D.p.r.
13 febbraio 2001, n. 123
(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2001)
Articolo 1
Definizioni
1. Agli effetti del presente regolamento si intende
per:
a) "documento informatico": la rappresentazione
informatica del contenuto di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 ;
b) "duplicato del documento informatico":
la riproduzione del documento informatico effettuata su un qualsiasi tipo di
supporto elettronico facilmente trasportabile;
c) "documento probatorio": l'atto avente
efficacia probatoria ai sensi del codice civile e del codice di procedura
civile;
d) "firma digitale": il risultato della
procedura informatica disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513;
e) "dominio giustizia": l'insieme delle
risorse hardware e software, mediante il quale l'amministrazione della
giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di
dato, di servizio, di comunicazione e di procedura;
f) "sistema informatico civile": è il
sottoinsieme delle risorse del dominio giustizia mediante il quale
l'amministrazione della giustizia tratta il processo civile;
g) "gestore del sistema di trasporto delle
informazioni": il gestore indicato dall'articolo 13, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
h) "indirizzo elettronico": l'indirizzo di
posta elettronica come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera l), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
i) "ricevuta di consegna": il messaggio
generato ed inviato automaticamente al mittente dal gestore del sistema di
trasporto delle informazioni del destinatario nel momento in cui il messaggio
inviato è reso disponibile al destinatario medesimo nella sua casella di posta elettronica;
j) "certificatore della firma digitale":
il soggetto previsto dagli articoli 8, 9 e 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
Articolo 2
Campo di applicazione
1. E' ammessa la formazione, la comunicazione e la
notificazione di atti del processo civile mediante documenti informatici nei
modi previsti dal presente regolamento.
2. L'attività di trasmissione, comunicazione o
notificazione, dei documenti informatici è effettuata per via telematica
attraverso il sistema informatico civile, fatto salvo quanto stabilito
dall'articolo 6.
3. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, ove non diversamente stabilito dal
presente regolamento.
Articolo 3
Sistema informatico civile
1. Il sistema informatico civile è strutturato con modalità che assicurano:
a) l'individuazione dell'ufficio giudiziario e del
procedimento;
b) l'individuazione del soggetto che inserisce,
modifica o comunica l'atto;
c) l'avvenuta ricezione della comunicazione
dell'atto;
d) l'automatica abilitazione del difensore e
dell'ufficiale giudiziario.
2. Al sistema informatico civile possono accedere
attivamente soltanto i difensori delle parti e gli ufficiali giudiziari per le
attività rispettivamente consentite dal presente regolamento.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentita
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabilite le
regole tecnico-operative per il funzionamento e la gestione del sistema
informatico civile, nonché per l'accesso dei difensori delle parti e degli ufficiali
giudiziari. Con il medesimo decreto sono stabilite le regole tecnico-operative
relative alla conservazione e all'archiviazione dei documenti informatici,
conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 15, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
Atti e provvedimenti
1. Tutti gli atti e i provvedimenti del processo
possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma
digitale come espressamente previsto dal presente regolamento.
2. Se non è possibile procedere alla sottoscrizione
nella forma di cui al comma 1, gli atti e i provvedimenti vengono redatti o
stampati su supporto cartaceo, sottoscritti nei modi ordinari e allegati al
fascicolo cartaceo. La copia informatica degli stessi è inserita nel fascicolo
informatico con le modalità di cui agli articoli 12 e 13.
3. Ove dal presente regolamento non è espressamente
prevista la sottoscrizione del documento informatico con la firma digitale,
questa è sostituita dall'indicazione del nominativo del soggetto procedente
prodotta sul documento dal sistema automatizzato, a norma dell'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39.
Articolo 5
Processo verbale
1. Il processo verbale, redatto come documento informatico,
è sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza e dal cancelliere.
Nei casi in cui è richiesto, le parti e i testimoni procedono alla
sottoscrizione delle dichiarazioni o del verbale apponendo la propria firma
digitale.
2. Se non è possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al comma 1, il processo verbale viene redatto o stampato su supporto cartaceo, sottoscritto nei modi ordinari e allegato al fascicolo cartaceo. La copia informatica del processo verbale è allegata al fascicolo informatico con le modalità di cui agli articoli 12 e 13.
Articolo 6
Comunicazioni e notificazione
1. Le comunicazioni con biglietto di cancelleria,
nonché la notificazione degli atti, effettuata quest'ultima come documento informatico
sottoscritto con firma digitale, possono essere eseguite per via telematica,
oltre che attraverso il sistema informatico civile, anche all'indirizzo
elettronico dichiarato ai sensi dell'articolo 7.
2. La parte che richiede la notificazione di un atto
trasmette per via telematica l'atto medesimo all'ufficiale giudiziario, che
procede alla notifica con le medesime modalità.
3. L'ufficiale giudiziario, se non procede alla
notificazione per via telematica, trae dall'atto ricevuto come documento informatico
la copia su supporto cartaceo, ne attesta la conformità all'originale e
provvede a notificare la copia stessa unitamente al duplicato del documento
informatico, nei modi di cui agli articoli 138 e ss. del codice di procedura
civile.
