Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio

n.421 del 5 luglio 2000

Sistema dei nomi di dominio (DNS) di Internet - Creazione del nome di dominio Internet di primo livello .EU.

INTRODUZIONE

La Commissione riceve da tempo richieste e iniziative a favore della creazione di un nome di dominio Internet di primo livello europeo. Tale indicatore di identità europea per i fornitori di servizi e di informazioni su Internet viene percepito come un prezioso incentivo al commercio elettronico e alla transizione alla società dell’informazione su scala europea.

Il vertice europeo di Lisbona ha sottolineato la necessità, per le imprese e per i cittadini, di avere accesso ad un’infrastruttura di comunicazioni di livello mondiale e a prezzi abbordabili, nonché ad un’ampia gamma di servizi. La creazione del nome di dominio .EU, dedicato alle esigenze del commercio elettronico, dell’istruzione, dei servizi pubblici, delle biblioteche, delle istituzioni scientifiche e culturali e a vantaggio dell’utente finale, andrà ad integrare altre politiche europee nel settore. Il nome di dominio .EU rientra nella recente iniziativa e-Europe della Commissione. Nel febbraio 2000 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica basata su un documento che descrive le opportunità e pone una serie di domande sulla necessità e modalità di creazione del nome di dominio di primo livello .EU proposto. Pertanto, scopo della presente comunicazione è di informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli elementi esposti qui di seguito:

· i principali esiti della consultazione pubblica;

· le conclusioni tratte dalla Commissione;

· le prossime azioni da intraprendere ai fini della messa in atto della proposta.

La presente comunicazione chiede inoltre al Consiglio e al Parlamento europeo di adottare tali azioni e di sostenere le iniziative da intraprendere per ottenere l’inserimento operativo del nome di dominio .EU nel sistema dei nomi di dominio (DNS) globale

.2. ESITI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA RELATIVA ALLA CREAZIONE DEL DOMINIO .EU

A seguito della consultazione pubblica, la Commissione ha ricevuto più di 90 risposte. Una grande maggioranza è nettamente a favore dell’iniziativa di creare il nome di dominio di primo livello .EU. Nel contempo sono state sollevate in modo dettagliato diverse domande e problematiche relative alle politiche da adottare, e presentate proposte di un’ampia varietà di soluzioni. La Commissione ha preso attentamente in considerazione tali risposte dettagliate e continuerà ad esaminare con i rappresentanti del mondo industriale e con gli utenti, le modalità e gli strumenti per l’attuazione di un sistema esemplare in grado di conseguire gli obiettivi del registro proposto e di far fronte alle preoccupazioni espresse. La Commissione rileva che alcune di tali problematiche insorgono in ogni caso nell’ambito della società dell’informazione e del commercio elettronico e che sono già state affrontate in maniera appropriata.

Le risposte alla consultazione riguardavano le seguenti problematiche principali a livello di politica:

(1) valore aggiunto della proposta di un dominio .EU;

(2) costituzione dell’organismo di registro;

(3) ruolo dell’Unione europea;

(4) principali politiche del registro;

(5) giurisdizione;

(6) relazioni con i registri dei domini di primo livello nazionali (ccTLD) degli Stati membri;

(7) campo d’applicazione territoriale e relazioni con i paesi terzi.

In sintesi, le risposte si sono rivelate decisamente a favore del concetto e, nel contempo, hanno espresso un’ampia gamma di domande e commenti sui dettagli di attuazione. L’allegato 1 alla comunicazione espone i principali contenuti delle risposte ricevute, le quali potranno essere esaminate più dettagliatamente sul Web.

2.1. Valore aggiunto del dominio .EU rispetto alle politiche di registrazione esistenti

La Commissione reputa che la creazione del dominio .EU costituirà un elemento decisivo per accelerare l’economia elettronica e il commercio elettronico in Europa, in un contesto in cui la moneta unica diventerà ben presto una realtà. L’attuale dominio di primo livello generico .COM risulta già sovraffollato. Pertanto, il dominio .EU estenderà lo spazio dei nomi di dominio e allo stesso tempo potenzierà l’interconnessione e l’interoperabilità delle imprese europee, delle organizzazioni e dei cittadini europei. Esso offrirà agli utenti che intendono operare nel mercato interno un dispositivo specifico che consentirà di identificarli come europei - e tale identificazione sarà riconosciuta su scala globale. Esso eviterà anche la necessità di registrarsi in più Stati membri. Indirettamente, esso aumenterà anche la fiducia dei consumatori nell’uso di Internet tra gli utilizzatori europei, in quanto saranno di applicazione il diritto europeo, le norme europee in materia di tutela dei dati e di protezione dei consumatori.

Inoltre, alcuni commenti ricevuti segnalano che il nome di dominio .EU dovrebbe offrire caratteristiche in grado di legittimare tale iniziativa come nettamente distinta dai domini generici di primo livello (gTLD), da un lato e dai domini di primo livello nazionali (ccTLD), dall’altro. La proposta più frequente è di certificare che il gestore di un nome di dominio .EU esista effettivamente come entità legittima (con riferimento, ad esempio, all’iscrizione presso l’ufficio IVA o ad altra fonte ufficiale) e di mantenere accessibili dati "Who is" su tale gestore. Tale aspetto è sottolineato anche dalla comunità interessata al diritto di proprietà intellettuale e ai marchi, in quanto indispensabile per la tutela dei suoi diritti. Altre risposte propongono domini ristretti ad un determinato settore industriale o a professionisti iscritti ad uno specifico albo.

