GIURISDIZIONE DEL GIUDICI AMMINISTRATIVO IN CAUSE RELATIVE A PROCEDURE ESPROPRIATIVE FINALIZZATE ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 11, 4° COMMA, LETT. G) LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.

( Cassazione - Sezioni Unite - Ordinanza n. 43/2000 - Presidente A. Vela - Relatore G. Graziadei )

CONSIDERATO

- che L. C. e le altre ventisei persone sopra elencate come parti resistenti ed intimate, con ricorso proposto ai sensi dell'articolo 703 Cpc, depositato il 16 ottobre 1998, hanno chiesto al pretore di Treviso di ordinare al comune di Farra di Soligo, "in via cautelare e nel merito possessorio", di reintegrarli nel godimento di fondi occupati in via d'urgenza dal Comune stesso al fino di realizzare un piano per insediamenti produttivi;

- che gli istanti, a corredo di detta richiesta, hanno dedotto che i provvedimenti autorizzativi dell'occupazione, resi il 2 marzo 1998, erano divenuti inefficaci, ai sensi dell'articolo 20 primo comma della legge 22 ottobre 1971 n. 865, perché il Comune non aveva fatto seguire entro tre mesi dall'ablazione del possesso l'effettivo insediamento nelle aree, così determinando una situazione di spossessamento senza titolo, denunciabile con l'azione di reintegrazione;

- che il pretore, con decreto del 17 ottobre 1998, ha disposto la comparizione delle parti per l'udienza dell'8 gennaio 1999;

- che il Comune, con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione notificato il 27 novembre 1998, ha sostenuto che le domande nei suoi confronti proposte sono devolute all'esame del giudice amministrativo (nella specie, Tar per il Veneto), non del giudice ordinario, in applicazione dell'articolo 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

- che L. C., R. C., C. N., S. S. e L. Z. hanno replicato con controricorso, assumendo che l'istanza di regolamento è inammissibile, perché avanzata nel corso della fase cautelare del giudizio possessorio e che la giurisdizione del giudice ordinario, sulla denuncia di comportamenti lesivi del possesso posti in essere dalla pubblica amministrazione nell'ambito di una procedura espropriativa, non trova deroga nel citato articolo 34, né potrebbe trovarla, senza esporre la norma ad illegittimità costituzionale per eccesso rispetto alla delega in forza della quale è stata emanata;

- che il ricorrente ed i resistenti hanno depositato memorie ad illustrazione delle rispettive tesi;

- che i difensori delle parti ed il procuratore generale hanno concluso nei termini sopra riportati;

- che l'articolo 34 del decreto legislativo 80/1998, con il primo comma devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia, con il secondo comma definisce la materia urbanistica come quella concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e poi, con il terzo comma, stabilisce (fra l'altro) che nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa od ablativa;

- che l'esplicita conservazione della giurisdizione del giudice ordinario solo per le cause indennitarie, cioè per le cause in cui il soggetto passivo di legittimi atti o provvedimenti autoritativi di acquisizione del godimento o della proprietà dei bene reclami il riconoscimento e la liquidazione dell'indennizzo, comporta il ricadere nell'innovativa previsione di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie che ineriscano a procedure espropriative promosse a fini di gestione del territorio, e che abbiano ad oggetto diritti diversi dai crediti indennitari, conseguenti a comportamenti (non ad atti o provvedimenti);

- che questa interpretazione è imposta dalla lettera e dal collegamento logico delle disposizioni, dato che un ampliamento della nozione di materia urbanistica, tradizionalmente riguardante gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti che integrino esercizio di potestà amministrativa nel campo della pianificazione del territorio e della formazione dei corrispondenti strumenti urbanistici, fino a comprendervi gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti di procedure di espropriazione per pubblica utilità indirizzate alla gestione del territorio medesimo ed all'attuazione degli obiettivi programmati con quegli strumenti, è insito nel riferimento alle espropriazioni al solo scopo di delimitare le cause in cui resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario;

- che, pertanto, detto articolo 34 trasferisce dal giudice ordinario al giudice amministrativo, per l'indicato settore delle espropriazioni, le controversie in cui si faccia valere il diritto alla riacquisizione del bene occupato senza titolo (per originaria carenza o successiva inefficacia del titolo stesso), il diritto al risarcimento del danno per occupazione illegittima, od il diritto al risarcimento del danno prodotto dal tradursi dell'occupazione medesima nella cosiddetta accessione invertita od espropriazione sostanziale;

- che, rispetto a tale estensione alle controversie espropriative da ultimo indicate della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 del decreto legislativo 80/1998, in relazione all'articolo 76 della Costituzione, tenendosi conto della configurabilità dell'eccesso di delega quando la norma delegata sconfini dal fisiologico “riempimento” della nonna delegante, violando specifici principi e criteri direttivi, ovvero divergendo dalle finalità della delega desumibili dai principi e criteri medesimi (v., ex pluribus, Corte costituzionale 198/1998);