4. Eseguita la notificazione, l'ufficiale
giudiziario restituisce per via telematica l'atto notificato, munito della
relazione della notificazione attestata dalla sua firma digitale.
Indirizzo elettronico
1. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni
ai sensi dell'articolo 6, l'indirizzo elettronico del difensore è unicamente
quello comunicato dal medesimo al Consiglio dell'ordine e da questi reso
disponibile ai sensi del comma 3 del presente articolo. Per gli esperti e gli
ausiliari del giudice l'indirizzo elettronico è quello comunicato dai medesimi
ai propri ordini professionali o all'albo dei consulenti presso il tribunale.
2. Per tutti i soggetti diversi da quelli indicati
nel comma 1 l'indirizzo elettronico è quello dichiarato al certificatore della
firma digitale al momento della richiesta di attivazione della procedura
informatica di certificazione della firma digitale medesima, ove reso
disponibile nel certificato.
3. Gli indirizzi elettronici di cui al comma 1,
comunicati tempestivamente dagli ordini professionali al Ministero della
giustizia, nonché quelli degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche
(UNEP), sono consultabili anche in via telematica secondo le modalità operative
stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
Attestazione temporale
1. La comunicazione e la notificazione si ha per
eseguita alla data apposta dal notificatore alla ricevuta di consegna mediante
la procedura di validazione temporale a norma del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. Per la comunicazione e la notificazione
eseguite dalla cancelleria e dall'ufficiale giudiziario la data riportata nella
ricevuta di consegna tiene luogo della suddetta procedura di validazione
temporale.
2. I dati relativi a quanto previsto dal comma 1
sono conservati dal notificatore per un periodo non inferiore a cinque anni
secondo le modalità tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo
3, comma 3.
Costituzione in giudizio e deposito
1. La parte che procede all'iscrizione a ruolo o
alla costituzione in giudizio per via telematica trasmette con il medesimo
mezzo i documenti probatori come documenti informatici o le copie informatiche
dei documenti probatori su supporto cartaceo.
Articolo 10
Procura alle liti
1. Se la procura alle liti è stata conferita su
supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per via telematica,
trasmette la copia informatica della procura medesima, asseverata come conforme
all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale.
Articolo 11
Iscrizione a ruolo
1. La nota di iscrizione a ruolo può essere
trasmessa per via telematica come documento informatico sottoscritto con firma
digitale.
2. La nota di iscrizione a ruolo trasmessa per via
telematica è redatta in modo conforme al modello definito con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 3.
Fascicolo informatico
1. La cancelleria procede alla formazione
informatica del fascicolo d'ufficio, contenente gli atti del processo come
documenti informatici ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando
siano stati depositati su supporto cartaceo.
2. Nel fascicolo informatico sono inseriti, secondo
le modalità di cui al comma 1, anche i documenti probatori offerti in
comunicazione o prodotti dalle parti o comunque acquisiti al processo. Per i
documenti probatori prodotti o comunque acquisiti su supporto cartaceo
l'inserimento nel fascicolo informatico delle relative copie informatiche è
effettuato dalla cancelleria, sempre che l'operazione non sia eccessivamente
onerosa.
3. La formazione del fascicolo informatico non
elimina l'obbligo di formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo.
Formazione del fascicolo informatico
1. Ogni fascicolo informatico riceve la stessa
numerazione del fascicolo cartaceo ed è formato secondo quanto stabilito
dall'articolo 36 delle norme di attuazione del codice di procedura civile.
2. L'indice degli atti contiene anche l'indicazione
dei documenti conservati solo nel fascicolo cartaceo ed è redatto in modo da
consentire la diretta consultazione degli atti e dei documenti informatici.
3. Gli atti e i documenti probatori depositati dalle
parti, contestualmente alla costituzione in giudizio o successivamente, sono
inseriti in apposite sezioni del fascicolo informatico contenenti ciascuna
l'indicazione del giudizio e della parte cui si riferiscono.
4. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, è
eccessivamente onerosa l'estrazione della copia informatica di documenti probatori
prodotti o acquisiti su supporto cartaceo, ai fini dell'inserimento nel
fascicolo informatico da parte della cancelleria, quando il formato del documento
da copiare è diverso da quelli indicati con il decreto di cui all'articolo 3,
comma 3, ovvero se il numero delle pagine da copiare è superiore a venti. Con
il medesimo decreto il numero delle pagine è periodicamente aggiornato.
5. In deroga al comma 4 la cancelleria procede
comunque all'estrazione della copia informatica di documenti probatori prodotti
o acquisiti su supporto cartaceo quando la parte allega ad essi la copia su
supporto informatico.
6. Il fascicolo informatico è consultabile dalla
parte, oltre che in via telematica, anche nei locali della cancelleria
attraverso un videoterminale.
7. Dopo la precisazione delle conclusioni il
responsabile della cancelleria appone al fascicolo informatico la firma
digitale.
