INTERRUZIONE DELLO STATO DI SEPARAZIONE TRA I CONIUGI - TRANSITORIO RIAVVICINAMENTO, ANCHE CON BREVE RIPRESA DELLA CONVIVENZA - IRRILEVANZA, IN ASSENZA DELLA RICOSTITUZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

( Cassazione - Sezione Prima Civile - Sent. n. 1227/2000 - Presidente M. Corda - Relatore F. Felicetti )

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L.N.R., in data 20 dicembre 1993 chiedeva al Tribunale di Roma di pronunciare la cassazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con C.L.P., in data 1 dicembre 1973, con regime di comunione dei beni, dal quale erano nate le figlie (omissis), il 2 maggio 1995, e (omissis), il 2 gennaio 1977.

Deduceva che essi si erano separati consensualmente in data 11 aprile 1991, che le figlie erano state affidate alla madre, alla quale era stata assegnata la casa coniugale e un contributo per il loro mantenimento di lire cinque milioni mensili complessive. Dichiarava di revocare l'impegno preso in sede di separazione di non chiedere lo scioglimento della comunione legale sulla casa coniugale e chiedeva che venisse disposto che ciascuno dei coniugi provvedesse al proprio mantenimento, con conferma dell'affidamento delle figlie alla madre.

La convenuta si costituiva opponendosi alla domanda. Deduceva che nel 1993 era intervenuta riconciliazione fra i coniugi, cosicché mancavano le condizioni per il suo accoglimento. In via subordinata chiedeva un assegno divorzile di lire otto milioni mensili ed un contributo al mantenimento delle figlie di lire dieci milioni mensili.

Il Tribunale di Roma, con sentenza 24 febbraio 1997, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnava alla L.P. la casa coniugale di Via Panama, n. 48, in Roma, ponendo a carico del N.R. un assegno divorzile di lire sei milioni mensili, con decorrenza dall'1 luglio 1997 e rivalutazione annuale, nonché un assegno per il mantenimento di ciascuna figlia - essendo entrambe maggiorenni ma non autosufficienti - di lire cinque milioni mensili, parimenti con la stessa decorrenza e rivalutazione.

Avverso la sentenza il N.R. proponeva appello, contestando nell'an e nel quantum le statuizioni del Tribunale in ordine all'assegno divorzile e nel quantum la misura dell'assegno stabilito per il concorso al mantenimento delle figlie. Chiedeva - ottenendola parzialmente - la sospensione in limine della esecutorietà della sentenza impugnata.

La L.P. si costituiva chiedendo la reiezione del gravame e proponendo appello incidentale, con il quale insisteva per il rigetto della domanda di divorzio e domandava che l'assegno divorzile, in caso contrario, fosse quantificato nella misura di lire otto milioni mensili.

La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 16 luglio 1998, confermava la sentenza impugnata quanto alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, riformandola rideterminando l'assegno divorzile nella misura di lire due milioni mensili, con decorrenza dall'1 maggio 1997 e rivalutazione dall'1 maggio 1998, nonché l'assegno per il concorso al mantenimento delle due figlie nella misura di lire sette milioni mensili complessive.

Avverso tale sentenza, notificatale il 15 settembre 1998, la L.P. ha proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato il 13 novembre 1998, formulando due motivi di gravame. Il N.R. residente con controricorso notificato il 18 dicembre 1998 e due motivi di ricorso incidentale. La L.P. ha anche depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., avendo ad oggetto la medesima sentenza, per essere decisi unitariamente.

2. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, n. 1, lett. b) della legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni, nonché dell'art. 184 c.p.c., in correlazione al mancato espletamento di una prova testimoniale relativa alla dedotta riconciliazione fra i coniugi nel 1993, con la conseguente mancanza delle condizioni di legge per la pronuncia del divorzio.

