Schema di disegno di legge delega per la riforma del diritto societario messo a punto dalla Commissione istituita presso il ministero della Giustizia e presieduta da Antonino Mirone.

Articolo 1

(Delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro........ dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, la disciplina penale delle società commerciali, nonché nuove norme sulla giurisdizione per la definizione delle cause e dei ricorsi camerali nelle materie di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).

2. La riforma, in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizzerà il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in tema di crisi dell'impresa.

Articolo 2

(Principi generali in materia di società di capitali)

1. La riforma del sistema delle società di capitali di cui ai capi V, VI, VII, VIII e IX del titolo V del libro quinto del Codice civile e alla normativa connessa, è ispirata ai seguenti principi generali:

a) perseguire l'obiettivo prioritario di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali;

b) valorizzare il carattere imprenditoriale delle società e definire con chiarezza e precisione i compiti e le responsabilità degli organi sociali;

c) semplificare la disciplina delle società, tenendo conto delle esigenze delle imprese e del mercato concorrenziale;

d) ampliare gli ambiti dell'autonomia statutaria, tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti;

e) adeguare la disciplina dei modelli societari alle esigenze delle imprese, anche in considerazione della composizione sociale e delle modalità di finanziamento;

f) nel rispetto dei principi di libertà di iniziativa economica e di libera scelta delle forme organizzative dell'impresa, prevedere due modelli societari riferiti l'uno alla società a responsabilità limitata e l'altro alla società per azioni, ivi compresa la variante della società in accomandita per azioni, alla quale saranno applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di società per azioni;

g) disciplinare forme partecipative di società in differenti tipi associativi, tenendo conto delle esigenze di tutela dei soci, dei creditori sociali e dei terzi;

h) disciplinare i gruppi di società secondo principi di trasparenza e di contemperamento degli interessi coinvolti;

i) precisare i presupposti per la soggezione alle procedure concorsuali individuando i criteri di applicazione, con i necessari coordinamenti con la disciplina delle società di persone1.

1 La Consob ha espresso parere contrario all'inserimento della disposizione di cui alla lettera i), perché la portata della norma asarebbe troppo ampia.

Articolo 3

(Società a responsabilità limitata)

1. La riforma della disciplina della società a responsabilità limitata è ispirata ai seguenti principi generali:

a) prevedere un autonomo e organico complesso di norme, modellato sulle esigenze proprie delle imprese a ristretta compagine sociale;

b) prevedere un'ampia autonomia statutaria;

c) attribuire rilevanza centrale al socio e ai rapporti contrattuali tra i soci;

d) prevedere la libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi.

2. In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificare il procedimento di costituzione, eliminando il giudizio di omologazione nonché gli adempimenti non necessari, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali;

b) determinare la misura minima del capitale in coerenza con la funzione economica del modello;

c) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare l'incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;

d) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi, escludendo la nomina da parte dell'autorità giudiziaria di un esperto estimatore;

e) riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali della società, e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare riferimento alle azioni di responsabilità;

f) ampliare l'autonomia statutaria con riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale, nonché del recesso, salvaguardando in ogni caso il principio di tutela dell'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali;

g) disciplinare condizioni e limiti per l'emissione e il collocamento di titoli di debito, prevedendo il divieto di appello diretto al pubblico risparmio, restando esclusa in ogni caso la sollecitazione all'investimento in quote di capitale;

h) stabilire i limiti oltre i quali è obbligatorio un controllo legale dei conti;

i) prevedere, nei limiti dell'esigenza di tutela dei creditori sociali, norme, inderogabili per la formazione e conservazione del capitale sociale e la liquidazione della società

Articolo 4

(Società per azioni)

1. La disciplina della società per azioni è modellata sulle esigenze proprie delle imprese a compagine sociale potenzialmente ampia, caratterizzate dalla rilevanza centrale dell'azione, dalla circolazione della partecipazione sociale e dalla possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio. Essa, garantendo comunque un equilibrio nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori, dei risparmiatori e dei terzi, prevederà un modello di base unitario e le ipotesi nelle quali le società saranno soggette a regole caratterizzate da un maggior grado d'imperatività in considerazione del ricorso al mercato dei capitali.

2. Per i fini di cui al comma 1 si prevederà:

a) un ampliamento dell'autonomia statutaria, individuando peraltro limiti e condizioni in presenza dei quali sono applicabili a società che fanno ricorso al mercato dei capitali norme inderogabili dirette almeno a:

1) distinguere il controllo sull'amministrazione dal controllo contabile affidato a un revisore esterno;

2) consentire l'azione sociale di responsabilità da parte di una minoranza dei soci;

3) fissare i quorum per le assemblee straordinarie a tutela della minoranza;

4) prevedere la denunzia al tribunale, da parte dei sindaci, di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori;

b) un assetto organizzativo idoneo a promuovere l'efficienza e la correttezza della gestione dell'impresa sociale;

c) la determinazione dei limiti, dell'oggetto e dei tempi del giudizio di omologazione.