Articolo 14
Produzione degli atti e dei documenti probatori su supporto informatico
1. Gli atti e i documenti probatori offerti in
comunicazione dalle parti dopo la costituzione in giudizio possono essere
prodotti, oltre che per via telematica, anche mediante deposito in cancelleria
del supporto informatico che li contiene. Il supporto informatico deve essere
compatibile con i tipi e i modelli stabiliti al riguardo dal decreto di cui
all'articolo 3, comma 3, e deve contenere anche il relativo indice, la cui
integrità è attestata dal difensore con la firma digitale.
2. Il responsabile della cancelleria procede a
duplicare nel fascicolo informatico gli atti, i documenti probatori e l'indice
indicati nel comma 1.
3. Il supporto informatico è restituito alla parte
dopo la duplicazione di cui al comma 2.
Deposito della relazione del c.t.u.
1. La relazione prevista dall'articolo 195 del
codice di procedura civile può essere depositata per via telematica come
documento informatico sottoscritto con firma digitale.
2. Con lo stesso mezzo devono essere allegati i
documenti e le osservazioni delle parti o la copia informatica di questi ove
gli originali sono stati prodotti su supporto cartaceo. In tal caso gli
originali sono depositati dal consulente tecnico d'ufficio senza ritardo, in
ogni caso prima dell'udienza successiva alla scadenza del termine per il
deposito della relazione.
3. Il giudice, tenuto conto di un eventuale
successivo utilizzo dei dati contenuti nella consulenza tecnica d'ufficio, può
disporre che la relazione o parte di essa sia redatta in modo conforme a
modelli definiti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
Trasmissione dei fascicoli
1. Qualora non sia necessario acquisire il fascicolo
d'ufficio su supporto cartaceo, la trasmissione del fascicolo d'ufficio può
avvenire, in ogni stato e grado, anche per via telematica con particolari
modalità, stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e dirette ad
assicurarne l'integrità, l'autenticità e la riservatezza.
2. Prima dell'inoltro, il responsabile della
cancelleria è tenuto a controllare che il contenuto del fascicolo d'ufficio su
supporto cartaceo sia presente nel fascicolo informatico.
Trasmissione della sentenza
1. La trasmissione per via telematica della minuta
della sentenza o della sentenza stessa, redatte come documenti informatici
sottoscritti con firma digitale, è effettuata, ai sensi dell'articolo 119 delle
norme di attuazione del codice di procedura civile, con particolari modalità
stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e dirette ad
assicurarne l'integrità, l'autenticità e la riservatezza.
2. Il cancelliere, ai fini del deposito della
sentenza ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura civile, sottoscrive
la sentenza stessa con la propria firma digitale.
Informatizzazione del processo amministrativo e contabile
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche al processo amministrativo e ai processi innanzi alle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,
sono stabilite le regole tecnico-operative per il funzionamento e la gestione
del sistema informatico della giustizia amministrativa e contabile. I decreti
sono adottati entro il termine di cui all'articolo 19, comma 2.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente regolamento si
applicano ai giudizi iscritti a ruolo dopo il 1° gennaio 2002.
2. Il decreto ministeriale previsto dall'articolo 3,
comma 3, è adottato entro il 30 ottobre 2001.
1. Con il presente regolamento si intende dettare
una disciplina più analitica rispetto a quanto previsto in generale dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 (Regolamento recante criteri e modalità per la formazione e la
trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma
dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59), in modo da rendere
più funzionale, nelle attività strumentali del processo civile, l'uso di
strumenti informatici e telematici, anche a seguito delle più recenti
innovazioni tecnologiche e applicative. I presupposti normativi e tecnici di
tale iniziativa possono rinvenirsi inizialmente nella legge 23 ottobre 1992, n.
421, che, all'articolo 2, comma 1, lett. mm),
ha previsto in generale il "completamento del processo di informatizzazione
delle amministrazioni pubbliche". In seguito con il decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, all'articolo 3, è stato affermato il principio secondo
cui tutte le pubbliche amministrazioni agiscono "di norma" attraverso
"i sistemi informativi automatizzati"; e all'articolo 16, comma 8, è
stata quindi prevista l'adozione di uno o più regolamenti governativi per l'individuazione
di "particolari modalità di applicazione" del decreto legislativo
medesimo "in relazione all'Amministrazione della giustizia”. Infine con
l'entrata in vigore della normativa sulla firma digitale, e segnatamente
dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 - che ha
delegificato la materia - e del successivo regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, il documento informatico
sottoscritto con la firma digitale ha acquistato efficacia probatoria pari a
quella della scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice civile, e
la trasmissione dei documenti con strumenti informatici è stata definitivamente
considerata valida e rilevante a tutti
gli effetti di legge. Più in particolare è già parte dell'ordinamento il
principio secondo cui "la trasmissione del documento informatico per via
telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla
notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge" (cfr.
