ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - TUTELABILITA', DOPO L'EMISSIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE, DEL POSSESSO PERDURANTE IN CAPO ALL'ESPROPRIATO CHE ABBIA CONSERVATO IL GODIMENTO DEL FONDO.

(Cassazione - Sezione Prima Civile - Sent. n. 5293/2000 - Presidente R. Sgroi - Relatore S. Sotgiu)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 27 luglio 1991 (omissis) convennero avanti al Tribunale il Comune di Roma, per sentir dichiarare l’intervenuta usucapione in loro favore di un terreno con sovrastante fabbricato, in abitato di Roma, espropriato dal Comune con decreto prefettizio 29 dicembre 1970, rimasto in possesso degli attori nell’inerzia del Comune, che non aveva attuato l’intervento previsto dalla dichiarazione di pubblica utilità, né si era immesso in possesso dell’immobile.

Il Tribunale adito, con sentenza 19 luglio 1995, respinse la domanda attrice, e in accoglimento della riconvenzionale del Comune, condannò i consorti (omissis) al risarcimento dei danni in favore del Comune per il periodo successivo al 30 ottobre 1991.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 2 luglio 1997, ha confermato tale pronuncia, escludendo che il passaggio di proprietà determinato dal decreto di espropriazione potesse comportare la persistenza dell’"animus possidendi" negli espropriati, i quali avevano mantenuto la mera detenzione del bene, in assenza di prova di interversione nel possesso, cioè di mutamento del titolo del possesso per opposizione nei confronti del possessore. A favore di tale tesi la Corte ha richiamato la circostanza dell’azione per la rideterminazione della indennità intrapresa dagli attori, che avevano dunque riconosciuto il titolo dell’espropriante.

Quanto alla pretesa risarcitoria, la Corte ha ritenuto che dovendo l’espropriante attivarsi per occupare il bene espropriato, non poteva ritenersi illegittimo il comportamento degli espropriati, rimasti nel godimento dell’immobile per inattività del Comune, il quale non aveva dato prova di danni subiti anteriormente al 30 ottobre 1991.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i consorti (omissis) sulla base di un unico motivo. Il Comune di Roma resiste con controricorso. I ricorrenti hanno prodotto una duplice memoria.

Anche il resistente ha presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Adducendo la violazione degli artt. 1940 e 1941 cod. civ. (rectius: 1140 e 141 c.c.) delle norme del capo V sez. I della legge 25 giugno 1865 n. 2359, nonché difetto di motivazione, i ricorrenti sostengono che poiché la vendita con effetti reali non si realizza automaticamente, occorrendo il trasferimento anche del possesso, lo stesso principio dovrebbe valere nel caso dell’espropriazione, riproducendo l’art. 50 della legge n. 2359 del 1865 il principio dell’art. 1376 cod. civ., relativo alla vendita con effetti reali.

La permanenza dell’espropriato nel possesso dell’immobile ablato va pertanto qualificata come detenzione o possesso, secondo i casi, senza affermazioni di principio, tenuto conto della rilevanza del momento occupazionale nel procedimento espropriativo. Infatti, se l’occupazione è avvenuta, la permanenza dell’espropriato sul fondo non può costituire altro se non detenzione, mentre se l’occupazione, come nella fattispecie, non è intervenuta, il possesso non può in alcun modo considerarsi trasferito all’espropriante (che ha ottenuto, con l’esproprio l’"ius possidendi", ma non l’"ius possessionis"), - ma permane in capo all’espropriato, il quale abbia continuato, come nella specie, ad esercitare le facoltà del proprietario (stipula di contratti di locazione, incasso dei canoni, pagamento dei tributi).

Né la richiesta di indennità comporta riconoscimento dello "ius possidendi" del Comune, poiché il relativo "animus", che rappresenta la signoria sulla cosa, è elemento non incompatibile con la conoscenza dell’altrui diritto, in quanto la pretesa del possesso prescinde dalla esistenza o meno della corrispondente posizione di diritto soggettivo.

Il ricorso è fondato.

Merita, in primo luogo, censura l’affermazione della Corte d’appello, secondo la quale l’espropriata ha riconosciuto di non essere proprietaria dell’immobile, agendo per ottenere la determinazione dell’indennità di espropriazione, e quindi ha tenuto un comportamento incompatibile con la volontà rem sibi habendi, in contrasto con il titolo dell’espropriante. Invero, è giurisprudenza pacifica di questa Corte che, ai fini dell’usucapione, non è necessario che l’animus sibi rem habendi consista nella convinzione di esercitare un potere di fatto, in quanto il soggetto sia titolare del relativo diritto, bensì che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che invece questo appartiene ad altri (Cass. 5 settembre 1998 n. 8823; Cass. 12 maggio 1999 n. 4702 e Cass. 24 marzo 1997 n. 2565; Cass. 25 marzo 1997 n. 2590; Cass. 1 luglio 1996 n. 5964 ed altre conformi). E, pertanto, l’azione per conseguire l’indennità di esproprio riguarda la titolarità del diritto di proprietà e non il possesso del bene, ed ha pertanto – ai fini del possesso – la medesima irrilevanza dell’azione per conseguire il prezzo, in una comune compravendita, nella quale la giurisprudenza più recente e prevalente (in contrasto con quella secondo cui nella vendita con effetti reali immediati, una volta concluso il contratto, l’acquirente consegue immediatamente il possesso, senza necessità di materiale consegna: da ultimo, Cass. 22 giugno 1991 n. 1671; Cass. 29 maggio 1981 n. 3523) ha ritenuto che nel negozio traslativo della proprietà e di altro diritto reale non è ravvisabile un costituto possessorio implicito, nel senso che al trasferimento del diritto segua automaticamente quello del possesso (Cass. 16 dicembre 1983 n. 7419; Cass. 27 febbraio 1989 n. 1049, secondo cui il persistente godimento della cosa compravenduta, da parte dell’alienante che non abbia provveduto a consegnarla, può integrare possesso, idoneo al riacquisto della proprietà per usucapione, ove non risulti, anche alla stregua dei patti contrattuali, la ricorrenza di una mera detenzione nomine alieno: (Cass. 18 marzo 1981 n. 1613; Cass. 21 dicembre 1993 n. 12621; Cass. 11 ottobre 1989 n. 4957, ed altre conformi).