Va tuttavia ricordato che la registrazione del nome di dominio è un processo automatico computerizzato, che già nel caso di un registro abbastanza noto comporta quotidianamente il trattamento di migliaia di domande. Sarà pertanto opportuno garantire la possibilità di attuazione pratica e a costi ragionevoli di politiche volte a favorire caratteristiche distintive per il TLD futuro.

2.2. La costituzione dell’organismo di registro

La grande maggioranza delle risposte ha appoggiato la proposta della Commissione secondo la quale l’organismo di registro dovrebbe essere gestito da un’associazione senza fini di lucro, che operi nell’interesse pubblico. Le possibili funzioni del registro riguardanti la formulazione di politiche sono state affrontate in modo separato dalla funzione di gestione della banca dati del registro. Numerosi commenti segnalano la possibilità di creare un registro puramente funzionale e tecnico, mentre gli aspetti relativi alle politiche dovrebbe essere decisi da un’entità separata.

La funzione delle autorità di registrazione, vale a dire degli organismi incaricati di intraprendere indagini e di effettuare registrazioni di nomi per conto dei gestori (del nome) e di altre parti interessate dovrebbe essere svolta da una serie di organismi operanti in tutti gli Stati dell’Unione europea su base commerciale e concorrenziale. Restano da determinare il numero di tali agenzie e le norme per l’accreditamento e la gestione delle medesime.

Un’ampia gamma di partecipanti interessati del settore pubblico e privato sta già collaborando con l’obiettivo di creare un organismo di registro adeguato. Tra questi, vi sono rappresentanti dei fornitori di servizi Internet, i registri e le autorità di registrazione esistenti, operatori nel settore delle telecomunicazioni, organismi di normalizzazione, associazioni industriali e di utenti, comprese le comunità interessate ai diritti di proprietà intellettuale. La Commissione sta agevolando tale processo, partecipandovi attivamente per favorire l’individuazione delle strutture più adeguate e, quindi, delle misure-quadro che dovrebbero essere adottate dalle istituzioni europee.

2.3. Il ruolo dell’Unione europea

La Commissione prevede che il nome di dominio .EU verrà utilizzato nel sistema di assegnazione dei nomi di dominio in modo analogo ai domini di primo livello nazionali esistenti. Nel maggio 1999 la Commissione ha chiesto alla Maintenance Agency dell’ISO di autorizzare l’impiego dell’elemento di codice riservato EU per le applicazioni Internet ed ha ricevuto una risposta favorevole, che consente l’utilizzo dell’elemento di codice EU come identificativo di un dominio di primo livello nazionale, conformemente alle prassi vigenti relative alla messa in opera dell’elenco ISO degli elementi di codice riservati.

Nel frattempo il Comitato consultivo governativo dell’ICANN ha concordato principi guida per le relazioni tra i governi e le pubbliche autorità, i registri di primo livello nazionali e l’ICANN, secondo i quali, in ultima istanza, l’autorità che emana politiche pubbliche responsabile di un registro di dominio di primo livello nazionale è il governo o la pubblica autorità pertinente. Pertanto, per quanto concerne il dominio .EU, la responsabilità in campo di politiche pubbliche compete all’Unione europea. I principi operativi del Comitato consultivo governativo stabiliscono che " i domini di primo livello nazionali sono gestiti dal registro a beneficio dell’interesse pubblico della comunità di Internet per conto delle autorità pubbliche pertinenti, compresi i governi, che detengono in ultima analisi l’autorità in materia di politiche pubbliche sui propri ccTLD, in conformità alla connettività universale di Internet ". Un numero considerevole di risposte ricevute ha appoggiato o accolto molto favorevolmente la partecipazione dell’Unione europea in tal senso, come garanzia che le attività del registro siano conformi al diritto dell’Unione. Tale visione del ruolo dell’Unione europea non è però condivisa da alcuni soggetti consultati, secondo i quali il dominio .EU sarebbe più interessante come dominio di primo livello generico, analogo al dominio .COM. La Commissione sostiene tuttavia l’opportunità di insistere sull’ulteriore valore aggiunto derivante dalla supervisione europea sul nuovo dominio.

La Commissione prevede pertanto la propria partecipazione per conto dell’Unione europea al processo complessivo di formulazione delle politiche riguardanti il nome di dominio .EU. A tal fine, agevolerà la creazione di una struttura adeguata unitamente a rappresentanti di gruppi di interesse coinvolti, scelti tra fornitori e utenti dei servizi Internet, con l’obiettivo di definire gli orientamenti generali delle politiche.

L’organismo incaricato della registrazione operativa dei nomi di dominio sotto il dominio .EU - il registro - dovrebbe essere indipendente dalla struttura responsabile delle politiche. La Commissione prevede di designare il registro in risposta ad una proposta che riscuota il consenso della comunità Internet europea oppure, se del caso, a seguito di una valutazione dei risultati di un invito pubblico a manifestare interesse. Secondo le previsioni, l’organismo di registro dovrebbe essere un’entità senza fini di lucro.