articolo 12, comma 3, del d.P.R. 513/1997). E, come si è detto,
l'Amministrazione della giustizia è stata espressamente menzionata dalla legge
tra i soggetti pubblici destinatari dell'uso dei sistemi informativi
automatizzati (cfr. citato articolo 16, comma 8, il decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39). Con il presente regolamento si intende quindi dettare –
in una materia non più coperta da riserva di legge - delle norme più specifiche
in tema di formazione e trasmissione di documenti informatici con particolare
riferimento al processo civile, allo scopo di definire anche nel dettaglio i
principi generali già affermati dal d.P.R. 513/1997, in tema di formazione,
archiviazione e la trasmissione (e notificazione) di documenti con strumenti
informatici e telematici . Nel processo civile l'apposizione della firma digitale
del cancelliere e, a seconda dei casi, del giudice stesso, con le cautele e le
garanzie assicurate da un decreto ministeriale recante modalità
tecnico-operative, oltre che da un
autonomo sistema informatico ("sistema informatico civile"),
accessibile da terzi solo in casi specifici, dovrebbe consentire la fattibilità
di una tale operazione, in termini di efficacia e sicurezza. Infatti tenendo
presente terminologia e istituti giuridici presenti nel citato decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, si è quindi proceduto a
prendere come parametro di validità degli atti del processo il "documento
informatico sottoscritto con firma digitale" (cfr. art.5, comma 1, del
d.P.R. n. 513 del 1997). L'apposizione della firma digitale da parte del
pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine "l'apposizione di
sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi" (cfr. art. 16, comma 3,
d.P.R. n. 513 del 1997). Inoltre tutte le operazioni di archiviazione e
trasmissione di dati dovrebbero avvenire nell'ambito del "sistema
informatico civile", con l'importante eccezione delle comunicazioni e
notificazioni (eseguibili anche tramite Internet) – cfr. articoli 2, comma 2, e
6, comma 1 -. Le disposizioni relative all'uso di strumenti informatici e
telematici nel processo si propongono l'obiettivo di creare un sistema valevole
per tutti i tipi, le fasi e i gradi del processo, senza incidere in alcun modo
sulle disposizioni sostanziali processuali (adempimenti, termini, contenuto di
atti, produzioni ecc.). In altri termini l'attività informatica o telematica
disciplinata dal presente regolamento si affianca, come modalità alternativa
per le parti, a quella ordinaria su sopporto "cartaceo" – oltre che
in forza del principio generale di libertà
delle forme di cui all'articolo 121 del codice di procedura civile - in
forza della già avvenuta equiparazione normativa dei documenti informatici e
telematici (come sopra detto, "a
tutti gli effetti di legge") a quelli tradizionali. L'idea di dettare
norme più specifiche circa l'uso degli strumenti informatici e telematici
nell'ambito del processo civile muove dalla convinzione che tali mezzi possano
agevolare, in termini di rapidità e risparmio di energie materiali e personali,
la funzionalità del sistema processuale in molte fasi (ad es. consultazione di
atti, comunicazione e notificazione di atti, trasmissione del fascicolo).
2. In linea con tale impostazione, che trova nella
legislazione vigente precisi punti di riferimento, deve osservarsi che il
presente regolamento non comporta, come è ovvio, nuovi oneri, giacché la
copertura finanziaria è già stata prevista e approvata in base alla richiamata
legislazione vigente. Infatti la spesa relativa al progetto sul cd. processo
telematico è già stata quantificata, nel Piano Triennale 2000/2002, approvato
dall'AIPA, nella misura di L. 13.000.000.000 per l'anno 2000 , di L.
24.000.000.000 per il triennio 2001/2003. In considerazione della spinta
acceleratoria derivante dall'emanazione del presente regolamento, si chiederà,
in sede di presentazione del Piano triennale 2001/2003 all'AIPA, che una parte
delle somme destinate all'anno 2002 vengano anticipate, ottenendo una
previsione di spesa, per l'anno 2001, pari a L. 9.000.000.000. Inoltre si fa
presente che per quanto attiene alla firma digitale e quindi
all'identificazione sicura del personale di magistratura e del personale
amministrativo è già in corso un altro progetto nel piano triennale 2000/2002,
il cui costo nel triennio è stimato in L. 12.163.000.000. Infine si segnala che
comunque i progetti (contenuti nel Piano Triennale 2000/2002, di seguito
elencati con la stima di costi) relativi alla informatizzazione dei registri e
alla gestione del fascicolo elettronico (Polis), prevedono al loro interno
attività di supporto alla realizzazione del processo telematico.
