TUTELA
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - NOZIONE DI ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
( Cassazione -
Sezione Prima Civile - Sent. n. 6368/2000 - Presidente P. Senofonte -
Relatore G.M. Berruti )
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
La (omissis)
con atto del dicembre 1993 conveniva davanti alla corte d'appello di Cagliari
la (omissis) ed il Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Chiedeva
che venisse accertata, anche eventualmente previa disapplicazione dell'atto
della predetta P.A. che aveva consentito a (omissis) di assumere la
gestione dell'Aeroporto Costa Smeralda Olbia, che quest'ultima società, mediante
un comportamento integrante abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 3
della legge n.287 del 1990, l'aveva estromessa dal mercato dei servizi di
handling del predetto aeroporto. Chiedeva pertanto la condanna di (omissis)
a risarcire tutti i danni prodotti, e comunque, in particolare quanto al
mancato ricavo dei proventi che le sarebbero spettati dalla esecuzione di un contratto
con il Naval Support Office, quantificati in L.3.280.631.000. Domandava pure
che alle convenute, anche allo scopo di dare esecuzione ad un provvedimento a
suo tempo emesso dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, fosse
imposto di assicurare per il futuro la massima concorrenza nella prestazione
dei servizi di handling. Secondo l'attrice infatti (omissis) dal marzo
1989 aveva iniziato ad applicare aumenti di tariffa indiscriminati sia per le
royalties che le erano dovute e sia per il canone di un box ad essa locato.
Inoltre all'approssimarsi della scadenza contrattuale del 30 settembre 1991
aveva iniziato a diffondere la notizia per la quale tutti i servizi fino a quel
momento affidati ad (omissis) potevano essere effettuati solo da essa
medesima. Il Naval Service pertanto aveva comunicato che a seguito di tale
intervenuta circostanza si era determinato a rivolgersi per il futuro a (omissis).
Sosteneva quindi di aver rivolto una denuncia alla predetta Autorità Garante
della Concorrenza, la quale aveva inviato una nota al ministero oggi
resistente, per significare la necessità di consentire la concorrenza nei
servizi di handling. (omissis) si costituiva e resisteva, rilevando che
il suo comportamento era stato sempre legittimo e comunque che a decorrere
dalla data del 1° marzo 1989 essa era divenuta concessionaria esclusiva della
gestione dello scalo con provvedimento amministrativo mai impugnato. Sollevava
anche talune questioni di giurisdizione. Resisteva anche il Ministero dei
Trasporti e della Navigazione precisando in particolare che (omissis)aveva
ottenuto a suo tempo in concessione un locale situato nell'aeroporto adibito ad
ufficio per l'assistenza ai militari Nato fino al 1988, e che dal 1989 si era
deciso di affidare a (omissis) la concessione per la gestione dell'aeroporto e
dei relativi servizi portuali. Pertanto, a dire della amministrazione, fino al
1992 (omissis) era stata subconcessionaria di (omissis) ai sensi
degli artt. 694 e 38 cod. nav.. La Corte di Cagliari respingeva tutte le
domande di (omissis). La sentenza impugnata, per ciò che ancora rileva,
superate le questioni di giurisdizione con statuizioni non impugnate, riteneva
di ravvisare la posizione dominante ai sensi dell'art. 3 della legge n.287 del
1990 nella attività di gestione dell'aeroporto. Riteneva che tale posizione era
antecedente alla concessione amministrativa di cui si è detto, ma che essa non
aveva dato luogo ad abuso lesivo delle regole della concorrenza. In particolare
negava che l'aumento delle tariffe avesse avuto carattere discriminatorio e rilevava
che non era stata data la prova del suo carattere arbitrario ovvero illecito. Contro
questa sentenza ricorre in cassazione con cinque motivi (omissis). Resistono
con distinti controricorsi (omissis) ed il Ministero dei Trasporti e
della Navigazione. (omissis) ha depositato memoria.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Con il primo
motivo di ricorso (omissis) lamenta la violazione e la falsa
applicazione degli artt. 3 ed 8 della legge n.287 del 1393, nonché la
motivazione omessa e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia.