Secondo quanto esposto nel documento di consultazione, la Commissione assegnerebbe il codice EU al registro in virtù di un contratto per un periodo di tempo limitato, rinnovabile. L’Unione europea dovrebbe conservare tutti i diritti relativi al codice " EU "; altre tutele, compresi i diritti di accesso alla banca dati del registro, sarebbero messe in opera in conformità alle politiche vigenti dell’ICANN e del GAC in materia di relazioni tra le autorità pubbliche e i registri nazionali (ccTLD) esistenti. Il contratto con il registro esonererebbe l’Unione europea da qualsiasi responsabilità di natura giuridica o commerciale ai fini della gestione del registro. La recente esperienza ha dimostrato che la gestione del DNS di Internet e, in particolare, il funzionamento dei registri dei nomi di dominio possono dare origine a problematiche che rientrano nel diritto comunitario, legate tra l’altro a settori della legislazione e della politica comunitaria quali la concorrenza, il diritto di proprietà intellettuale e la protezione dei dati.

2.4. Principali politiche del registro

Le risposte alla consultazione pubblica hanno rivelato un’ampia divergenza di opinioni sulla forma dei nomi di dominio sotto il dominio .EU (domini di secondo livello, SLD). La maggior parte dei soggetti consultati ritiene che sarebbe necessario un sistema di sottodomini, ma è emersa una divergenza tra quanti auspicano un ridotto numero di sottodomini e quanti preferiscono invece un elevato numero di domini, per consentire la distinzione tra nomi simili in differenti settori di attività. Sarà anche necessaria una politica riguardante i nomi che potranno essere utilizzati esclusivamente da chi è in grado di dimostrare che ha diritto ad impiegare i nomi in questione. Tale elenco potrebbe comprendere marchi e nomi famosi riconosciuti in virtù di un piano previsto dall’OMPI (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale) e dall’Agenzia per l’armonizzazione del mercato interno dell’Unione europea. Altre proposte riguardano gli indicatori geografici e le denominazioni di luoghi (regioni, città, paesi) da riservare alle rispettive comunità locali e regionali. La Commissione continuerà ad esaminare queste e altre problematiche associate nei prossimi incontri preliminari con gli operatori industriali.

Inoltre, la comunicazione sull’organizzazione e la gestione di Internet conclude, tra l’altro, che la Commissione intende presentare una proposta di un codice di condotta o altro strumento adeguato volto a limitare l’entità degli abusi attualmente compiuti nel settore dell’acquisizione dei nomi di dominio abusiva e a fini di speculazione. La Commissione ha avviato e proseguirà la necessaria consultazione con tutte le parti interessate con l’obiettivo di adottare il codice di condotta a tempo debito, in modo che esso possa essere applicato dal nuovo organismo di registro e da altri registri di TLD operanti nell’Unione europea.

2.5. Giurisdizione

Alcune risposte alla consultazione hanno sollevato il problema di cosa accadrà in caso di controversia tra il registro, le autorità di registrazione, i detentori di una registrazione e altri terzi, qualora queste entità fossero soggette alla giurisdizione di differenti Stati membri.

La Commissione osserva che tali questioni sono in genere disciplinate dalle disposizioni della Convenzione di Bruxelles e sorveglierà ogni problema che possa insorgere in pratica in tale area, se del caso avanzando le proposte necessarie. Si deve inoltre sottolineare che tutte le attuali registrazioni dei domini di primo livello generici esistenti, il cui numero è in aumento in tutti gli Stati membri, espongono i detentori una registrazione ad una giurisdizione extracomunitaria. Di conseguenza, la Commissione reputa che con la creazione del nuovo registro si potrà migliorare la posizione complessiva dei nuovi detentori di registrazioni nel dominio .EU.

2.6. Registri dei ccTLD nazionali

Gli esiti della consultazione confermano la necessità di raggiungere un accordo sui rispettivi ruoli del registro .EU e dei registri dei ccTLD negli Stati membri. È inoltre evidente che ciò è possibile. A tal fine, l’Associazione dei registri dei ccTLD, il CENTR, ha deciso di prendere piena parte al processo di creazione del registro. I pareri sono anche concordi sul fatto che i registri nazionali possano fungere da autorità di registrazione all’interno del registro .EU qualora lo desiderino, ma in tal caso non sarebbe opportuno per gli stessi godere di una posizione esclusiva o privilegiata in tale area.

2.7. Campo di applicazione territoriale

La consultazione tende a confermare il parere della Commissione secondo il quale il campo di applicazione territoriale e l’idoneità del registro .EU debbano essere aperti alle entità e ai singoli all’interno dell’Unione europea, in modo coerente con le regole del trattato CE.

Si osserva tuttavia una forte richiesta di accesso al nuovo registro da parte di rappresentanti ed entità di altri paesi europei, che comprendono gli Stati membri del SEE, dell’EFTA, i candidati all’ampliamento e altri paesi europei membri della CEPT.

