Conclusioni

 

 

Alla luce di quanto esposto, è possibile trarre le seguenti, ancorché opinabili, conclusioni.

Secondo la normativa vigente, il documento informatico non sottoscritto con una firma digitale non soddisfa il requisito legale della forma scritta ed, quando tra breve sarà pienamente attuato il sistema della firma digitale, avrà rilevanza processuale solo come indizio o argomento di prova, valutabile dal giudice ai sensi dell’art.116 c.p.c., II comma.

Il documento informatico sottoscritto con firma digitale valida, di cui all’art.10 D.p.r. 513/97, soddisferà, invece, il requisito legale della forma scritta ed avrà il valore giuridico e l’efficacia probatoria propri della scrittura privata, quando rappresenterà dichiarazioni negoziali proprie del sottoscrittore, mentre negli altri casi, come illustrato, il documento informatico sottoscritto con una firma digitale valida qualsiasi, soddisferà il requisito legale della forma scritta, ma avrà l’efficacia probatoria prevista dall’art.2712 c.c..

Il requisito della forma scritta ad substantiam o ad probationem potrà essere rinvenuta anche in documenti informatici, che possiamo dire “bloccati” nel contenuto dall’apposizione di una di queste firme secondarie, rimanendo tuttavia in relazione ad essi la necessità di accertare con condotte processuali, ritenute equipollenti della sottoscrizione (produzione in giudizio, confessione, non contestazione), la loro effettiva provenienza dalle parti.

Per i contratti conclusi on line, l’art.11 del D.p.r. 513/97 (confermato dallo schema di Testo Unico) ha introdotto una nuova forma ad substantiam. Tutti quelli conclusi fino a quando non sarà pienamente operativo il sistema della firma digitale sono validi, mentre quelli che saranno stipulati successivamente saranno irrimediabilmente nulli e per essi non sarà neanche possibile prospettare il rimedio della soluti retentio di cui all’art.2034 c.c..

L’art.2 dello Schema di Testo Unico, prevedeva nella elaborazione originaria da parte dell’A.I.P.A., un II° comma, il quale prevedeva, che “Le modalità di produzione di atti e documenti previste dal presente testo unico sono utilizzate anche nei rapporti con l’autorità giudiziaria, limitatamente allo svolgimento di attività di volontaria giurisdizione”. Tale comma è stato soppresso nella versione sottoposta alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dei Ministri. La motivazione addotta è la seguente “Si propone la soppressione dell’intero comma 2, per due ordini di ragione. In primo luogo, perché non è dato rinvenire la fonte normativa originaria, da cui la predetta disposizione troverebbe fondamento; in secondo luogo, perché le norme poste dal D.p.r. n.513/1997, contrariamente a quanto è dato desumere dal testo del comma in esame, sono protese ad ampliare le potenzialità proprie connesse all’utilizzo degli atti e dei documenti informatici anche alle attività proprie del settore giudiziario tant’è che, d’intesa con il Ministero della giustizia è stato di recente definito un complesso di norme, destinate ad introdurre, a breve termine, nel processo civile i principi portati dal D.p.r. 513/1997 e dalle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 8 febbraio 1999”.

Dunque, sul piano della forma e della efficacia probatoria il documento informatico mantiene sempre la rilevanza attribuitagli dalle norme sopra esaminate, mentre nei rapporti con l’autorità giudiziaria si dovrà attendere l’emissione di una apposita serie di disposizioni che disciplineranno il suo uso all’interno del processo civile, salva una eventuale interpretazione estensiva delle norme vigenti, che consenta una loro precoce utilizzazione.

Nonostante i numerosi dubbi interpretativi che la disciplina dei nuovi strumenti di comunicazione sta ponendo, è evidente che l’informatica sta cambiando il nostro modo di vivere e presto non riusciremo a fare a meno delle soluzioni che essa ci offre. Una novella di Isaac Asimov narra di uno scienziato geniale, che in un futuro millennio, reinventa il calcolo mentale, mostrando di saper fare a meno della calcolatrice. Egli suscitava nei propri simili dapprima ammirazione, poi invidia, infine sospetto: la scienza che lui possedeva lo rendeva troppo potente, e qualcuno lo fece uccidere. Il computer si sta insinuando in maniera progressivamente più profonda nella vita di tutti noi, ma la sostituzione del computer all’uomo nella creazione e nell’applicazione delle leggi intanto sarà possibile in quanto l’uomo sarà in grado di formulare l’algoritmo della sua attività mentale[1].

 

Note

 

[1] R. BORRUSO, in Dottrina e giurisprudenza: l’integrazione informatica. Atti del Convegno Vico Equense, a cura di C. G. Cimarella, Milano, 1990, 542.