografici.
Il funzionamento del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. Dalla data di entrata in vigore del decreto di
istituzione del Comitato di cui al presente comma è soppresso il Comitato di
cui all’articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni.
5.
Il contributo di cui al presente articolo è erogato in corrispondenza delle
scadenze delle rate di ammortamento pagate dall’impresa beneficiaria
all’istituto di credito. Dalla prima quota è trattenuto, a titolo di cauzione,
un importo non inferiore al 10 per cento dell’agevolazione concessa, la cui
erogazione è subordinata alla verifica della corrispondenza della spesa al
progetto ammesso al contributo sulla base della documentazione finale della
spesa stessa.
6.
Ferma la cauzione di cui al comma 5, tenuto conto della tipologia
dell’intervento e su richiesta dell’impresa, può essere effettuata la
corresponsione del contributo in un’unica soluzione, con sconto degli interessi
rispetto alla data delle scadenze di cui al comma 5. È, in ogni caso,
consentita l’erogazione, a titolo di anticipazione, del contributo concesso
fino ad un massimo del 50 per cento del contributo medesimo, sulla base di
fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo non inferiore alla
somma da erogare.
Art. 8
(Credito di
imposta)
1. Alle imprese produttrici di prodotti editoriali che
effettuano entro il 31 dicembre 2004 gli investimenti di cui al comma 2,
relativi a strutture situate nel territorio dello Stato, è riconosciuto, a
richiesta, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 4, un credito di imposta di importo pari al 3 per
cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo di imposta in cui
l’investimento è effettuato ed in ciascuno dei quattro periodi di imposta
successivi.
2. Gli investimenti per i quali è previsto il
credito di imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto:
a) beni strumentali nuovi, ad
esclusione degli immobili, destinati esclusivamente alla produzione dei
seguenti prodotti editoriali in lingua italiana: giornali, riviste e periodici,
libri e simili, nonchè prodotti editoriali multimediali;
b) programmi di
ristrutturazione economico-produttiva riguardanti, congiuntamente o
disgiuntamente:
1) l’acquisto, l’installazione, il potenziamento,
l’ampliamento e l’ammodernamento delle attrezzature tecniche, degli impianti di
composizione, redazione, impaginazione, stampa, confezione, magazzinaggio,
teletrasmissione verso le proprie strutture periferiche e degli impianti di
alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione nonchè il processo di
trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie di trasmissione e
ricezione digitale;
2) la realizzazione o l’acquisizione di sistemi
composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche
che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del
ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni
legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo,
misura e trasporto;
3) la realizzazione o l’acquisizione di sistemi di integrazione
di una o più unità di lavoro composti da robot
industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che
governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo
tecnologico;
4) la realizzazione o l’acquisizione di unità
elettroniche o di sistemi elettronici per l’elaborazione dei dati destinati al
disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione
tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al
controllo e al collaudo dei prodotti lavorati, nonchè al sistema gestionale,
organizzativo e commerciale;
5) la realizzazione o l’acquisizione di programmi
per l’utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui ai numeri 2), 3)
e 4);
6) l’acquisizione di brevetti e licenze funzionali
all’esercizio delle attività produttive, dei sistemi e dei programmi di cui ai
numeri 2), 3), 4) e 5).
3. Il credito di imposta, che non concorre alla
formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere anche in compensazione
ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta
non è rimborsabile ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro
titolo spettante; l’eventuale eccedenza è riportabile fino al quarto periodo di
imposta successivo.
4.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, sono determinate le modalità di attuazione del credito di
imposta, e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a
verificare l’attendibilità e la trasparenza dei programmi degli investimenti di
cui al comma 2, nonchè specifiche cause di revoca totale o parziale dei
benefìci e di applicazione delle sanzioni.
Art. 9
(Fondo per la
promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale)
1. È istituito presso il Ministero per i beni e le
attività culturali un fondo finalizzato alla assegnazione di contributi, con
riferimento ai contratti di mutuo stipulati per lo sviluppo dell’attività di
produzione, distribuzione e vendita del libro e dei prodotti editoriali di
elevato valore culturale, nonchè per la loro diffusione all’estero.
2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1:
a) gli editori che intendono
realizzare e commercializzare prodotti editoriali di elevato valore culturale e
scientifico;
b) i soggetti che presentano
piani di esportazione e commercializzazione di prodotti editoriali italiani
all’estero.
3. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1,
nonchè i criteri e le modalità di accesso e di assegnazione dei contributi,
sono disciplinati con regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività
culturali d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro degli affari esteri per gli aspetti
attinenti alla diffusione all’estero dei prodotti editoriali italiani.