Secondo la Commissione, l’eventuale estensione dei criteri di ammissibilità per il registro dovrebbe essere considerata una volta creato il registro.

3. IL MODO DI PROCEDERE

3.1. L’ICANN e il ministero del commercio statunitense

In base al Libro bianco statunitense pubblicato nel giugno 1998, l’ICANN è stata creata come una società privata senza fini di lucro al fine di rilevare progressivamente dall’amministrazione statunitense e compiere le funzioni amministrative connesse con il sistema di attribuzione dei nomi e degli indirizzi Internet. Nel frattempo, nell’ambito degli accordi stipulati nell’ottobre-novembre 1999, il ministero del commercio statunitense ha mantenuto in larga misura un’autorità diretta sull’ICANN. La Commissione ha richiamato l’attenzione del Consiglio e del Parlamento europeo su tali aspetti nella comunicazione sull’organizzazione e la gestione di Internet adottata l’11 aprile 2000. Storicamente, l’autorità per l’assegnazione dei numeri su Internet (Internet Assigned Numbers Authority - IANA) amministrava il root DNS e i server di root dei nomi di domini. Il processo di transizione ha comportato per l’ICANN il rilevamento di parte di tali funzioni in virtù di un contratto tra l’ICANN e il governo statunitense firmato il 9 febbraio 2000. Tuttavia, tale contratto non assegna ancora i poteri all’ICANN per l’autorizzazione di modifiche, aggiunte o cancellazioni al file della " zona root " o alle informazioni associate che costituiscono una delega o una nuova delega della gestione di domini di primo livello. È ancora il ministero del commercio statunitense che svolge tali funzioni durante la fase di transizione definita " Progetto DNS " in virtù di un memorandum d’intesa sottoscritto dal ministero del commercio statunitense e dall’ICANN il 25 novembre 1998.

3.2. Azioni da intraprendere

Il governo statunitense e l’ICANN sono stati informati dell’intenzione della Commissione di utilizzare il codice a due lettere " EU " ai fini di un nome di dominio Internet di primo livello e del fatto che la Commissione è l’autorità pubblica responsabile, in ultima analisi, della definizione dei principi per la gestione ed amministrazione di tale dominio. La Commissione ha pertanto richiesto la delega formale del nome di dominio e l’inserimento del medesimo nel sistema dei nomi di dominio (DNS).

I servizi della Commissione sono in contatto con il governo statunitense, con il comitato ICANN e con il personale dell’ICANN, e hanno informato questi ultimi degli esiti della consultazione pubblica e del seguito previsto nella presente comunicazione.

Nel frattempo, la Commissione continuerà a consultarsi con i partecipanti interessati del settore pubblico e privato e con le associazioni degli utenti in Europa per agevolare l’elaborazione di orientamenti per la politica di registrazione del dominio .EU, compreso un codice di condotta o altro strumento appropriato che limiti la portata degli abusi per quanto riguarda la registrazione dei nomi di dominio. La Commissione affronterà anche il problema del quadro giuridico per il funzionamento dell’entità responsabile del registro di .EU.

La Commissione controllerà attentamente la politica di registrazione del dominio .EU e la gestione del registro per conto dell’Unione europea, e riferirà periodicamente al Consiglio e al Parlamento europeo sull’esercizio di tali funzioni.

4. CONCLUSIONI E LINEA DI CONDOTTA RACCOMANDATA

4.1. Conclusioni

Alla luce degli esiti del processo di consultazione, la Commissione reputa che il nome di dominio .EU possa costituire una valida risorsa per lo sviluppo del commercio elettronico e della società dell’informazione in Europa.

4.2. Linea di condotta

Si invitano il Consiglio e il Parlamento europeo a prendere nota degli orientamenti della Commissione esposti nella presente comunicazione; si invitano inoltre a prendere nota che la Commissione richiederà alle autorità competenti degli Stati Uniti e all’ICANN di adottare un’azione appropriata in vista della delega del nome di dominio .EU.

(1) La Commissione proseguirà inoltre le consultazioni con i partecipanti interessati del settore pubblico e privato e con le associazioni di utenti in Europa per definire un’adeguata struttura per il funzionamento del registro e una politica di registrazione per il nome di dominio .EU.

Alla luce di tali consultazioni, la Commissione elaborerà conclusioni relative al quadro giuridico per il funzionamento del sistema, compresa la designazione dell’entità responsabile della gestione del registro .EU e gli orientamenti per la politica di registrazione del medesimo, che comprenderanno tra l’altro misure intese a lottare contro la registrazione dei nomi abusiva e a scopo di speculazione. Tali conclusioni costituiranno oggetto di un’ulteriore comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

(2) La Commissione garantirà che le responsabilità delle autorità pubbliche dell’Unione europea per quanto concerne l’economia in senso lato, lo sviluppo della società dell’informazione in Europa e la natura di pubblica risorsa del nome di dominio .EU siano effettivamente connesse alla politica dell’entità senza fini di lucro responsabile della gestione del medesimo;

(3) La Commissione comunicherà al Consiglio e al Parlamento europeo gli esiti di tali azioni e dei suoi contatti con il governo statunitense e l’ICANN e manterrà il dialogo con le istituzioni europee suddette.

ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE

Analisi delle risposte al documento di lavoro della Commissione -(COM(2000) 153) - 2 febbraio 20001.

INTRODUZIONE
Il documento di lavoro sulla creazione del nome di dominio Internet di primo livello .EU è stato pubblicato il 2 febbraio 2000 sui siti Internet della Commissione
http://www.ispo.cec.be e http://europa.eu.int. L’intento della Commissione era di avviare una consultazione pubblica in merito all’interesse che potrebbe presentare un nome di dominio di primo livello .EU e sulle modalità e sugli strumenti per la sua creazione.

Per orientare le risposte sono state poste sei domande:

(1) sulla forma dell’organismo di registrazione: il registro;

(2) sul processo decisionale delle politiche di registrazione del registro .EU e sui principali criteri di tali politiche;

(3) sulle politiche di risoluzione delle controversie e sui marchi;

(4) sulla protezione di nomi e marchi nel DNS;

(5) sul contributo allo sviluppo del commercio elettronico in Europa;

(6) sulle relazioni tra il registro di .EU proposto e i registri dei ccTLD nazionali negli Stati membri.

Entro la scadenza del 17 marzo 2000 sono state ricevute 92 risposte, inviate tra l’altro da sei amministrazioni nazionali, 28 organismi rappresentanti gli interessi di diverse industrie (tra cui 8 particolarmente interessati alle problematiche in materia di marchi e diritto di proprietà intellettuale) e 28 imprese (tra cui 8 società di telecomunicazioni). Le altre risposte sono state inviate da utenti, tecnici, consulenti e altri soggetti estremamente interessati alle applicazioni di Internet e alla registrazione del nome di dominio. 76 delle risposte provenivano da fonti dell’Unione europea, mentre le restanti sono state formulate da organismi internazionali, da altri paesi identificati (Svizzera, Norvegia, Giappone) o non identificati.

2. PUNTI DI CONVERGENZA E DI DIVERGENZA

Le risposte si sono rivelate nettamente a favore della creazione di un nome di dominio .EU benché accompagnate da una serie di dubbi, domande, determinati prerequisiti e differenze di pareri che vengono ulteriormente discussi nel seguito. La Commissione rileva in particolare il sostegno espresso dalle amministrazioni di diversi Stati membri e dal gruppo CENTR (che rappresenta i registri dei domini di primo livello nazionali) nonché dall’EuroISPA e da altri rappresentanti competenti del settore di Internet.

Il secondo aspetto che ha ottenuto consensi è stato l’affidamento della gestione del sistema di assegnazione dei nomi di dominio ad un organismo senza fini di lucro; per quanto concerne però gli attori che dovranno preferibilmente farne parte, le raccomandazioni sono abbastanza divergenti.

In terzo luogo, la maggior parte dei soggetti consultati ha manifestato un forte consenso per le politiche raccomandate dall’OMPI per quanto concerne i marchi e la risoluzione delle controversie.

La problematica su cui la divergenza delle opinioni è risultata più accentuata è stata quella delle politiche che dovrà applicare il registro: in tale ambito, le proposte variano: si va dai principi " primo arrivato, primo servito " applicati nel caso del dominio .COM all’auspicio di soluzioni più eque e con valore aggiunto. La preoccupazione espressa più frequentemente è stata quella di evitare il fenomeno della registrazione di nomi a scopo di speculazione nell’ambito di un nuovo sistema di assegnazione dei nomi di dominio. Un numero consistente di risposte ha auspicato che il nome di dominio .EU possa acquisire valore aggiunto grazie alla convalida dei titolari dei nomi o analoghe procedure di garanzia.

3. L’ESIGENZA DI CREARE IL DOMINIO .EU

Il 90%circa delle risposte è a favore della creazione del dominio .EU e molte sollecitano la Commissione ad agire rapidamente e ad evitare le restrizioni burocratiche associate alla privatizzazione del dominio .COM ecc. Quasi metà delle risposte comportava consigli dettagliati relativi alla creazione di un registro e sulla definizione delle politiche associate. Molte parti interessate riconoscono la necessità di un registro di TLD in Europa che veicoli un’identità europea e favorisca in particolare le attività transfrontaliere (commerciali e non). Il nome di dominio .EU è considerato da molti in grado di offrire alle attuali esigenze una soluzione migliore del .COM, che è già sovraffollato, o di altri gTLD esistenti, o ancora della registrazione multipla in diversi ccTLD nazionali.

Tra i soggetti che esprimono riserve, una minoranza degli organismi responsabili dei marchi e le società telefoniche. Le argomentazioni presentate riguardano la difficoltà di evitare il cybersquatting e l’eventuale confusione sui mercati in relazione ai domini generici di primo livello e ai TLD nazionali esistenti e futuri. Altri sostengono che il dominio .EU verrà comunque considerato un nome di dominio globale in concorrenza diretta con il dominio .COM e così via, e che il documento di lavoro della Commissione non spiegava con sufficiente chiarezza il valore aggiunto del dominio .EU rispetto ad altri TLD esistenti e futuri. Un’altra osservazione è che il progresso nel campo del software e delle directory potrebbe sostituire il sistema dei nomi di dominio (DNS), rendendo inutile il dominio .EU. Alcuni sono preoccupati dal fatto che la creazione del dominio .EU potrebbe incoraggiare altre regioni del mondo ad avanzare analoghe richieste di creazione di propri TLD regionali, creando ulteriore spazio per i cybersquatter.