Sostiene che la corte merito non ha proceduto all'accertamento, preliminare
alla affermazione o alla negazione dell'illecito in parola, del mercato
rilevante dentro il quale esaminare la condotta accusata. La sentenza impugnata,
a suo dire, in modo astratto cenna a tale presupposto dell'illecito, tuttavia
poi, equivocando sulla domanda, finisce con il considerare quale mercato
rilevante nella specie la gestione dell'aeroporto, mentre essa attrice aveva lamentato
l'abusività del comportamento di (omissis) con riferimento all'handling
soltanto, ed addirittura ad attività che si svolgevano fuori dell'aeroporto e
quindi fuori della gestione del medesimo e della dominanza considerata.
Sostiene che l'errore è ancora più vistoso, dal momento che la sentenza
impugnata ha connesso la posizione dominante nella gestione non già alla qualità
di concessionario ma al fatto in se stesso, anche antecedente la concessione.
Pertanto, per escludere l'illecito avrebbe dovuto escludere in (omissis) l'intento
di esportare la propria posizione di monopolista di fatto della gestione al
settore contiguo dei servizi diversi dalla gestione, costituito dall'handling. Il
collegio, considerato che il ricorso a partire dalla doglianza in esame, imputa
alla sentenza cagliaritana di non avere compreso la logica del divieto della
attività abusiva in parola, ritiene opportuno precisarne i limiti ed il
contenuto, anche in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte Suprema. La
legge n.287 del 1990 all'art. 3 vieta l'abuso "da parte di una o più imprese
di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte
rilevante, ..". La norma prosegue indicando alcuni i comportamenti
"inoltre" vietati. La dottrina, come è noto, ha avuto modo di criticare
energicamente la formula della legge la ! quale utilizzando le espressioni
"inoltre" ed "in particolare" avrebbe dato prova del
pressapochismo italiano. Al di là di tali considerazioni può convenirsi con
l'opinione dominante che considera esemplificativa, ovvero indicativa di tipi
di comportamento vietato, l'elencazione dell'art. 8. Ausilio maggiore all'interprete
viene dall'art. 6, nel quale la legge, nel disciplinare le operazioni di
concentrazione soggette a comunicazione alla Autorità Garante ai sensi
dell'art. 16 stabilisce che l'Autorità stessa deve verificare se esse
comportano "la costituzione o il rafforzamento da una posizione dominante
sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e
durevole la concorrenza". Infine il comando di cui all'ultima parte
dell'art. 1 della legge, che impone all'interprete di tener conto dei principi
dell'ordinamento delle comunità europee consente di utilizzare una esperienza
che ha chiarito la nozione e l'ambito di ricerca della posizione dominante e
del suo abuso. La norma dell'art. 3 non ha, come sarebbe se si seguisse il ragionamento
del ricorrente nel concreto della vicenda, la funzione di impedire la conquista
di una posizione dominante ovvero di una posizione di monopolio (obiettivo
questo, se mai, delle norme che disciplinano le concentrazioni), ma piuttosto
di impedire che esse, una volta raggiunte, tolgano competibilità al mercato,
ledendo la sua essenziale struttura concorrenziale e quindi il diritto degli
altri imprenditori a competere con il dominante. Pertanto, poiché, di fatto,
interesse della impresa che ha raggiunto una posizione dominante è quello di
conservarla, essa potrà cercare di impedire l'ingresso nel mercato a chi voglia
entrarvi, ovvero estromettere le altre imprese non dominanti, per rafforzare la
propria posizione fino a raggiungere un assoluto monopolio. Se ciò avviene
mediante un comportamento oggettivo che limita ex ante la libertà di movimento
nel mercato del concorrente, si ha abuso. Conclusivamente, la posizione
dominante è abusiva quando viene esercitata per ostacolare la effettiva concorrenza.