Si deduce specificamente al riguardo che il N.R., dopo due anni dalla separazione consensuale, avvenuta il 20 maggio 1993, essendo stato posto agli arresti domiciliari in correlazione ad un processo penale instaurato nei suoi confronti, era rientrato nell'abitazione coniugale di via Panama n. 22, ricostituendo la comunione spirituale e materiale con la moglie. In proposito si lamenta che ad essa ricorrente non fosse stato consentito di provare adeguatamente i fatti dedotti sul punto, malgrado l'ammissione della prova per testi, essendo stata la causa ritenuta matura per la decisione quando al riguardo era stato ascoltato solo uno dei tre testi indicati da essa ricorrente, mentre erano stati ascoltati tutti i testi di controparte. Si deduce che la superfluità del prosieguo dell'incombente non poteva essere ravvisata nella ritenuta acquisizione della prova sulla base delle testimonianze della controparte.

Il motivo è inammissibile per quanto attiene alla dedotta violazione dell'art. 184 c.p.c. in relazione alla mancata audizione di tutti i testi indicati dalla ricorrente, avendo la Corte di appello argomentatamente affermato nella sentenza la ininfluenza della prova in oggetto e non avendo la ricorrente censurato specificamente la sentenza sul punto, omettendo anche di indicare nel ricorso il capitolo di prova dedotto, così da rendere comunque impossibile a questa Corte ogni riscontro al riguardo.

Il motivo è infondato quanto alle rimanenti censure.

Come esattamente ha rilevato la Corte di appello, affinché lo stato di separazione tra i coniugi possa ritenersi interrotto per effetto della riconciliazione, con conseguenze preclusive della successiva domanda di divorzio, non è sufficiente un semplice e transitorio riavvicinamento fra i coniugi, anche con la eventuale ripresa della convivenza e dei rapporti sessuali, essendo necessaria a tal fine la ricostituzione del nucleo familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali, con il fine di ridare vita al vincolo coniugale (Cass. 9 maggio 1997, n. 4056; 26 novembre 1996, n. 10465; 26 novembre 1993, n. 11722; 30 marzo 1987, n. 3053).

La Corte di appello - alla quale, in quanto giudice del merito, era demandato tale accertamento, censurabile in questa sede solo sotto il profilo del vizio motivazionale - ha accertato in proposito che il preteso ravvicinamento fra i coniugi, secondo la stessa ammissione dell'odierna ricorrente in sede di interrogatorio libero, durò appena dieci giorni, durante lo stato di detenzione domiciliare del marito, cosicché non può ritenersi, in relazione alla particolarità dell'evento che ne fu causa ed alla sua durata, che abbia dato luogo ad una stabile ricostituzione di duraturi rapporti familiari.

Trattasi di motivazione logica, correlata ad un esatto principio di diritto, che rende infondato il motivo.

3. Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, n. 6, della legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni, 147 e 148 cod. civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla quantificazione dell'assegno di divorzio e di quello per il mantenimento delle figlie.

Si deduce specificamente al riguardo che la sentenza impugnata, dopo avere affermato che il N.R. non aveva dato alcuna prova del peggioramento delle proprie condizioni economiche a seguito delle vicende giudiziarie penali nelle quali era stato coinvolto, aveva ritenuto sostanzialmente invariata la sua preesistente situazione economica, riputando equo un contributo di lire sette milioni mensili per il mantenimento delle figlie e un assegno divorzile di due milioni, senza tenere conto che, secondo quanto risulterebbe "da documenti ufficiali versati in atti", dalle su dette vicende giudiziarie erano risultate intermediazioni finanziarie per centinaia di miliardi, dalle quali il N.R. aveva ricavato cospicui vantaggi economici.

Si deduce altresì che la stessa Corte aveva ravvisato una sproporzione economica fra i redditi immobiliari delle parti, ammontando a lire 20.000.000 annue quelli della ricorrente e a lire 100.000.000 quelli del N.R., cosicché immotivatamente e contraddittoriamente l'assegno complessivo per le figlie sarebbe stato aumentato, rispetto a quello stabilito in sede di separazione, da lire 5.500.000 mila a sole lire 7.000.000, nonostante l'aumento delle loro esigenze in relazione alla età, e quello divorzile quantificato in sole lire 2.000.000, senza tenere conto del contributo personale dato dalla ricorrente alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, così liquidandosi una somma complessivamente inidonea a consentire il mantenimento dell'alto tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, quale emerso dall'istruttoria.

Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni, dell'art. 2729 cod. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo.

Si deduce specificamente al riguardo che la Corte di appello ha ritenuto che l'assegno di mantenimento per la prole ha identica natura in sede di separazione e di divorzio, ed ha affermato di volersi attenere alle condizioni stabilite in sede di separazione, non essendo peggiorata la situazione economica del N.. Ne deriverebbe che l'aumento dell'assegno a lire 7.000.000 sarebbe genericamente e insufficientemente motivato con le generiche crescenti esigenze delle figlie, mentre dalle dichiarazioni dei redditi del N. risulta una diminuzione dei suoi redditi, che non può essere validamente contraddetto dal suo trasferimento all'estero, che non dimostra la ripresa da parte sua di un'attività lavorativa.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970 e dell'art. 2729 cod. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo.

Si deduce specificamente al riguardo che la Corte di appello ha liquidato un assegno divorzile in favore dell'ex moglie nella misura di lire 2.000.000 mensili traendo elementi di valutazione sulla situazione economia dei coniugi dagli accordi presi in sede di separazione; dall'affermazione che entrambi possono contare su redditi non risultanti dalle rispettive dichiarazioni; dalla sproporzione in favore del N. da queste risultanti quanto ai redditi da fabbricati; dai presunti redditi da intermediazione immobiliare e finanziaria da lui svolta; dal tenore di vita elevato tenuto durante il matrimonio, nonché dall'affermazione che la situazione economica della L.P. non le consentirebbe di mantenere tale tenore pur essendo "più che buona". Ne deriverebbe una contraddizione e un contrasto con i principi che regolano l'attribuzione dell'assegno di divorzio, che presuppone la inidoneità economica del coniuge richiedente a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, che doveva ritenersi esclusa dal riconoscimento della "più che buona" situazione economica della L.P..

4. Venendo contestualmente all'esame del secondo motivo del ricorso principale e dei due motivi del ricorso incidentale, aventi ad oggetto sotto opposti profili gli assegni per il coniuge e le figlie, va osservato quanto segue.

La Corte di appello, quanto alla determinazione dell'assegno per il mantenimento delle figlie - dopo avere considerato che la cessazione del vincolo matrimoniale non incide in alcun modo sugli obblighi di mantenimento dei figli da parte dei genitori - è partita dalla constatazione che detto assegno fu fissato, nel 1991, in sede di separazione consensuale, in lire 5.000.000 mensili complessive.

Ha quindi osservato che il N.R. non ha offerto alcuna prova circa un deterioramento, da quell'epoca, delle sue condizioni economiche, nonostante il suo coinvolgimento in processi penali, nulla potendosi rilevare al riguardo dalle denunce dei redditi, che non offrono alcuna indicazione sui suoi redditi di lavoro, ma denotano una invariata consistenza del suo patrimonio immobiliare. Ha ancora osservato che detto assegno, al momento della domanda di divorzio, ammontava ad oltre lire 6.000.000 mensili, in conseguenza della sua intervenuta rivalutazione monetaria.

Ha quindi ritenuto congruo aumentarlo a lire 7.000.000 mensili tenuto conto delle accresciute esigenze delle figlie in relazione all'età.

Quanto all'assegno di divorzio in favore della ex moglie, la Corte di appello ha osservato che esso va determinato in base a criteri autonomi e diversi rispetto all'assegno di separazione, precisando che trova il suo presupposto, ai sensi dell'art. 5 della legge sul divorzio, non nella mancanza dell'autosufficienza economica del coniuge, ma nella insufficienza dei suoi mezzi personali ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio.

La Corte di merito ha osservato che gli accordi raggiunti fra i coniugi in sede di separazione possono offrire elementi di valutazione anche in sede di divorzio, ma non vincolano in alcun modo le statuizioni da adottarsi in tale sede, con la conseguente non preclusività a tal fine della dichiarazione della L.P., resa in quella sede, di essere autosufficiente, per di più correlata all'accordo sul versamento da parte del marito di 800.000.000 in relazione alla definizione di comuni interessi e pendenze patrimoniali.