La questione di accrescere il valore aggiunto del dominio .EU è risultata di interesse anche per molti altri soggetti consultati che erano nettamente a favore del dominio .EU, come discusso di seguito. Altri invece consigliano alla Commissione di ottenere e utilizzare in ogni caso il dominio .EU come dominio di primo livello competitivo a livello globale, con caratteristiche analoghe a quelle dei gTLD.

4. LA FORMA DELL’ORGANISMO DI REGISTRO

Quasi tutti i soggetti consultati preferiscono che il dominio .EU sia gestito da un organismo senza fini di lucro appartenente al settore privato e operante nell’interesse pubblico. La principale alternativa proposta è che sia la stessa Unione europea ad amministrare il centro informazioni e il registro, benché altri osservino che la diretta amministrazione da parte di un organismo governativo sia una risposta potenzialmente inadeguata alle esigenze in continua evoluzione. Altri suggerimenti comprendono la gestione del registro attraverso i ccTLD (almeno inizialmente), anche se alcuni sostengono che i ccTLD sono stati sinora troppo restrittivi. Un ridotto numero di risposte suggerisce una privatizzazione commerciale completa, attraverso la vendita all’asta o un’altra forma di ripartizione, che preveda un sistema cooperativo comune gestito da una rete di autorità di registrazione distribuite. Contemporaneamente, i pareri variano: dall’idea di favorire un forte controllo centrale sulla registrazione, all’idea che potrebbe non essere necessaria un’amministrazione centrale.

4.1 Formulazione delle politiche e organismo di supervisione

Per quanto riguarda le caratteristiche della supervisione generale delle politiche, si suggerisce la creazione di una nuova Internet Society europea, il ricorso ad organismi esistenti come il RIPE o all’Agenzia per l’armonizzazione del mercato interno. La maggior parte dei soggetti consultati presuppone tuttavia l’elaborazione di una politica generale grazie alla cooperazione tra la Commissione, (le istituzioni dell’Unione europea in ultima analisi responsabili), i ccTLD negli Stati membri e altri gruppi di interesse nell’Unione europea. Alcuni rilevano che l’organismo responsabile dell’elaborazione delle politiche e della supervisione dovrebbe essere distinto da quello preposto alla gestione operativa del registro, nonché a ricevere e risolvere eventuali reclami sull’attuazione dei principi generali da parte del registro. Alcuni ritengono che la supervisione delle politiche non richieda alcuna forma giuridica, mentre altri sostengono la necessità di creare una struttura formale.

4.2 Il registro

A parte le eccezioni sopra rilevate a favore di una decentralizzazione o di una esenzione dal controllo, è stata generalmente riconosciuta la necessità di un registro centrale per creare e aggiornare il sistema, l’hardware, il software e la banca dati centrale o un sistema di registrazione comune. Una variazione proposta prevede alcune funzioni ripartite geograficamente sotto il controllo delle autorità di registrazione. Anche l’OAMI viene indicata come un possibile registro. Alcuni soggetti consultati delegherebbero ai registri dei ccTLD i compiti complessivi del registro e dell’autorità di registrazione, mentre altri preferirebbero autorizzare altre entità, come ad esempio le autorità di registrazione accreditate dell’ICANN. È stato rilevato che il gruppo CENTR, che rappresenta i registri nazionali, ha dichiarato di non ritenere opportuno al momento attuale lo svolgimento di tale ruolo da parte sua.

4.3 Autorità di registrazione o agenti

La domanda riguardante chi dovrebbe essere accreditato ad intraprendere la registrazione dei nomi ha dato origine ad un’ampia gamma di suggerimenti, dalla registrazione diretta presso il registro centrale all’accreditamento di un numero molto elevato di agenti sul modello del ccTLD del Regno Unito (Nominet). Alcuni soggetti consultati assegnerebbero la responsabilità della registrazione nei sottodomini ad autorità di registrazione specializzate; altri insisterebbero sulla libertà di registrazione attraverso tutte le autorità di registrazione, ad eccezione di alcune categorie governative o istituzionali.

In generale, la procedura considerata migliore per la registrazione dei nomi da parte delle autorità di registrazione è attraverso una libera concorrenza su base commerciale, vale a dire con tariffe per gli utenti finali variabili in quanto fissate da ogni singola autorità di registrazione. Una delle proposte prevede che le autorità di registrazione siano in grado di offrire uno " sportello unico " per i nomi dei ccTLD e del dominio .EU.