3. In particolare, riguardo alla disciplina della costituzione, la riforma è diretta a:

a) semplificare il procedimento di costituzione, nel rispetto del principio di certezza e di tutela dei terzi;

b) limitare la rilevanza dei vizi della fase costitutiva.

4. Riguardo alla disciplina del capitale, la riforma è diretta a:

a) aumentare la misura del capitale minimo in coerenza con le caratteristiche del modello;

b) consentire che la società costituisca patrimoni dedicati a uno specifico affare, determinandone condizioni, limiti e modalità di rendicontazione, con la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione a esso: disciplinare il regime di responsabilità per le obbligazioni riguardanti detti patrimoni e la relativa insolvenza.

5. Riguardo alla disciplina dei conferimenti, la riforma è diretta a:

a) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare l'incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;

b) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura, nel rispetto del principio di certezza, del valore a tutela dei terzi.

6. Riguardo alla disciplina delle azioni e delle obbligazioni la riforma è diretta a:

a) prevedere la possibilità di emettere azioni senza valore nominale, determinandone la disciplina conseguente;

b) adeguare la disciplina della emissione e della circolazione delle azioni alla legislazione speciale e alle previsioni relative alla dematerializzazione degli strumenti finanziari;

c) prevedere, al fine di agevolare il ricorso al mercato dei capitali e salve in ogni caso le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari non partecipativi e partecipativi dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi;

d) modificare la disciplina relativa, alla emissione di obbligazioni, attenuandone o rimuovendone i limiti e consentendo all'autonomia statutaria di determinare l'organo competente e le relative procedure deliberative.

7. Riguardo alla disciplina dell'assemblea e dei patti parasociali, la riforma è diretta a:

a) semplificare - anche con adeguato spazio all'autonomia statutaria - il procedimento assembleare anche relativamente alle forme di pubblicità e controllo, agli adempimenti per la partecipazione, alle modalità di discussione e di voto;

b) disciplinare i vizi delle deliberazioni in modo da contemperare le esigenze di tutela dei soci e quelle di funzionalità e certezza dell'attività sociale, individuando le ipotesi di invalidità, i soggetti legittimati alla impugnativa e i termini per la sua proposizione, anche prevedendo possibilità di modifica e integrazione delle deliberazioni assunte, e l'eventuale adozione di strumenti di tutela diversi dalla invalidità;

c) prevedere una disciplina dei patti parasociali, concernenti le società per azioni o le società che le controllano, che ne limiti la durata temporale e, almeno in presenza di negoziazione sui mercati regolamentati o diffusione dei titoli tra il pubblico, ne assicuri il necessario grado di trasparenza;

d) determinare - anche con adeguato spazio all'autonomia statutaria e salve le disposizioni di legge speciali - i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea, in relazione all'oggetto della deliberazione, in modo da bilanciare la tutela degli azionisti e le esigenze di funzionamento dell'organo assembleare, lasciando all'autonomia statutaria di stabilire il numero delle convocazioni.

8. Riguardo alla disciplina dell'amministrazione e dei controlli sull'amministrazione, la riforma è diretta a:

a) attribuire all'autonomia statutaria un adeguato spazio con riferimento all'articolazione interna dell'organo amministrativo, al suo funzionamento, alla circolazione delle informazioni tra i suoi componenti e gli organi e soggetti deputati al controllo; precisare contenuti e limiti delle deleghe a singoli amministratori o comitati esecutivi;

b) riconoscere, quando non prevista da leggi speciali, la possibilità che gli statuti prevedano particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per la nomina alla carica;

c) definire le competenze dell'organo amministrativo con riferimento all'esclusiva responsabilità di gestione dell'impresa sociale;

d) ammettere la scelta statutaria, tra un sistema basato sulla compresenza dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, e un sistema basato sulla compresenza di un organo amministrativo e di un organo di sorveglianza - di nomina assembleare e con rappresentanza delle minoranze - che svolga le funzioni proprie del collegio sindacale nonché quelle, indicate nello statuto, concernenti l'indirizzo strategico della società, anche oppurtunamente rivedendo la competenza dell'assemblea; all'organo di sorveglianza si applicano, in quanto compatibili, le norme disciplinanti la nomina, i poteri, i doveri e le responsabilità del collegio sindacale;

e) disciplinare i doveri di fedeltà dei componenti dell'organo amministrativo, in particolare con riferimento alle situazioni di conflitto di interesse.