3. Sono state apportate alcune modifiche al testo
originario in accoglimento delle osservazioni dell'AIPA. Va specificato al
riguardo che le osservazioni sull'articolo 13 formulate dall'AIPA sono state
sostanzialmente accolte e recepite, per esigenze sistematiche e con norma più
generale, nell'articolo 3, comma 3. All'esito di una riunione alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, alla presenza anche dei rappresentanti dell'AIPA e
del Garante per la protezione dei dati personali si è chiarito che il decreto
ministeriale di cui all'articolo 3, comma 3, avrà per oggetto "regole
tecnico-operative" (sostituendosi in tal senso l'originaria espressione "modalità
operative") e dovrà essere adottato previo parere dell'AIPA. In ordine ai
rilievi del Garante per la protezione dei dati personali si è convenuto di
espungere la parola "sicurezza" dal testo dell'articolo 3, comma 3,
in modo che sia più chiaro che l'emanando decreto sulle regole
tecnico-operative (di natura non regolamentare) non potrà avere alcuna
incidenza sul vigente regolamento sulle misure minime di sicurezza in tema di
protezione dei dati personali (d.P.R. 14 settembre 1999, n. 318). Quanto alla
indicata necessità di un riferimento ad un prossimo codice deontologico da
parte dei liberi professionisti ovvero a autorizzazioni generali del Garante si
è avuto modo di osservare che la specificità del presente regolamento rende
inopportuno l'inserimento di principi, regole o codici deontologici che in
quanto tali debbono valere, mutatis mutandis,
anche per l'attività off line e
senza che, per ciò stesso, l'assenza di tale riferimento stia a significare
l'inapplicabilità di tali regole generali. Secondo quanto rilevato dal
Consiglio di Stato nel parere interlocutorio, si è provveduto ad inserire – su
proposta del Dipartimento della funzione pubblica - una norma (il nuovo
articolo 18) contenente l'applicabilità della disciplina del regolamento anche
ai procedimenti amministrativi e contabili. Si è inoltre provveduto alla
verifica del testo alla luce delle disposizioni dell'emanando testo unico sulla
documentazione amministrativa (nel testo che segue si è comunque dato atto, per
maggior chiarezza, dei riferimenti alle disposizioni dell'emanando testo unico,
riportati tra parentesi in neretto). Infine non è sembrato utile, in concreto,
accogliere il suggerimento del Consiglio di Stato circa una anticipata
operatività di alcune disposizioni - segnatamente gli articoli 6 e 7 -, giacché
anche le suddette disposizioni presuppongono, invero, che il sistema
informatico civile sia pienamente in funzione (e quindi che: sia stato adottato
il decreto sulle regole tecnico-operative; le cancellerie, le segreterie e gli
ufficiali giudiziari siano dotate dei relativi strumenti; gli ordini professionali
abbiano messo a disposizione gli indirizzi elettronici come previsto
dall'articolo 7). Sono da ultimo stati accolti i suggerimenti del Consiglio di
Stato nel parere definitivo del 4 dicembre 2000.
4.
Articolo 1.
Passando ad illustrare le singole disposizioni può
rilevarsi come con l'articolo 1 si diano le definizioni di istituti e concetti
tenuti presenti nel regolamento, la gran parte dei quali è mutuata dal d.P.R.
513 del 1997 (cfr. gli articoli 1, comma 1, lettera b), 17, comma 2, 22, comma
1, lettera h) e lettera i), 27, 28 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica …, di approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Articolo 2.
Nell'articolo 2 si ribadisce, specificamente per il
processo civile, il principio generale dell'ammissibilità della formazione,
comunicazione e notificazione di atti mediante documenti informatici. Nel
secondo comma dell'articolo 2 si prevede che, salvo quanto stabilito dall'articolo
6, comma 1 (comunicazioni e notifiche all'indirizzo elettronico dichiarato),
l'attività di trasmissione per via telematica è effettuata attraverso il
"sistema informatico civile", definito nell'articolo 1 come "il
sottoinsieme delle risorse del dominio giustizia mediante il quale
l'amministrazione della giustizia tratta il processo civile", e regolato
più specificamente dall'articolo 3. Nel terzo comma dell'articolo 2 si richiama
la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513, del quale il presente decreto costituisce un'integrazione.
Articolo 3.
Nell'articolo 3 si disciplinano le caratteristiche
del "sistema informatico civile"; a tale sistema potranno accedere,
come specificato nel comma 2, oltre al personale dell'amministrazione della
giustizia (come si ricava, all'evidenza, dalla definizione di cui all'articolo
1, comma 1, lettera f), anche i difensori delle parti e gli ufficiali
giudiziari per le attività di rispettiva competenza stabilite nel regolamento
stesso. Con il comma 3 si prevede il decreto ministeriale di individuazione
delle modalità tecnico-operative per il funzionamento e la gestione del sistema
stesso. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le regole
tecnico-operative relative alla conservazione e all'archiviazione dei documenti
informatici, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 15,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 (cfr. l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica …,
di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa).
Articolo 4.