4.4 Copertura geografica

La grande maggioranza dei soggetti consultati che trattano tale problematica nelle risposte propone di limitare il nome di dominio .EU al territorio dell’Unione europea e di invitare colo che richiedono una registrazione a dimostrare la residenza in uno degli Stati membri. Alcuni, tuttavia, tra cui i governi e le istituzioni dei paesi interessati nonché altri che sottolineano la necessità di non essere discriminanti a discapito di partner commerciali vicini, invocano l’estensione ai paesi del SEE, ai paesi candidati all’ampliamento e ai paesi membri della CEPT. Altri osservano che il nome di dominio .EU sarebbe di fatto un TLD globale e andrebbe trattato in quanto tale, consentendo la registrazione a tutti coloro che lo desiderano.

5. POLITICHE DI REGISTRAZIONE

5.1 Generalità

Diversi soggetti consultati hanno sottolineato che è opportuno definire i principi più generali della politica di registrazione prima di decidere la forma del registro e la sua creazione. Alcuni ritengono che sia necessario stabilire soltanto politiche generali, lasciando il compito dell’attuazione dettagliata alle singole autorità di registrazione in un ambiente concorrenziale. In generale, si invocano procedure semplici, rapide e flessibili.

5.2 Domini di secondo livello oppure dominio .EU " semplice "

Una grande maggioranza delle risposte riguardanti la problematica del tipo di nomi da rendere disponibili nell’ambito del dominio .EU era favorevole alla creazione di un sistema di sottodomini, in genere rappresentanti differenti settori economici o professionali. Alcuni hanno tuttavia sottolineato che è necessario pensare attentamente alle categorie da offrire, per evitare che una singola impresa debba registrarsi in più categorie e per garantire una chiara differenziazione tra le medesime a vantaggio di coloro che richiedono la registrazione e degli utenti della rete.

Vengono forniti alcuni esempi, come nome.hotel.eu o nome.aero.eu. e si chiede che i

domini di secondo livello (SLD) siano comprensibili, sul piano linguistico, al maggior numero possibile di utenti europei. Alcuni consigliano la creazione di

strumenti di riferimento come directory multilingue dei nomi di dominio. Altri ritengono possibile l’uso di SLD nazionali come .FR.EU, benché tale categoria sia stata espressamente esclusa dalle considerazioni presentate nel documento di lavoro della Commissione. Altri, infine, fanno notare che una suddivisione geografica di questo tipo creerebbe confusione con i registri esistenti.

Una minoranza chiede di evitare ogni suddivisione del dominio .EU per ragioni di semplicità, visibilità, facilità di tutela dei marchi e in quanto, se verranno imposte restrizioni, i registri di .EU non saranno in grado di competere con i domini di primo livello generici (gTLD). Alcuni propongono solo SLD generali, come nome.com.eu (o nome.gmbh.eu). Altri auspicherebbero che ogni cittadino avesse automaticamente diritto a un nome di dominio personale nell’ambito del dominio .EU (nome.pp.eu). Sistemi quali l’aggiunta di un elemento geografico, di un numero di serie o anche di numeri casuali potrebbero differenziare le varie istanze che ricorrono al medesimo nome di persona o di società.

5.3 Prevenzione del cybersquatting e dell’accaparramento di nomi di dominio

Molti soggetti consultati sono preoccupati dalla prassi di acquistare nomi di dominio, impedendone così l’uso ad altri (cybersquatting e accaparramento), che può risultare da una politica basata sul principio " primo arrivato, primo servito " applicata senza restrizioni. Alcuni sostengono l’adozione di una legislazione specifica sul cybersquatting, come una direttiva europea per evitare disegni di legge nazionali non coerenti. Altri, per evitare tale problema, suggeriscono di prevedere l’uso di molti SLD corrispondenti ai vari settori economici (come precedentemente riportato), la restrizione dei nomi di dominio a un solo nome per ogni indirizzo di società registrata e l’eliminazione dei nomi che sono stati registrati ma non vengono utilizzati. Viene osservato che l’addebito di una tariffa relativamente elevata e la richiesta del suo pagamento anticipato può scoraggiare le registrazioni su larga scala a scopo di speculazione.

Alcuni soggetti consultati autorizzerebbero soltanto la registrazione del nome cui il richiedente abbia legalmente diritto - come un marchio, il nome registrato di una società o un nome personale. Si fa tuttavia notare che restrizioni di questo genere sono molto facili da eludere, ad esempio attraverso la creazione di società fittizie.

5.4 Valore aggiunto del dominio .EU

Un numero considerevole di risposte consiglia la creazione di valore aggiunto ai nomi .EU, ad esempio attraverso una garanzia di qualità ai fini della sicurezza dell’utente e della visibilità del sistema. Ciò garantirebbe almeno che il titolare di un nome commerciale è un’entità legittima (ad esempio, che è iscritto al registro dell’IVA). In tal modo, la disponibilità di informazioni verificabili sui proprietari dei nomi di dominio commerciali (ma le associazioni interessate ai marchi sottolineano la difficoltà di distinzione tra un uso commerciale e un uso non commerciale di un sito Web) potrebbe rappresentare un’estensione o un’aggiunta ai dati di riferimento di base esistenti sui nomi di dominio, sull’autorità di registrazione, sul titolare e sui contatti. Alcuni soggetti consultati approfondiscono ulteriormente tale aspetto, proponendo un codice di condotta per i titolari di nomi .EU o riservando domini specifici a professionisti iscritti ad un albo.