9. Riguardo alla disciplina delle modificazioni statutarie, la riforma è diretta a:

a) semplificare le procedure e i controlli, con facoltà per l'autonomia statutaria di demandare alla competenza dell'organo amministrativo modifiche statutarie attinenti alla struttura gestionale della società che non incidono sulle posizioni soggettive dei soci;

b) rivedere la disciplina dell'aumento di capitale, del diritto di opzione e del sovrapprezzo, prevedendo comunque adeguati controlli sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni e consentendo, con la precisazione di limiti temporali, la delega agli amministratori per escludere il diritto di opzione, opportunamente differenziando la disciplina a seconda che la società abbia o meno titoli negoziati nei mercati regolamentati;

c) semplificare la disciplina della riduzione del capitale; eventualmente ampliare le ipotesi di riduzione reale del capitale; determinandone le condizioni al fine esclusivo della tutela dei creditori;

d) rivedere la disciplina del recesso, consentendone l'esercizio anche per previsione statutaria, e prevedendolo come forma alternativa di tutela del socio dissenziente, anche per il caso di proroga della durata della società; individuare in proposito criteri di calcolo del valore di rimborso adeguati alla tutela del recedente, salvaguardando in ogni caso l'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali.

Articolo 5

(Società cooperative)

1. La riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro quinto del Codice civile e alla normativa connessa è ispirata ai principi generali previsti dall'art. 2 in quanto compatibili nonché ai seguenti principi generali:

a) assicurare il perseguimento dello scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori;

b) favorire l'accesso delle società cooperative al mercato dei capitali anche attraverso un'adeguata tutela dei soci finanziatori;

c) favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla gestione;

d) limitare, in conformità con il dettato costituzionale, il controllo dell'Autorità Governativa alla cooperazione protetta.

2. In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per azioni e per la società a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dell'impresa cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti;

b) prevedere che le norme dettate per le società per azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società cooperative a cui partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni. La disciplina dovrà assicurare ai soci finanziatori adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia su quello amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In questa prospettiva disciplinare il diritto agli utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori e i limiti alla distribuzione delle riserve, nonché il ristorno a favore dei soci cooperatori riservando i più ampi spazi possibili all'autonomia statutaria;

c) prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, salve in ogni caso la specificità dello scopo mutualistico e le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi;

d) prevedere norme che favoriscano l'apertura della compagine sociale e la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari, anche attraverso un ampliamento della possibilità di delegare l'esercizio del diritto di voto, sia pure nei limiti imposti dalla struttura della società cooperativa e dallo scopo mutualistico;

e) prevedere che gli statuti stabiliscano limiti al cumulo degli incarichi e alla rielleggibilità per gli amministratori, consentendo che gli stessi possano essere anche non soci;

f) consentire che la regola generale del voto capitario possa subire deroghe in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;

g) prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario disciplinato dall’art.2409 del Codice Civile, salvo quanto previsto dall’at.70 comma7, del Dlgs 1/9/1993, n.385 e successive modificazioni;

h) definire la cooperazione protetta e predisporre i relativi strumenti di vigilanza valorizzando anche le funzioni delle associazioni di categoria;

i) eliminare il controllo dell'autorità governativa sulle cooperative non protette;

l) coordinare la disciplina delle società cooperative con quella sulla cooperazione bancaria.

Articolo 6

(Disciplina del bilancio)

1. La riforma della disciplina del bilancio è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una regolamentazione delle poste del patrimonio netto che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine alla loro formazione e al loro utilizzo;

b) prevedere criteri per il trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine e delle operazioni di locazione finanziaria;

c) eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla disciplina fiscale sul reddito di impresa e stabilire criteri in base ai quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tener conto degli effetti della fiscalità differita:

d) ampliare le ipotesi in cui è ammesso il ricorso a uno schema abbreviato di bilancio e la redazione di un conto economico semplificato;

e) prevedere le condizioni in presenza delle quali le società, in considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio principi contabili riconosciuti internazionalmente 2;

f) armonizzare con le innovazioni di cui ai punti precedenti la disciplina fiscale sul reddito di impresa e fissare opportune disposizioni transitorie per il trattamento delle operazioni in corso alla data di entrata in vigore di tali innovazioni.