Ed è di tutta evidenza che è la ricerca della concorrenza virtuale, ovvero
quella che sarebbe rimasta se la posizione dominante non fosse stata esercitata
nel modo che si pretende abusivo, per non risultare astratta deve
preliminarmente, come sostiene il ricorrente, definire il mercato di
riferimento. Il che vuol dire, come si è chiarito anche da parte della giurisprudenza
di merito, della; sua estensione geografica e della area di sostituibilità dei
prodotti e dei servizi in questione, cosicché su tale sostituibilità da part
del mercato il comportamento del dominante può essere esaminato nei suoi
effetti. La Corte di Cagliari muove puntualmente da tali presupposti. Essa ha
ritenuto che mercato rilevante per la identificazione dell'abuso preteso è
quello della gestione dell'aeroporto. In tal modo ha tenuto conto anzitutto
della copiosa giurisprudenza comunitaria, originata nell'esame della materia
portuale, che considera ogni singolo scalo un mercato, e talvolta, attesa la
competenza della corte CEE, di rilevanza comunitaria. Dunque, per quanto
attiene alla questione in controversia, va premesso che un aeroporto costituisce
mercato a sé dentro il quale è possibile individuare posizioni dominanti (cfr.
corte CEE 12 febb. 1998, c 136.96). La Corte di merito peraltro, così
ragionando, ha aderito alla impostazione che l'attrice (omissis) ha dato
alla causa sin dal suo primo atto. Questa infatti ha connesso l'effetto dei
preteso abuso, ovvero la perdita dei contratti di handling alla
posizione che (omissis) ricopriva nella gestione dell'aeroporto. La
domanda di (omissis) allega a fondamento della sua ricostruzione una
serie di comportamenti, tra i quali quelli tariffari,(su' cui contenuto si dirà
esaminando i restanti motivi), intrinseci della gestione dell'aeroporto e
dunque della posizione del gestore. Con tutta evidenza pertanto è la domanda di
(omissis) che ha allegato un abuso della posizione dominante di gestore
dell'aeroporto, in direzione di altre attività, diverse ma contigue alla
gestione suddetta. Consegue che la doglianza di fraintendimento della domanda è
infondata e che l'avere considerato la dominanza in questione come riferentesi
alla gestione dell'aeroporto è stata operazione logica del tutto legittima da
parte del giudice del merito. Tutto ciò premesso, la sentenza impugnata ha
individuato anch'essa la posizione dominante di (omissis), addirittura antecedente
la concessione di gestione, ma ha escluso che essa abbia portato ad abusi nei
confronti di (omissis) quanto, si badi, all'handling esercitato
fuori del sedime portuale. Va precisato che sotto la denominazione di handling
si suole individuare una congerie di attività di assistenza accessoria
all'atterraggio, alla sosta ed alla partenza dell'aereo e del suo carico.
All'interno di tale categoria si distingue la attività in rampa da quella fuori
rampa, cosiddetta land side, e quindi ancora si individua come handling,
secondo alcuni costituente una sorta di sottomercato, tutta la complessa
gestione di servizi che per loro natura si svolgono fuori dello scalo e
riguardano anche lo spostamento di persone e bagagli. Tuttavia, quale che sia
il valore e la utilità economica di tali definizioni, il dato che interessa le
regole antitrust è la possibilità che il gestore dell'aeroporto, cioè a dire
colui che comunque è detentore di una posizione di monopolio su uno specifico
servizio, si appropri di altri spazi di mercato profittando, appunto, della
forza di dominante che si è detto. Possibilità, giova ribadire, che in concreto
è stata affermata dall'odierno ricorrente nella sua domanda, il quale perciò,
come si è detto, a torto critica l'impostazione che il giudice del merito ha
dato alla sua ricerca. E' infatti, anche questa la preoccupazione che ha mosso
la direttiva CE 96/67, (alla quale ha fatto seguito da parte italiana il dì di
attuazione n.18 del 1999), diretta a regolare i servizi a terra, incluso
l'handling ed i suoi sottomercati. Pertanto la sentenza impugnata non ha, come
adombra il ricorrente, negato che l'handling possa dare luogo ad un mercato rilevante
nel senso che ne occupa. Semplicemente essa ha esaminato, conformemente alla
domanda di (omissis) che ha connesso alla pretesa abusività la considerazione
esplicita della posizione di (omissis) gestore dell'aeroporto, e sul
presupposto pacifico della sua dominanza in quel mercato, l'ipotesi che essa
sia stata esportata fuori della gestione, a danno del ricorrente. Non vi è
stata dunque alcuna violazione della legge, sotto il profilo della necessaria
preventiva identificazione del mercato rilevante, né alcuna contraddittorietà
della motivazione sul punto.