Altri soggetti richiedono di limitare tipi specifici di utilizzo ad SLD predefiniti (in modo, ad esempio, da poter individuare chiaramente siti contenenti materiali a carattere sessuale o di altro tipo e da poter garantire che le registrazioni nell’SLD corrispondano al significato della rispettiva definizione). Le associazioni interessate ai marchi mettono comunque in guardia contro la creazione di una nuova politica di promozione e tutela dei marchi commerciali grazie ai nomi .EU.

5.5 Dati di registrazione

Molti soggetti consultati, in particolare la comunità interessata ai marchi e al diritto di proprietà intellettuale, insistono sul fatto che il sistema di registrazione debba essere totalmente trasparente, con libero accesso in linea permanente al registro e a dati completi e aggiornati su coloro che registrano nomi di dominio attraverso un sistema " Who is ". Alcune risposte espongono nel dettaglio le modalità con cui si potrebbe soddisfare tale requisito, ottemperando nel contempo alle disposizioni legislative sulla protezione dei dati.

6. POLITICHE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E POLITICHE IN MATERIA DI MARCHI

Alcune risposte formulate dalla comunità interessata ai marchi analizzano nel dettaglio le politiche per evitare conflitti e le procedure per risolverli. In generale, si consigliano le procedure dell’OMPI. Alcuni utenti sostengono tuttavia che queste ultime favoriscono eccessivamente i titolari di marchi. Vengono approvate le procedure per una risoluzione alternativa uniforme delle controversie (UADR) avviate dall’ICANN, in particolare la competenza nell’arbitrato dell’amministrazione dell’OMPI e si consiglia il rispetto della politica globale. Alcuni suggeriscono un forum europeo specifico, ma si osserva anche che i sistemi dovrebbero essere compatibili a livello globale poiché i nomi di dominio sono intrinsecamente globali. Considerando le caratteristiche della legislazione europea sui marchi, una maggioranza ritiene l’OAMI di Alicante particolarmente idonea a svolgere ruoli di formulazione di politiche e di istanza di appello, a condizione che vengano messe a disposizione risorse adeguate. Altri non concordano, sostenendo che l’OAMI ha altre priorità o che l’agenzia debba prima acquisire una propria esperienza. Viene osservato da alcuni che le procedure alternative di risoluzione delle controversie non dovrebbero tuttavia impedire le azioni giudiziarie. Si sostiene inoltre che i sistemi giuridici nazionali debbano accettare i ricorsi formulati in forma elettronica e in altre lingue a causa dell’urgenza.

Un suggerimento è quello di creare una categoria speciale di SLD per i titolari di marchi e di altri diritti, a condizione che tale aspetto venga ulteriormente esaminato.

7. PROTEZIONE DI NOMI E MARCHI

La maggior parte dei soggetti consultati accetta la proposta di compilare elenchi di esclusione per poter eliminare in anticipo, tramite selezione, le richieste di nomi non disponibili per la registrazione come nomi di dominio; tali soggetti suggeriscono la necessità di escludere nomi famosi e ben noti (ed eventuali altri nomi simili che possano creare confusione). Altri aggiungerebbero a tale elenco le istituzioni pubbliche, le filiali di industrie e tutti i toponimi. Alcuni sostengono di escludere l’uso di tutte le parole generiche per evitare che vengano accaparrate da determinati gruppi di interesse e ritengono che tali parole generiche, se vengono utilizzate, debbano diventare SLD nell’ambito del dominio .EU. È stato comunque avanzato anche un suggerimento contrario, vale a dire la registrazione di nomi famosi soggetta al pagamento di una consistente tariffa e ad un avviso pubblico.

8. CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO DEL COMMERCIO ELETTRONICO IN EUROPA

Il commento più ricorrente è stata che un nome .EU avrebbe valore aggiunto se fosse associato a un’ "etichetta " o un certificato di qualità. Tali etichette richiederebbero l’accessibilità di dati verificabili sui titolari dei nomi e l’eventuale associazione con organismi che rilasciano certificati di qualificazione professionale o di qualità dei prodotti. È stato inoltre proposto un sistema di SLD per settore economico in quanto offrirebbe i vantaggi della differenziazione e della scala rispetto ai domini esistenti. Anche in questo caso, è stato proposto un glossario multilingue dei SLD. Nella gest ione del nome di dominio .EU si dovrebbero, secondo alcuni, coinvolgere rappresentanti delle imprese e degli utenti.

9. LE RELAZIONI TRA IL REGISTRO DI .EU PROPOSTO E I REGISTRI DEI CCTLD NAZIONALI DEGLI STATI MEMBRI

Mentre alcuni soggetti consultati hanno preferito non assegnare un ruolo privilegiato ai registri dei ccTLD nazionali, la maggior parte di essi ha riconosciuto la natura complementare del dominio .EU, ritenendo che i registri nazionali debbano essere totalmente coinvolti nel processo di creazione del dominio .EU e nella formulazione di politiche coerenti. Il gruppo CENTR, che rappresenta tali registri, sta sostenendo attivamente l’iniziativa .EU e conferma che la nuova entità dovrà essere armoniosamente integrata con i domini esistenti.