4. Ai fini indicati al comma 1, il Ministero per i
beni e le attività culturali conferisce alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano parte delle risorse del fondo istituito ai sensi del
medesimo comma:
a) per l’apertura di librerie
nei comuni o nelle circoscrizioni comunali che ne sono privi, e nei quali il
servizio di vendita al pubblico è inadeguato, in relazione alla popolazione
residente;
b) nei casi diversi da quelli
indicati alla lettera a), per la
ristrutturazione di librerie o per l’apertura di nuove librerie, caratterizzate
da innovazione tecnologica o dalla specializzazione delle opere editoriali
commercializzate o da formule commerciali innovative.
5. I criteri per la individuazione e la ripartizione
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse
indicate al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, è
autorizzata, a decorrere dall’anno 2003, la spesa annua massima di lire 2000
milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali.
Art. 10
(Messaggi
pubblicitari di promozione del libro e della lettura)
1.
I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni,
enti, associazioni di categoria, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica nei
confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di
favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono
considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all’articolo 8 della
legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.
Art. 11
(Disciplina
del prezzo dei libri)
1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti
sul territorio nazionale è liberamente fissato dall’editore o dall’importatore
ed è da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun
esemplare o su apposito allegato.
2. È consentita la vendita ai consumatori finali dei
libri, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, ad un prezzo effettivo
diminuito da una percentuale non superiore al 10 per cento di quello fissato ai
sensi del comma 1.
3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti
prodotti:
a) libri per bibliofili, intesi come quelli
pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità
formale e tipografica;
b) libri d’arte, intesi come
quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione
delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e
quelli che sono rilegati in forma artigianale;
c) libri antichi e di edizioni
esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti fuori catalogo
dall’editore;
f) libri venduti su prenotazione
del lettore precedente la pubblicazione;
g) libri pubblicati da almeno
venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall’ultimo acquisto
effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;
h) edizioni speciali destinate
esclusivamente ad essere cedute nell’ambito di rapporti associativi;
i) libri venduti nell’ambito
di attività di commercio elettronico.
4. Salva l’applicazione dell’articolo 15 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i libri possono essere venduti ad un prezzo
effettivo che può oscillare tra l’80 e il 100 per cento:
a) in occasione di
manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e
locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
b) in favore di biblioteche,
archivi e musei pubblici, organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità
scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
educative ed università, i quali siano consumatori finali;
c) quando sono venduti per
corrispondenza.
5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni
complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, può
essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.
6. Salva l’applicazione dell’articolo 153 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell’articolo 27, comma 3, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i libri di testo scolastici la riduzione
massima di cui al comma 2 non può superare il 5 per cento.
7. La vendita di libri al consumatore finale,
effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta
l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e
3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni
del presente articolo e provvede all’accertamento e all’irrogazione delle
sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel
quale le violazioni hanno avuto luogo.
9. A decorrere dal secondo anno successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività
culturali, sentiti il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonchè la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
con proprio decreto può provvedere alla ulteriore individuazione:
a) della misura massima dello
sconto di cui ai commi 2, 4 e 6;
b) di ipotesi ulteriori di
formulazione dei commi 3 e 4, anche modificando l’elenco dei prodotti
editoriali o delle modalità di vendita per i quali consentire le deroghe alla
disciplina del prezzo fisso.
Capo III.
ULTERIORI INTERVENTI A
SOSTEGNO DEL SETTORE EDITORIALE
Art. 12
(Trattamento
straordinario di integrazione salariale)
1. All’articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n.
416, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il trattamento straordinario di integrazione
salariale di cui all’articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n.
675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli
impiegati, ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti
dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di
agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro per le cause
indicate nella norma citata.»;
b) il quarto comma è
sostituito dal seguente:
«Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite le procedure previste
dalle leggi vigenti, adotta i provvedimenti di concessione del trattamento
indicato nei commi precedenti per periodi semestrali consecutivi e, comunque,
non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali
periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975,
n. 164».
Art. 13
(Risoluzione
del rapporto di lavoro)
1. L’articolo 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
è sostituito dal seguente:
«Art. 36. – (Risoluzione
del rapporto di lavoro). – 1. I dipendenti delle aziende di cui
all’articolo 35 per le quali sia stata dichiarata dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale la situazione di crisi occupazionale, in caso di
risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, ovvero per licenziamento al termine del
periodo di integrazione salariale di cui al citato articolo 35, hanno diritto,
in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari
all’indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari
a quattro mensilità di retribuzione. I dipendenti di cui al presente comma sono
esonerati dall’obbligo del preavviso in caso di dimissioni».