La Corte ritiene, peraltro, che le suddette considerazioni possono costituire un iniziale approccio al problema di causa, nel senso che la disciplina dei trasferimenti volontari della proprietà non contraddice, in linea di massima, con l’assunto dei ricorrenti, ma che la soluzione vada ricercata nell’ambito dei trasferimenti coattivi, quale è quello che si realizza con la pronuncia del decreto di espropriazione, in mancanza di un’occupazione di fatto (e, a quanto consta dalla sentenza impugnata, anche in mancanza dell’emanazione di un decreto di occupazione).

La soluzione data al problema da Cass. 6966 del 1988 non sembra né percorribile, né adeguata al presente caso.

Infatti, il collegamento – ivi affermato – alla perdita della proprietà della cosa, per effetto del decreto di esproprio, della perdita dell’elemento soggettivo del possesso (in capo all’espropriato, che potrebbe tutt’al più continuare a detenere il bene, come avviene nell’ipotesi civilistica del costituto possessorio) è privo di una convincente dimostrazione. Inoltre, in quella specie, come risulta da p. 9 della sentenza, l’opera pubblica era stata realizzata ed il terreno espropriato era stato utilizzato nel termine previsto dalla dichiarazione di pubblica utilità, di guisa che era evidente il passaggio del possesso in capo all’espropriante.

Invece, il richiamo al "costituto possessorio" (nell’ambito dei trasferimenti coattivi, quale è quello dipendente dal decreto di espropriazione per p.u.) è del tutto improprio, come ha già affermato questa Corte, con sentenza 2 luglio 1966 n. 1716, che ha osservato che la vendita forzata (art. 2919 c.c.) non concreta di per sé un caso di costituto possessorio, poiché con essa il diritto di proprietà è trasferito contro la volontà dell’espropriato – possessore e nessun accordo interviene fra questo e l’aggiudicatario, né in relazione alla proprietà, né in relazione al possesso. Pertanto, un provvedimento di aggiudicazione non determina automaticamente, per il solo fatto che venga pronunciato (ed a prescindere dalla sua esecuzione) il mutamento dell’animus rem sibi habendi del proprietario espropriato, trasformandolo in animus detinendi alieno nomine. L’art. 2919 c.c. infatti disciplina il trasferimento del diritto di proprietà, ma non dispone che l’espropriato perda ipso iure il possesso della cosa, mutandolo in detenzione in nome dell’espropriante.

Non vi è alcun ostacolo ad applicare il suddetto principio al caso dell’espropriazione per p.u., perché nessuna disposizione della sua disciplina lo contraddice. Non l’art. 52 della legge n. 2359 del 1865, che riguarda i diritti dei terzi sul bene espropriato e non i rapporti fra espropriante ed espropriato (come risulta dal titolo della sezione 2° del capo V della legge); non l’art. 63, che comporta il diritto alla retrocessione, in caso di mancanza di esecuzione dell’opera pubblica nel termine, perché dall’esistenza di tale rimedio (che riguarda la proprietà dei beni ed il suo riacquisto) non è dato dedurre l’inesistenza di altri rimedi a tutela del possesso del bene. La distinzione fra "proprietà" e "possesso" è essenziale, nel caso di cui è controversia.

Anzi, l’insistenza con cui il Comune indica l’unico rimedio a favore delle controparti nella richiesta di retrocessione del bene, significa che al bene non è stata data quella destinazione pubblica (che è il fine, ma non l’effetto immediato del decreto di esproprio: cfr. Sez. un., 23 febbraio 1954 n. 517 e 22 marzo 1954 n. 789) che comporta la impossibilità di un possesso utile ai fini dell’usucapione. Il bene è entrato nel patrimonio disponibile del Comune, perché l’opera pubblica non è stata eseguita, e pertanto, sotto tale profilo, non vi sono ostacoli all’usucapione.

È, infine, evidente, che il problema dell’interversione (trattato dalla sentenza impugnata) resta assorbito dalle considerazioni fatte. Invero, la sentenza impugnata lo ha trattato, perché ha ritenuto che l’eventuale protrarsi del godimento da parte del soggetto espropriato integra mera detenzione e non già possesso, essendo venuto meno l’animus possidendi, in connessione con l’acquisita consapevolezza dell’altrui diritto (di proprietà). Poiché tale premessa è errata (dato che la consapevolezza che il diritto di proprietà appartiene ad altri non escluse affatto l’animus possidendi: vedi supra) è evidente che non si pone, allo stato, come elemento necessario di fatto, il sopravvenire di una interversione, dovendo prima accertarsi (senza gli ostacoli sotto il profilo giuridico infondatamente ritenuti dal giudice a quo) tale animus, fin dall’origine della vicenda espropriativa.

Gli atti previa cassazione della sentenza impugnata vanno quindi rimessi per un nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.