Con il secondo
motivo (omissis) lamenta la violazione degli artt. 3 ed 8 della legge
n.287 del 1990, nonché la motivazione contraddittoria sul punto decisivo
dell'aumento delle tariffe. Rileva che la Corte di merito, mentre in astratto
ha riconosciuto che l'aumento abusivo di un prezzo o di una tariffa lede la struttura
concorrenziale del mercato, ha poi, contraddittoriamente, negato nella specie
l'abusività sul rilievo della trasportabilità dell'aumento stesso sul prezzo, a
carico dell'utente del servizio. Invece sarebbe stato proprio tale aumento del
prezzo finale ad aver indotto NSO a rivolgersi a (omissis) anziché ad (omissis).
La sentenza impugnata inoltre avrebbe esteso a (omissis) la salvaguardia
del secondo comma dell'art. 8 della legge n.287, che stabilisce la inapplicabilità
delle regole sull'abuso di cui all'art. 3 per le imprese che esercitano la
gestione di servizi di interesse pubblico, senza considerare che la stessa è
subordinata all'accertamento della assoluta coerenza delle tariffe a quanto
strettamente connesso ai compiti affidati a tali monopolisti.
Con il terzo
connesso motivo che deve essere esaminato insieme al secondo, (omissis)
lamenta la violazione, ancora, dei predetti artt. 3 ed 8 della legge n.287 del
l990 nonché la motivazione inadeguata. Afferma che la corte di merito ha
ritenuto legittimo il fatto che (omissis) si sia presentata come unico
soggetto legittimato a prendere appalti di handling, in base alla norma dell'art.
8, comma secondo, della legge, e sempre senza tener conto che la salvaguardia
di un tale specie l'abusività sul rilievo della trasportabilità dell'aumento
stesso sul prezzo, a carico dell'utente del servizio. Invece sarebbe stato
proprio tale aumento del prezzo finale ad aver indotto NSO a rivolgersi a (omissis)
anziché ad (omissis). La sentenza impugnata inoltre avrebbe esteso a (omissis)
la salvaguardia del secondo comma dell'art. 8 della legge n.287, che stabilisce
inapplicabilità delle regole sull'abuso di cui all'art. 3 per le imprese che
esercitano la gestione di servizi di interesse pubblico, senza considerare che
la stessa è subordinata all'accertamento della assoluta coerenza delle tariffe
a quanto strettamente connesso ai compiti affidati a tali monopolisti.
Con il terzo
connesso motivo che deve essere esaminato insieme al secondo, (omissis) lamenta
la violazione, ancora, dei predetti artt. 3 ed 8 della legge n. 287 del 1990
nonché la motivazione inadeguata. Afferma che la corte di merito ha ritenuto
legittimo il fatto che (omissis) si sia presentata come unico soggetto
legittimato a prendere appalti di handling, in base alla norma dell'art. 8,
comma secondo, della legge, e sempre senza tener conto che la salvaguardia di
un tale monopolista è subordinata alla stretta connessione del suo servizio al
compito di pubblico interesse che gli è stato affidato. Osserva il collegio che
in alcun modo la sentenza criticata connette le sue statuizioni alla norma
dell'art. 8 della legge n.287 del l990. La Corte sarda semplicemente ha negato
il comportamento abusivo, quindi ha negato che rottura del rapporto tra NSO e (omissis)
dipese da abuso di (omissis). Il che si pone a monte di una
eventuale, e mai emersa questione di applicazione dell'art. 8, la cui
prospettazione sembra essenzialmente diretta a riesaminare ancora la motivazione
dell'accertamento suddetto. Quanto alle tariffe la Corte cagliaritana ha
esattamente notato che esse furono applicate senza discriminazione, e che non è
stato provato che l'aumento, al di là della ovvia ricaduta sui costi di ciascun
utilizzatore dei servizi di handling, abbia avuto quale direzione la espulsione
dal mercato della ricorrente. Infine la corte ha accertato che le tariffe non
dipendevano dalla decisione del gestore dell'aeroporto bensì dalla pubblica
amministrazione concedente, ed ha escluso, anche in virtù di tale considerazione,
un dispiego abusivo del potere di mercato di (omissis). In proposito la
più recente giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Milano n.57 del 1998, causa
United Airlines c/Sea), ha ribadito che l'approvazione delle tariffe di
handling da parte del Ministero dei Trasporti, ai sensi dell'art. 704 cod. nav.