- che la rilevanza della questione deriva:

a) dal promuovimento della presente causa possessoria dopo il 30 giugno 1998 e dall'assoggettamento di essa alla nuova disciplina introdotta dall'articolo 34 del D.Lgs 80/1998 in base alla disposizione transitoria di cui all'articolo 45 co. 18 del decreto stesso;

b) dall'inerenza della causa medesima a diritto soggettivo ius possessionis), assertivamente leso da un comportamento materiale posto in essere dal comune di Farra nel corso di procedura espropriativa promossa per l'attuazione di un piano di gestione dei territorio municipale (piano per insediamenti produttivi);

e) dall'ammissibilità del ricorso per regolamento, con il quale il Comune ha chiesto la definizione preventiva del quesito della giurisdizione, in ragione dell'esperibilità del regolamento stesso anche nel corso della fase cautelare del giudizio possessorio quando riguardi la giurisdizione sul merito (v. Cass. Su 1984/1998, 7131/1998, 590/1999);

d) dal conseguente ricadere di tale quesito nella applicazione dei predetto articolo 34, nella parte in cui stabilisce il delineato ampliamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

- che la non manifesta infondatezza della questione, sotto il profilo dell'eventuale inosservanza dei principi e dei criteri posti dalla noma delegante, cioè dall'articolo 11, quarto comma, lett. g) della legge 15 marzo 1997, n. 59, discende dal fatto che questa norma contempla "l'estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, comprese quelle relative al risarcimento del danno in materia urbanistica" (oltre che in materia edilizia e di servizi pubblici), di modo che, circoscrivendo la riforma in tema di giurisdizione ai diritti soggettivi consequenziali (di contenuto patrimoniale), vale a dire ai diritti determinati dall'esercizio della giurisdizione di legittimità su atti o provvedimenti, senza alcuna menzione dei diritti nascenti da fatti o comportamenti, quali i citati diritti restitutori o risarcitori, potrebbe esprimere un intento contrario alla devoluzione delle controversie su tali ultimi diritti alla cognizione del giudice amministrativo;

- che la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sotto il profilo dell'eventuale divergenza dalle finalità perseguite dalla norma delegante, è da cogliersi nella rispondenza della delega (anche alla luce dei lavori preparatori) all'obiettivo di concentrare dinanzi ad un solo organo giudiziario le controversie che investano lo stesso rapporto fra il privato e la pubblica amministrazione, superando il criterio di riparto della giurisdizione fondato sulla distinzione fra diritti ed interessi ed assicurando così unicità e coerenza del processo, e nel rilievo che la relativa esigenza potrebbe non conciliarsi con la suddivisione fra giudice ordinario e giudice amministrativo delle cause inerenti a diritti insorti in procedimenti espropriativi inerenti alla materia urbanistica a seconda che si tratti o meno di diritti indennitari;

- che detta suddivisione, infatti, ricadendo in un contenzioso “naturalmente” o comunque frequentemente caratterizzato dalla proposizione in via cumulativa od alternativa di domande riguardanti tanto indennità quanto altri diritti soggettivi (come quando si reclami l'indennizzo per il periodo di legittima occupazione temporanea ed insieme il danno per l'indebito protrarsi dell'occupazione stessa oltre la prevista scadenza, oppure quando si richieda l'indennizzo espropriativo od il danno da "accessione invertita" con la duplice prospettazione della dipendenza della perdita del bene da un atto ablativo o da un fatto illecito), è potenzialmente foriera di un frazionamento di contese sostanzialmente unitarie (per comunanza od interdipendenza, di problematiche) in più processi davanti a giudici diversi, con il risultato di un prolungamento dei tempi della definizione giudiziale della complessiva lite (anche per l'obbligo di sospendere il procedimento la cui definizione dipenda dalla decisione di altra causa);

- che una compromissione della ratio della norma delegante è ravvisabile anche per il rilievo che l'allargamento dell'area delle controversie in materia urbanistica affidate al giudice amministrativo, con l'inclusione di quelle inerenti a diritti di cui si alleghi la lesione per effetto di contegni illeciti posti in essere dalla pubblica amministratone nel corso di procedure espropriative, potrebbe tradire lo scopo di semplificare i criteri di riparto della giurisdizione (mediante il riferimento alla materia anziché alla consistenza della posizione soggettiva dedotta in causa), in quanto la qualificazione di un fatto materiale come momento della gestione pubblicistica del territorio non sarebbe ricollegabile solo all'esistenza di una procedura espropriativa promossa per tale gestione ed alla dichiarata inerenza ad essa del fatto medesimo, ma richiederebbe una non agevole indagine sul contesto in cui si sia effettivamente inserito;

PER QUESTI MOTIVI

visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

- dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in relazione all'articolo 76 della Costituzione, per eccesso rispetto alla delega conferita dall'articolo 11, quarto comma, lett. g) della legge 15 marzo 1997, n. 59, nella parte in cui sottrae al giudice ordinario e devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le cause su diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della pubblica amministrazione in procedure espropriative finalizzate alla gestione del territorio;

- sospende il giudizio;

- trasmette gli atti alla Corte costituzionale;

- dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente dei Consiglio dei ministri ed alle parti;

- dispone che l'ordinanza medesima sia comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.