CONVIVENZA
MORE UXORIO - INCIDENZA SUL DIRITTO ALL'ASSEGNO DIVORZILE
( Cassazione -
Sezione Prima Civile - Sent. n. 7328/2000 - Presidente G. Olla - Relatore F.
Felicetti )
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
E. S., con ricorso
al Tribunale di Grosseto in data 8 settembre 1994 chiedeva che fosse pronunciato
lo scioglimento del matrimonio da lui con tratto il 22 giugno 1985 con C. P.. Nel
contraddittorio fra le parti la domanda veniva accolta, attribuendosi alla C.
un assegno divorzile di lire 200.000 mensili. L'E. proponeva appello avverso
tale ultima statuizione, negando il diritto della C. all'assegno divorzile.
La C. proponeva appello incidentale, chiedendo che l'assegno fosse quantificato
in misura maggiore. La Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il
6 giugno 1998, rigettava l'appello principale e dichiarava inammissibile quello
incidentale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte
l'E., con atto notificato alla C. il 5 gennaio 1999, formulando due motivi di
gravame. La parte intimata non ha controdedotto.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
1 Con il primo
motivo di ricorso si denuncia 1'omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia. Si deduce al riguardo che
nella sentenza impugnata si afferma che la convivenza more uxorio dell'ex
moglie con altro uomo non può essere parificata al vincolo matrimoniale al fine
della cessazione del diritto all'assegno divorzile. Si deduce che, peraltro, in
caso di convivenza more uxorio l'obbligo di mantenimento dell'ex marito viene
meno quando in concreto e secondo le specifiche circostanze - fra le quali
assumono rilievo la durata della convivenza, la procreazione di figli e il
tenore di vita goduto - il nuovo rapporto abbia caratteristiche tali da fare
ragionevolmente ritenere che l'ex moglie non si trovi più in quella situazione
di bisogno tale da giustificare un assegno da parte dell'ex coniuge. Sulla base
di tale premessa si lamenta che la sentenza impugnata abbia fatto solo un
fugace accenno la nascita di un figlio, abbia ignorato la durata della
convivenza more uxorio, nel caso di specie protraentesi da sette anni, e
cioè per un periodo superiore alla durata del matrimonio, abbia ignorato la
nascita di un secondo figlio, ancorché deceduto, nonché il tenore di vita della
ex moglie, che avrebbe cambiato nel corso dl tre anni, tre automobili. Si
lamenta, infine, che lo stato di bisogno della ex moglie sia stato desunto
dalla mancata ottemperanza all'obbligo di produrre il mod. 101 o 740. Con il
secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della
legge n. 898 del 1970, come modificato dalla legge n. 74 del 1987. In proposito
si deduce che l'interpretazione implicitamente data dalla sentenza impugnata a
detto art. 5, secondo la quale soltanto le nuove nozze farebbero venire meno
l'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile, "sarebbe un'interpretazione
socialmente negativa e contraria ai principi costituzionali di cui agli artt.
29 e 31 della Costituzione, in quanto anziché favorire la regolarizzazione
delle unioni di fatto mediante il matrimonio" scoraggia sotto il profilo
economico tale regolarizzazione. 2 Il secondo motivo, attenendo alla
identificazione della regola juris da applicarsi alla fattispecie, ha carattere
preliminare rispetto al primo e va pertanto esaminato per primo. La sentenza
impugnata, pronunciandosi in materia di assegno di divorzio, in relazione ad
una fattispecie in cui il coniuge che lo richiedeva aveva instaurato una
convivenza more uxorio, ha confermato il principio stabilito dal Tribunale,
secondo il quale tale convivenza, mancando del carattere di stabilità propria
del vincolo coniugale, non può dare luogo ad una esclusione dell'assegno di
divorzio, ma solo ad una sua riduzione. Questa Corte ha già avuto modo di affermare
in proposito il diverso principio secondo il quale, la convivenza more
uxorio, ove abbia carattere di stabilità e dia luogo, nei confronti del coniuge
richiedente l'assegno di divorzio a prestazioni di assistenza economica di tipo
familiare da parte del convivente, può spiegare rilievo, a seconda dei casi,
sia sul diritto, sia sulla misura dell'assegno di divorzio (Cass. 5 giugno
1997, n. 5024; 27 marzo 1993, n. 3720). Più di recente tale principio è stato
parimenti affermato anche in materia di assegno di separazione (Cass. 4 aprile
1999, n. 3503). Al riguardo va considerato che, secondo il consolidato
orientamento interpretativo di questa Corte, condiviso da questo collegio,
l'assegno di divorzio in favore del coniuge, previsto e regolato dall'art. 5
della legge n. 898 del 1970, nel testo di cui all'art. 10 della legge n. 74 del
1987, ha carattere assistenziale e trova il suo presupposto nell'inedeguatezza
dei mezzi economici dell'ex coniuge richiedente a consentirgli di mantenere un
tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Esso,
infatti, ha lo scopo di porre rimedio al deterioramento, in dipendenza del
divorzio, delle precedenti condizioni economiche, della pronunzia di divorzio
(Cass. SS. UU. 29 novembre 1990, n. 11492; Cass 3 luglio 1997, n. 5986; 26
giugno 1997, n. 5720). In tale ottica va tenuto conto, al fine di valutare il
deterioramento delle condizioni economiche del coniuge richiedente l'assegno,
della sua situazione economica al momento del divorzio, la quale non è determinata
solo dai suoi redditi di lavoro o derivanti da cespiti patrimoniali, ma anche
da qualunque altro introito avente carattere di stabilità, quali sono anche le
attribuzioni patrimoniali del convivente more uxorio, le quali pertanto possono
condurre, a seconda della loro misura, a ridurre o ad escludere del tutto il
diritto all'assegno. Vero è che l'art. 5, comma 10, della legge n. 398 del 1970
ricollega la cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di divorzio
al nuovo matrimonio del titolare dell'assegno, ma tale disposizione va
interpretata nel senso che le nuove nozze fanno venire meno ex se il diritto all'assegno
di divorzio, a prescindere dalla nuova situazione economica dell'avente
diritto. Invece l'instaurazione di una convivenza more uxorio - da intendersi
come convivenza di fatto volta a porre in essere una situazione di tipo
familiare, ancorché senza vincolo matrimoniale - di per sé non incide sul
diritto all'assegno di divorzio, ma può incidervi ove si accerti che in conseguenza
di essa venga meno o si riduca (e solo finché venga meno o si riduca) la
necessità dell'assegno ai fini della conservazione di un tenore di vita analogo
a quello goduto durante il matrimonio. Ne deriva che il secondo motivo va
accolto nei sensi anzi detti -restando assorbito il primo - e la sentenza va
cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze che farà
applicazione del su detto principio di diritto, provvedendo anche sulle spese
del giudizio di cassazione.
PER
QUESTI MOTIVI
La Corte di
cassazione
Accoglie il
secondo motivo del ricorso. Dichiara assorbito il primo. Cassa la sentenza
impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di appello
di Firenze.