e dell'art. 1 della legge n.316 del 91, si iscrive nell'ambito di penetranti
poteri della p.a. che valuta anche la convenienza dell'atto sottoposto alla sua
approvazione. Il potere amministrativo nella specie raggiunge la massima
dilatazione ed il sindacato di controllo è diretto a limitare per ragioni di
utilità sociale la autonomia privata e l'interesse ad una tariffa altamente
remunerativa. Esattamente, perciò, la corte di merito rilevato che nella specie
si delinea una sorte di prezzo imposto. Il che ancora di più sostiene la già
raggiunta conclusione di mancanza di prova una direzione abusiva della relativa
operazione.
I due motivi sono
infondati.
Con il quarto
motivo (omissis) lamenta la violazione dell'art. 3 della legge n.287 del
1990. Sostiene che erroneamente la corte di merito ha ritenuto che la scarsa
incidenza economica dell'abuso eventualmente commesso esclude la sua
configurazione come tale, giacché la rilevanza economica dell'illecito non è in
alcun modo considerata dalla legge. Osserva la Corte che è esatto ciò che
sostiene il ricorrente circa la rilevanza, in ordine alla sussistenza
dell'illecito, del solo carattere abusivo della posizione dominante, giacché a
differenza della intesa anticoncorrenziale di cui all'art. 2, che non è
rilevante se non è "consistente" l'abuso di cui all'art.3 è di per sé
lesiva della struttura concorrenziale del mercato. Ciò per la ragione che una
posizione dominante in quanto tale è di per sé consistente rispetto al mercato
di riferimento, e perciò, se questo rientra nei parametri quantitativi voluti
dalla legge, il suo abuso è lesivo della struttura concorrenziale del mercato.
Tuttavia l'imprecisione in questione da parte della sentenza impugnata
determina solo la necessità di emendare sul punto la motivazione, giacché la
statuizione è adeguatamente sorretta dalla già esaminata argomentazione che ha
escluso in radice l'abuso. Rispetto ad essa la notazione sulla consistenza
economica appare del tutto accidentale, cosicché non dà luogo neppure a
contraddittorietà di motivazione.
I1 motivo è
anch'esso infondato.
Con l'ultimo
motivo la ricorrente lamenta la motivazione omessa e/o contraddittoria nella valutazione
delle prove e delle testimonianze. Lamenta pure la mancata pronuncia circa
l'interrogatorio del legale rappresentante di (omissis) il cui contenuto
è di confessione. Osserva la corte che in alcun modo gli elementi di tale
pretesa confessione vengono precisati, mentre la doglianza nel suo insieme tende
ad interpretare il contenuto di tutte le testimonianze valorizzate nella motivazione
in modo diverso da quello ritenuto dal giudice del merito. La doglianza è
dunque infondata, perché il potere di valutare le risultanze istruttorie è
stato esercitato con motivazione che dà conto dell'itinerario che è stato
seguito, e della ritenuta attendibilità delle testimonianze stesse.
I1 ricorso deve
essere respinto. I1 ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese del giudizio.
PER
QUESTI MOTIVI
La Corte respinge
il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore
di ciascuno dei resisterti, che liquida in Lire ………., oltre a L.15.000.000 per
onorario di difensore in favore di (omissis), e L.5.000.000, in favore
della Amministrazione dello Stato.