La Corte, fatte queste premesse, ha ritenuto che la condizione economica delle parti non potesse ritenersi paritaria in quanto, "anche a volersi tenere conto del carattere esclusivamente indicativo delle dichiarazioni dei redditi allegate (che in sostanza riportano quasi esclusivamente i redditi dei terreni e dei fabbricati) ed a voler ritenere quindi che anche la L.P. (analogamente al N.) possa contare su redditi o liquidità ivi non evidenziate", da tale documentazione emerge una sproporzione nella situazione economica delle parti, anche sotto il profilo delle sole proprietà immobiliari, essendo l'imponibile dei redditi dei fabbricati di circa 20.000.000 per la L.P. e di circa lire 100.000.000 per il N..

Sulla base di tale sproporzione, tenuto conto dell'elevato tenore di vita familiare goduto durante il matrimonio, la Corte di appello ha ritenuto sussistente il diritto della L.P. all'assegno divorzile, non essendo essa in grado con i suoi mezzi di mantenere, dopo il divorzio, un analogo tenore di vita, nonostante la sua situazione economica "più che buona'' anche se non sufficiente a consentirle il su detto tenore di vita. Ha quindi quantificato l'assegno in lire 2.000.000 mensili, in correlazione con il contributo dato alla conduzione della vita familiare, alla durata del matrimonio e alle ragioni della decisione.

Di fronte a tale contesto motivazionale, va precisato che in questa sede, oltre a censure di diritto che debbono essere formulate in modo specifico in relazione alle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata possono essere dedotti unicamente vizi motivazionali con i quali si evidenzi, in modo parimenti specifico, la mancanza, l'insufficienza o la incoerenza della motivazione della sentenza impugnata su specifici punti, ma non possono essere censurate le valutazioni delle prove e quelle di merito in essa compiute, esulando dalle competenze istituzionali di questa Corte il riesame di esse.

Sulla base di tali principi il secondo motivo del ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, avendo la Corte di appello enunciato i criteri in base ai quali l'assegno di mantenimento per le figlie e quello di divorzio per l'ex moglie doveva essere liquidato, senza che nel motivo detti criteri siano stati contestati in diritto con specifiche doglianze, mentre le censure motivazionali prospettate si fondano su generiche e imprecisate risultanze istruttorie non esaminate relative a redditi da intermediazione finanziaria del N.R., e si risolvono in censure del merito delle valutazioni compiute dalla Corte di appello nella determinazione, sulla base degli elementi di prova ritenuti acquisiti, dei su detti assegni.

Inammissibile è anche il primo motivo del ricorso incidentale, deducendosi con esso violazioni di legge senza alcuna specificazione delle relative doglianze, nonché lamentandosi vizi motivazionali consistenti essenzialmente nel non avere ritenuto che il trasferimento del ricorrente all'estero implicasse il venir meno dei suoi redditi lavorativi e nell'avere ritenuto che il permanere della situazione reddituale del ricorrente, esistente al momento della separazione, in correlazione con le maggiori esigenze legate al crescere delle figlie potesse implicare un aumento dell'assegno per il loro mantenimento di lire settecentomila mensili.

Trattasi, infatti, di un motivo in relazione al primo profilo privo di specificità, e in relazione al secondo risolventesi in una censura non ammissibile della valutazione del materiale probatorio compiuto dalla Corte di appello e delle conseguenti determinazioni di merito in ordine alla misura dell'assegno liquidato.

Infondato è, infine, il secondo motivo del ricorso incidentale, impostato essenzialmente sulla considerazione che, avendo la Corte di appello ritenuto che la ex moglie del ricorrente ha una situazione economica personale "più che buona", non le spetterebbe alcun assegno di divorzio, presupponendo tale assegno la mancanza di mezzi adeguati a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio. La Corte di appello, infatti, come sopra si è visto, ha espressamente motivato al riguardo, spiegando che la "più che buona" situazione economica della L.P. non è comunque tale da consentirle di mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati, compensandosi le spese fra le parti in relazione alla reciproca soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte di cassazione riuniti i ricorsi li rigetta. Compensa le spese.