Con l'articolo 4 si ribadisce in generale
l'ammissibilità della redazione di tutti gli atti e i provvedimenti del
processo - ivi compresi i provvedimenti del giudice (sentenze, ordinanze e decreti)
- mediante la forma elettronica, e cioè come documenti informatici sottoscritti
con firma digitale. Ciò costituisce una specificazione del principio generale
della libertà delle forme (art. 121 c.p.c.) e al tempo stesso ribadisce la
validità, anche nel processo civile, di quanto stabilito in generale nel d.P.R.
n. 513 del 1997 sui documenti informatici. Inoltre si introducono regole di
raccordo tra le nuove disposizioni e la disciplina tradizionale degli atti
processuali: in particolare, a cura della cancelleria, ogni atto redatto nella
forma cartacea sarà trasformato in copia informatica, e ciò ai fini
dell'inserimento della copia elettronica nel fascicolo informatico. Va chiarito
fin d'ora che anche nel caso in cui la parte proceda per via telematica la
cancelleria sarà comunque tenuta alla formazione del fascicolo d'ufficio su
supporto cartaceo (ovviamente mediante copia degli atti) – cfr. articolo 12,
comma 3-. In questo caso tuttavia non si tratterà di duplicare tutti gli atti
processuali, giacché il contenuto del fascicolo d'ufficio è circoscritto da
quanto previsto dall'articolo 168 c.p.c.. Con il terzo comma si recupera il
criterio di validità di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n.39, per tutti quegli atti per i quali non è espressamente
prevista la sottoscrizione con la firma digitale. Secondo il citato articolo 3
d.lgs. 39/1993 la firma è "sostituita dall'indicazione del nominativo del
soggetto procedente prodotta sul documento dal sistema automatizzato" e,
nel presente regolamento, tale sistema di sottoscrizione viene in definitiva
usato per documenti informatici che costituiscono copia di atti in forma
cartacea (e quindi sottoscritti con la firma autografa tradizionale) ovvero che
rappresentano provvedimenti di mera esecuzione di atti già redatti come
documenti informatici sottoscritti con la firma digitale.
Articolo 5.
Stessi principi (di cui all'articolo 4) sono
stabiliti per quanto riguarda il processo verbale dall'articolo 5, nel quale si disciplina anche l'ipotesi
dell'intervento del testimone.
Articolo 6.
Con l'articolo 6 si prevede che le comunicazioni con
biglietto di cancelleria (per i quali non è necessaria la sottoscrizione con la
firma digitale) e la notificazione degli atti (effettuate come documenti
informatici sottoscritti con firma digitale) possono essere eseguite per via
telematica, oltre che attraverso il sistema informatico civile, anche
all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario al certificatore della
firma digitale (cfr. successivo articolo 7). Nell'articolo in esame si
prevedono le modalità attraverso le quali l'ufficiale giudiziario può svolgere
l'attività di notificazione per via telematica ad integrazione dei principi già
applicabili di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513 (che recita testualmente: "1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende
inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all'indirizzo elettronico da
questi dichiarato. 2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di
ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni
del presente regolamento e alle regole tecniche di cui all'articolo 3, sono
opponibili ai terzi. 3. La trasmissione del documento informatico per via
telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla
notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.").
Nel comma 3 si prevede l'ipotesi in cui, per una qualsiasi ragione, l'ufficiale
giudiziario non sia in grado di procedere alla notificazione per via telematica
di un atto ricevuto come documento informatico. In tal caso egli procede alla
notifica nei modi tradizionali, consegnando la copia autenticata su supporto
cartaceo e il duplicato del documento informatico (su supporto elettronico
facilmente trasportabile), al fine di consentire al destinatario ogni verifica
sulla firma digitale apposta sul documento informatico medesimo.
Articolo 7.
Con l'articolo 6 si è prevista la possibilità di
notificazioni presso l'indirizzo elettronico; con la disciplina di cui
all'articolo 7 si introducono le modalità relative alla dichiarazione
dell'indirizzo elettronico. Per il difensore si farà riferimento a quello
comunicato dal medesimo al Consiglio dell'ordine e da quest'ultimo reso
disponibile agli uffici giudiziari e al pubblico; per gli esperti e gli
ausiliari del giudice l'indirizzo elettronico è quello comunicato dai medesimi
ai propri ordini professionali o all'albo dei consulenti presso il tribunale (comma
1 dell'articolo 7). Per tutti gli altri soggetti l'indirizzo elettronico valido
sarà quello dichiarato al certificatore della firma digitale (la figura del
certificatore della firma digitale è prevista dagli articoli 8, 9 e 17 del
d.P.R. n. 513 del 1997) al momento della richiesta di attivazione della
procedura informatica di certificazione della firma digitale medesima (comma 2
dell'articolo 7), sempre che il certificatore offra il servizio di rendere
disponibile nel certificato l'indirizzo elettronico. In altri termini il
soggetto che vorrà munirsi, per la propria attività, della firma digitale dovrà
accettare il fatto che all'indirizzo elettronico dichiarato a tal fine potranno
pervenire notificazioni di atti processuali pienamente efficaci e valide. Nel
comma 3 si prevede da un lato la possibilità di consultazione (anche in via
telematica) degli indirizzi elettronici da parte del pubblico - onde favorire
la notificazione telematica - e dall'altro il tempestivo aggiornamento di tali
indirizzi secondo quanto previsto dal decreto ministeriale.
Articolo 8.