2 La Banca d'Italia ha espresso parere contrario alla formulazione dell'articolo 6, comma 1, lett. e), sul rilievo che tale disposizione intende limitare le assimetrie contabili che l'art.117 del Tuf , circoscritto ai soli global players, rischia di introdurre nella famiglia delle società quotate e nei settori di imprese sottoposte a forme di vigilanza pubblica (banche finanziarie, assicurazioni); trattasi cioè di una disposizione che prospetta di estendere l'opzione dei principi contabili internazionali anche ai bilanci consolidati di società diversi dai global players. Assume la Banca che l'attuale formulazione del principio, differente dalla versione originaria elaborata dal sottogruppo tecnico, sembra invece limitarne la portata alle sole società con vocazione internazionale e con carattere finanziario; per evitare ciò propone di inserire la congiunzione "anche" all'inizio dell'inciso ("prevedere ..., anche in considerazione...") oppure rendere autonome l'una dall'altra le due condizioni (prevedere..., in considerazione della loro vocazione internazionale o del carattere finanziario,...").

Articolo 7

(Trasformazione, fusione, scissione)

1. La riforma della disciplina della trasformazione, fusione e scissione è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificare e precisare il procedimento, nel rispetto per quanto concerne le società di capitali, delle direttive comunitarie;

b) disciplinare possibilità, condizioni e limiti delle trasformazioni e fusioni eterogenee;

c) disciplinare i criteri di formazione del primo bilancio successivo alle operazioni di fusione e di scissione.

Articolo 8

(Scioglimento e liquidazione)

1. La riforma della disciplina dello scioglimento e della liquidazione delle società di capitali e cooperative è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) accelerare e semplificare le procedure, con particolare riguardo all'accertamento delle cause di scioglimento e al procedimento di nomina giudiziale dei liquidatori; disciplinare gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, il regime della responsabilità per debiti non soddisfatti, e delle sopravvenienze attive e passive;

b) disciplinare le condizioni, i limiti e le modalità per la conservazione dell'eventuale valore dell'impresa, anche prevedendo, nella salvaguardia degli interessi dei soci, possibilità e procedure per la revoca dello stato di liquidazione; disciplinare i poteri e i doveri degli amministratori e dei liquidatori con particolare riguardo al compimento di nuove operazioni;

c) disciplinare i bilanci nella fase di liquidazione sulla base di criteri adeguati alle loro specifiche finalità.

Articolo 9

(Gruppi)

1. La riforma in materia di gruppi è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina del gruppo secondo principi di trasparenza e tale da assicurare che l'attività di direzione e coordinamento contemperi adeguatamente l'interesse del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime;

b) prevedere che le decisioni conseguenti a una valutazione dell'interesse del gruppo siano motivate;

c) prevedere forme di pubblicità dell'appartenenza al gruppo;

d) individuare i casi nei quali riconoscere adeguate forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita della società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando non sussistono le condizioni per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto.

Articolo 10

(Disciplina penale delle società commerciali)

1. La riforma della disciplina penale delle società commerciali e delle materie connesse è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi3:

a) prevedere i seguenti reati e illeciti amministrativi:

1) falsità in bilancio, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, intenzionalmente espongono false informazioni4 sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione5; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione;

2) falso in prospetto, consistente nel fatto di chi nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, intenzionalmente espone informazioni false od occulta informazioni, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere la pena della reclusione;

3) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, consistente nel fatto dei responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione contabile, economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere la pena della reclusione;

4) impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione; prevedere la pena della reclusione;

5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, consistente nel fatto di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni delle quali è investito nell'ambito di una società o di un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria, più elevata nel caso di omesso deposito dei bilanci;

6) formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, rilevante sopravalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione; prevedere la pena della reclusione;

7) indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli: prevedere la pena della reclusione;

8) illegale ripartizione degli utili, consistente nel fatto degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o non distribuibili; specificare che gli utili si considerano non effettivamente conseguiti qualora non corrispondano a una reale eccedenza del patrimonio sociale rispetto al capitale, e non distribuibili qualora siano destinati per legge a riserva; prevedere la pena della reclusione;

9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, consistente nel fatto degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge; prevedere la pena della reclusione;

10) operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente nel fatto degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione;

11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, consistente nel fatto dei liquidatori, i quali, ripartendo beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli cagionano un danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione;

12) infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali e liquidatori, i quali, in una situazione di conflitto di interessi6, compiendo o concorrendo a deliberare atti7 di disposizione dei beni sociali al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, cagionano un danno patrimoniale alla società; estendere la punibilità al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale; specificare che non si considera ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se esso è compensato da un vantaggio, anche ragionevolmente prevedibile, derivante dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo; prevedere la pena della reclusione;