Art. 14
(Esodo e
prepensionamento)
1. L’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
è sostituito dal seguente:
«Art. 37. – (Esodo
e prepensionamento). – 1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli, con
l’esclusione dei dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici, è
data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall’ammissione al trattamento di
cui all’articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo,
entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva
richiesta, per i seguenti trattamenti:
a) per i lavoratori
poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far
valere nella assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
e i superstiti almeno 360 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali
di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell’anzianità contributiva
aumentata di un periodo pari a 3 anni; i periodi di sospensione per i quali è
ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili
d’ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera; l’anzianità contributiva
non può comunque risultare superiore a 35 anni;
b) per i giornalisti
professionisti iscritti all’INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di
giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente
al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi
aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al
cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno
diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell’INPGI
medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell’articolo 4
del regolamento adottato dall’INPGI e approvato con decreto interministeriale
24 luglio 1995, di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995.
2. L’integrazione contributiva
a carico dell’INPGI di cui alla lettera b)
del comma 1 non può essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che
abbiano compiuto i sessanta anni di età, l’anzianità contributiva è maggiorata
di un periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinque anni di età e
l’età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto
massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefìci i
giornalisti che risultino già titolari di pensione a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della
medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi
all’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti
dall’INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta
al giornalista.
3. La Cassa per l’integrazione
dei guadagni degli operai dell’industria corrisponde alla gestione
pensionistica una somma pari all’importo risultante dall’applicazione
dell’aliquota contributiva in vigore per la gestione medesima sull’importo che
si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l’ultima
retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati al mese. I
contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due
terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il
rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari.
4. Agli effetti del cumulo del
trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si
applicano le norme relative alla pensione di anzianità.
5. Il trattamento di pensione di
cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico
dell’assicurazione contro la disoccupazione».
2. La normativa prevista dai commi primo, lettera a), e secondo, dell’articolo 37 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche
apportate dal comma 1 del presente articolo, continua a trovare applicazione
nei confronti dei poligrafici dipendenti da aziende individuate dal medesimo
articolo 37, che abbiano stipulato e trasmesso ai competenti uffici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, antecedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge, accordi sindacali relativi al
riconoscimento delle causali di intervento di cui all’articolo 35 della
medesima legge n. 416 del 1981.
Art. 15
(Fondo per la
mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti)
1. È istituito, per la durata di cinque anni a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo per la
mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti. Salva
l’attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il predetto Fondo è
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’informazione
e l’editoria.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad
effettuare interventi di sostegno a favore dei giornalisti professionisti
dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, da imprese editrici di
periodici, nonchè da agenzie di stampa a diffusione nazionale, i quali
presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro a seguito dello stato di crisi
delle imprese di appartenenza.
3. I giornalisti beneficiari degli interventi di
sostegno di cui al comma 2 devono possedere, al momento delle dimissioni, una
anzianità aziendale di servizio di almeno cinque anni.
4. Gli interventi di sostegno di cui al presente
articolo sono concessi, anche cumulativamente, per:
a) progetti individuali dei
giornalisti che intendano riqualificare la propria preparazione professionale
per indirizzarsi all’attività informativa nel settore dei nuovi mass media. Il finanziamento per ogni
progetto è contenuto nei limiti di lire 20 milioni;
b) progetti, concordati dalle
imprese con il sindacato di categoria, diretti a favorire l’esodo volontario
dei giornalisti dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni
straordinaria, ovvero in possesso dei requisiti per accedere al
prepensionamento ai sensi dell’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
come sostituito dall’articolo 14 della presente legge. È erogata a ciascun
giornalista una indennità pari a diciotto mensilità del trattamento tabellare
minimo della categoria di appartenenza;
c) progetti, concordati dalle
imprese con il sindacato di categoria, per il collocamento all’esterno, anche
al di fuori del settore dell’informazione, dei giornalisti dipendenti.
L’intervento di sostegno è contenuto nei limiti del 50 per cento del costo
certificato del progetto. È erogata altresì a ciascun giornalista che accetti le
nuove occasioni di lavoro proposte nell’ambito del progetto, una indennità pari
a dodici mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza.
5.
Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dall’anno 2001 e fino
all’anno 2005, è autorizzata la spesa massima di lire 8,5 miliardi annue.