Nel comma 1 dell'articolo 8 si stabilisce che
"la comunicazione e la notificazione si ha per eseguita alla data apposta
dal notificatore alla ricevuta di consegna mediante la procedura di validazione
temporale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 513. Per la comunicazione e la notificazione eseguite dalla cancelleria e
dall'ufficiale giudiziario la data riportata nella ricevuta di consegna tiene
luogo della suddetta procedura di validazione temporale." Con tale
disposizione si chiarisce, più nel dettaglio, il momento in cui la
comunicazione e la notificazione si ha per eseguita. Va premesso in generale
che i principi in materia sono quelli già stabiliti dall'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, come sopra
già integralmente richiamato, nonché quello di recente affermato dall'articolo
11, comma 1, della recente Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2000, sui servizi della società dell'informazione,
secondo cui "l'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le
parti cui sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi". In altri
termini non si richiede che il destinatario apra
(e cioè visualizzi) la posta elettronica, ma che il "gestore del
sistema di trasporto delle informazioni" (cfr. articolo 13, comma 2, del
d.P.R. 513/1997) renda accessibile
l'atto al destinatario, alla stessa stregua di quanto avviene con la posta
ordinaria pervenuta all'indirizzo fisico del destinatario. Nella specie sarà
sufficiente che l'e-mail (la posta
elettronica) raggiunga il gestore del servizio del destinatario e che, quindi,
il destinatario sia in grado di accedere a tale posta. Di ciò il suddetto gestore
rilascia immediata e automatica "ricevuta di consegna" (come definita
dall'articolo 1, comma 1, lettera i:
"il messaggio generato ed inviato automaticamente al mittente dal
gestore del sistema di trasporto delle informazioni del destinatario nel momento
in cui il messaggio inviato è reso disponibile al destinatario medesimo nella
sua casella di posta elettronica"). Su tale ricevuta di consegna il
notificatore dovrà quindi applicare la procedura di "validazione
temporale" che, secondo il decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513 e le successive regole tecniche al riguardo approvate con
D.P.C.M. 8 febbraio 1999 (Regole tecniche
per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la
riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai
sensi dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513) garantisce
l'attestazione di data e ora in termini di affidabilità e sicurezza. Onde
consentire eventuali controlli sul servizio automatico di segnalazione di
avvenuta ricezione del documento informatico, in caso di contestazione sulla
ricezione della posta elettronica, si stabilisce inoltre che i dati relativi
all'attestazione temporale siano conservati dal notificatore per un periodo non
inferiore a cinque anni. Naturalmente saranno adottate specifiche disposizioni
tecniche per assicurare l'integrità del relativo archivio.
Articoli 9, 10 e 11.
Costituzione in giudizio e deposito, nonché procura
alle liti e iscrizione a ruolo sono espressamente presi in considerazione
rispettivamente negli articoli in parola secondo i principi già sopra
richiamati.
Articoli 12 e 13.
Punto centrale del processo telematico è
l'istituzione del fascicolo informatico. La cancelleria procede alla formazione
informatica del fascicolo d'ufficio, contenente gli atti del processo come
documenti informatici ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando
siano stati depositati su supporto cartaceo. Secondo la previsione
dell'articolo 9 nel fascicolo informatico sono inseriti anche i documenti
probatori offerti in comunicazione o prodotti dalle parti o comunque acquisiti
al processo. Per i documenti probatori prodotti o comunque acquisiti su
supporto cartaceo l'inserimento nel fascicolo informatico delle relative copie
informatiche è effettuato dalla cancelleria, sempre che l'operazione non sia
eccessivamente onerosa (e la ricorrenza di tale ipotesi è disciplinata
dall'articolo 13, comma 4). In linea di massima quindi il fascicolo informatico
consentirà alle parti, al giudice e alla cancelleria la consultazione on line del fascicolo d'ufficio e di
quelli di parte. Come chiarito dall'articolo 13, comma 6, sarà comunque
possibile la consultazione anche nei locali della cancelleria attraverso
appositi videoterminali. Ciò garantisce l'accesso al fascicolo informatico
anche alla parte sprovvista di propri strumenti informatici, la quale
ovviamente potrà trarre copia cartacea dei documenti informatici secondo le
regole ordinarie. Al comma 3 dell'articolo 12 si chiarisce espressamente che le
disposizioni in esame si affiancano alle norme sulla formazione tradizionale
del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo. Nell'articolo 13 si dettano norme
integrative sulla formazione del fascicolo informatico (numerazione, indice,
possibilità di copia informatica, ripartizione dei fascicoli di parte,
possibilità di consultazione). Dopo la precisazione delle conclusioni il
responsabile della cancelleria appone al fascicolo informatico la firma
digitale (comma 7), rendendo indelebile il
fascicolo stesso, contenente tutte le acquisizioni probatorie.
Articolo 14.
Nell'articolo 14 si disciplina anche l'ipotesi di
produzione di atti su supporto informatico, ipotesi questa che dovrebbe essere
residuale tra la produzione tradizionale di atti su supporto cartaceo e la
produzione per via telematica di atti redatti come documenti informatici.
Articolo 15.
Con l'articolo 15 si prevede specificamente la
possibilità del deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio per
via telematica come documento informatico sottoscritto con firma digitale.
Anche gli allegati (documenti e osservazioni delle parti o la copia informatica
di questi ove gli originali sono stati prodotti su supporto cartaceo) possono
essere depositati con lo stesso mezzo, ma in tal caso gli originali sono
depositati dal consulente tecnico d'ufficio senza ritardo, in ogni caso prima
dell'udienza successiva alla scadenza del termine per il deposito della
relazione, onde consentire alle parti di prenderne visione. Così come previsto
per la nota di iscrizione a ruolo (articolo 11, comma 2) la relazione del consulente tecnico d'ufficio potrà essere redatta
su appositi modelli definiti con decreto ministeriale. Più in particolare per
la c.t.u. sarà il giudice a stabilire se essa dovrà essere redatta
conformemente ad appositi modelli, tenuto conto di un eventuale successivo
utilizzo dei dati contenuti nella consulenza tecnica d'ufficio (ad es. per
l'aggiornamento dei registri di cancelleria o per la creazione di un archivio)
.
Articoli 16 e 17.
Con gli articoli 16 e 17 si chiarisce che le norme
sulla redazione degli atti come documenti informatici e sulla trasmissione
degli stessi per via telematica si riferiscono anche a fascicoli e sentenze
relativi ad ogni stato e grado del processo. Saranno infine stabilite con decreto
ministeriale particolari regole e modalità, dirette ad assicurarne l'integrità,
l'autenticità e la riservatezza dei dati trasmessi.
Articolo 18.
Come suggerito nel parere del Consiglio di Stato, su
proposta del Dipartimento della funzione pubblica è stata prevista l'estensione
delle disposizioni regolamentari ad altri procedimenti.
Articolo 19.
La norma regola l'operatività delle disposizioni
regolamentari e il termine per l'adozione dei decreti sulle regole
tecnico-operative.
RELAZIONE TECNICO -
NORMATIVA
Il presente regolamento viene ad integrare, per
quanto attiene al processo civile, il quadro normativo già delineato dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 513 (Regolamento recante criteri e
modalità per la formazione e la trasmissione di documenti con strumenti
informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15
marzo 1997, n. 59), in modo da rendere concreta e funzionale l'applicazione
di principi già affermati e vigenti nell'ordinamento giuridico (cfr. ad es. articoli
4 e 5 del citato d.P.R. 513 del 1997, sul principio secondo cui il documento
informativo soddisfa il requisito legale della forma scritta e sull'efficacia
probatoria del documento informatico). La conformità alla Costituzione si
evince dal fatto che la materia in questione è stata già oggetto di
delegificazione a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 15, comma 2,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del successivo regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. Sotto
l'aspetto strettamente processuale non v'è alcuna interferenza con la
disciplina comunitaria sia perché il presente regolamento non detta norme
modificative delle disposizioni sostanziali processuali (adempimenti, termini,
contenuto di atti, produzioni ecc.), bensì solo norme strumentali sull'uso di
strumenti informatici e telematici nel processo che si affiancheranno alle
modalità ordinarie (su sopporto "cartaceo"); sia perché non v'è al
momento alcuna disciplina comunitaria in tale specifico settore. In ogni caso
in tema di notificazione il presente regolamento appare in linea con il
principio generale di recente affermato dall'articolo 11, comma 1, della
recente Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8
giugno 2000, sui servizi della società dell'informazione, secondo cui
"l'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti cui sono
indirizzati hanno la possibilità di accedervi". Sotto lo specifico profilo
dei rapporti tra la firma digitale e la firma elettronica come disciplinata
dalla Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche,
eventuali aggiustamenti e modifiche potranno essere apportate in sede di recepimento
della direttiva stessa e riguarderanno l'istituto della firma digitale come
disciplinato dal d.P.R. 513 del 1997, al quale il presente regolamento rinvia.
In ogni caso si richiama fin d'ora l'articolo 3, comma 7, della citata
direttiva 1999/93/CE che consente deroghe ed eccezioni sull'uso delle firma
elettroniche in particolari settori pubblici (come potrebbe essere, se del
caso, il settore del processo civile, - cfr. art. 3, comma 7: "Gli Stati membri possono assoggettare
l'uso delle firme elettroniche nel settore pubblico ad eventuali requisiti
supplementari. Tali requisiti debbono essere obiettivi, trasparenti,
proporzionati e non discriminatori e riguardare unicamente le caratteristiche
specifiche dell'uso di cui trattasi. Tali requisiti non possono rappresentare
un ostacolo ai servizi transfrontalieri per i cittadini"). Non
emergono profili concernenti il rispetto di competenze delle regioni e delle
autonomie locali. Ai fini della valutazione dell'impatto della presente
regolamentazione può rilevarsi che l'uso degli strumenti informatici e
telematici nell'ambito del processo civile potrà agevolare, in termini di
rapidità e risparmio di energie materiali e personali, la funzionalità del
sistema processuale in molte fasi (ad es. consultazione di atti, comunicazione
e notificazione di atti, trasmissione del fascicolo) con evidenti e diretti
vantaggi per il personale dell'Amministrazione della giustizia, per gli
avvocati e per tutti i cittadini.