Capo IV.
SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA
Art. 16
(Semplificazioni)
1. I soggetti tenuti all’iscrizione al registro
degli operatori di comunicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio
1997, n. 249, sono esentati dall’osservanza degli obblighi previsti
dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. L’iscrizione è condizione
per l’inizio delle pubblicazioni.
Capo V.
DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE
Art. 17
(Copertura
finanziaria)
1.
All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 32,7
miliardi per l’anno 2001, in lire 62,1 miliardi per l’anno 2002 e in lire 89,5
miliardi per l’anno 2003, si provvede, quanto a lire 23,2 miliardi per l’anno
2001, lire 41,6 miliardi per l’anno 2002 e lire 36 miliardi per l’anno 2003,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla
legge 14 agosto 1991, n. 278, e quanto a lire 9,5 miliardi per l’anno 2001,
lire 20,5 miliardi per l’anno 2002 e lire 53,5 miliardi per l’anno 2003,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 18
(Modifica
all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250)
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250, è sostituito dai seguenti:
«2. A decorrere dal 1º gennaio 2002, i contributi di
cui al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui ammontare non può
comunque superare il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa, sono concessi,
limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di giornali quotidiani
che, con esclusione di quanto previsto dalle lettere a) e b) per le
cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell’articolo 153,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti requisiti:
a) siano costituite come
cooperative giornalistiche da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa
da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito,
nell’anno precedente a quello di riferimento dei contributi, entrate
pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi
dell’impresa risultanti dal bilancio dell’anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma
statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell’esercizio di riscossione
dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia
diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della
tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per
quelle locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione
l’insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella cui
almeno l’80 per cento della diffusione complessiva è concentrata in una sola
regione;
f) le testate nazionali che
usufruiscono di contributi di cui al presente articolo non siano poste in
vendita congiuntamente con altre testate;
g) abbiano sottoposto l’intero
bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di
una società di revisione scelta tra quelle di cui all’elenco apposito previsto
dalla CONSOB;
h) la testata edita sia posta
in vendita a un prezzo non inferiore alla media dal prezzo base degli altri
quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene accertata la tiratura,
prendendo a riferimento il primo giorno di pubblicazione dall’anno di
riferimento dei contributi.
2-bis. I
contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque, non superiore
al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell’impresa stessa, sono concessi anche alle imprese editrici di
giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da
cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro che possiedano
i requisiti di cui alle lettere b), c),
d), e), f) e g) del comma 2 del
presente articolo.
2-ter. I
contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque, non superiore
al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell’impresa stessa, sono concessi alle imprese editrici, comunque
costituite, che editino giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena
e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e
Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri
giornali quotidiani e possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo.
Gli stessi contributi e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio
dell’impresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e
diffusi all’estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano
i requisiti di cui alle lettere b), c),
d) e g) del comma 2 del presente
articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una
relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa
dello Stato in cui ha sede l’impresa.
2-quater.
Le norme previste dal presente articolo per i quotidiani per quanto attiene ai
requisiti e ai contributi si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche ivi comprese quelle di cui all’articolo 52 della legge 5 agosto
1981, n. 416».
Art. 19
(Interventi a
sostegno della lettura nelle scuole)
1.All’articolo
8, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis)
acquisto, secondo parametri fissati dall’Autorità di vigilanza, su richiesta delle
singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti
scolastici pubblici e privati nell’ambito del territorio nel quale opera la
fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti
editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e
favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole».
Art. 20
(Disposizione
finale)
1.
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni. In particolare si applicano l’ultimo periodo del
comma 2, nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate
dall’articolo 18 della presente legge, e i commi 6, 13 e 14 dell’articolo 3
della medesima legge.
Art. 21
(Disposizione
transitoria e abrogazioni)
1.
Sono abrogati gli articoli 9 e 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nelle
parti in cui dispongono rispettivamente l’obbligo del Dipartimento per
l’informazione e l’editoria – Ufficio per l’editoria e la stampa di comunicare
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le tirature dei giornali
quotidiani e l’espressione di un parere su tali tirature da parte della
commissione tecnica consultiva di cui allo stesso articolo 54. Detta
commissione continua ad esprimere pareri sull’accertamento della diffusione e
dei requisiti di ammissione ai contributi previsti dall’articolo 3 della legge
7 agosto 1990, n. 250.
2.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati
gli articoli 29, 30, 31 e 33 della legge n. 416 del 1981, fatto salvo quanto
disposto dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 5 della presente legge.