13) corruzione, consistente nel fatto degli amministratori, direttori, generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne deriva pericolo di nocumento per la società; prevedere la pena della reclusione; estendere la punibilità a chi dà o promette l'utilità;

14) indebita influenza sull'assemblea, consistente nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto; prevedere la pena della reclusione;

15) omessa convocazione dell'assemblea, consistente nel fatto degli amministratori e dei sindaci, i quali omettono di convocare l'assemblea nei casi in cui vi sono obbligati per legge o per statuto; determinare, qualora la legge o lo statuto non prevedano uno specifico termine per la convocazione, il momento nel quale l'illecito si realizza; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria, più elevata se l'obbligo di convocazione consegue a perdite o a una legittima richiesta dei soci;

16) aggiotaggio, consistente nel fatto di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari8; prevedere la pena della reclusione9;

b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, ostacolo allo svolgimento delle relative funzioni e omesse comunicazioni alle autorità medesime da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, enti o soggetti sottoposti per legge alla vigilanza di tali autorità, anche mediante la formulazione di fattispecie a carattere generale; coordinare, altresì, le ipotesi sanzionatorie previste dai numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera a) con la nuova disciplina del capitale sociale e delle riserve introdotta in attuazione della presente legge, eventualmente estendendo le ipotesi stesse a condotte omologhe che, in violazione di disposizioni di legge, ledano i predetti beni;

c) abrogare la fattispecie della divulgazione di notizie sociali riservate, prevista dall'articolo 2622 del Codice civile, introducendo una circostanza aggravante del reato di rivelazione di segreto professionale, previsto dall'articolo 622 del Codice penale, qualora il fatto sia commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o da chi svolge la revisione contabile della società; abrogare altresì le fattispecie speciali relative agli amministratori giudiziari e ai commissari governativi, nonché quella del mendacio bancario, prevista dall'articolo 137, comma 1 del decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385;

d) prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui alle lettere a) e b) qualora il fatto abbia cagionato un'offesa di particolare tenuità, nonché eventuali circostanze aggravanti fondate sulla qualifica soggettiva degli autori, qualora la stessa assuma un particolare significato sul piano della lesività del fatto;

e) prevedere che, qualora l'autore della condotta punita sia individuato mediante una qualifica o la titolarità di una funzione prevista dalla legge civile, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione è equiparato, oltre a chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, anche chi, in assenza di formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; stabilire altresì che, fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi;

f) prevedere che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per taluno dei reati indicati nelle lettere a) e b), sia disposta la confisca del prodotto o profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo; prevedere che quando non sia possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni la misura ha a oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente; specificare che la misura si applica anche qualora i beni appartengano alla società, ente o soggetto nell'interesse del quale il reato è stato commesso;

g) riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole condotte integrative di reati societari che concorrono a cagionare il dissesto della società;

h) prevedere che qualora un reato, tra quelli indicati nelle lettere a) e b), sia commesso da amministratori, direttori generali o liquidatori nell'interesse della società, si applichi alla medesima una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo e un massimo, suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto alle condizioni economiche della società conformemente alla disposizione dell'articolo 133-bis, secondo comma, del Codice penale; prevedere che la sanzione si applichi anche nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse della società da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli amministratori, direttori generali o liquidatori, quando il fatto non sarebbe stato realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica; prevedere che la sanzione nei confronti della società possa essere condizionalmente sospesa, qualora la società dimostri di aver adottato adeguate misure aziendali organizzative e gestionali, tali da neutralizzare il rischio di analoghe condotte:

i) abrogate le disposizioni del titolo XI del libro V del Codice civile e le altre disposizioni incompatibili con quelle introdotte in attuazione del presente articolo: coordinare e armonizzare con queste ultime le norme sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni o disparità di trattamento rispetto a fattispecie identico disvalore, anche mediante abrogazione, riformulazione o accorpamento delle norme stesse, individuando altresì la loro più opportuna collocazione.

3 Nella relazione si segnalerà l'opportunità che nel testo definitivo dello schema di disegno di legge delega venga specificata anche l'entità delle sanzioni (tanto penali che amministrative), quantomeno per quel che riguarda il massimo edittale (la cui concreta determinazione involve apprezzamenti di natura squisitamente politica).

Potrà essere eventualmente stilata una "graduatoria" delle fattispecie che serva di guida all'operazione, nell'ottica di assicurare la complessiva razionalità ed equilibrio dell'assetto sanzionatorio.

4 Nella relazione si preciserà che le "informazioni" - cui è riferimento nella descrizione delle fattispecie di cui ai numeri 1), 2) e 3) - devono riguardare fatti, ancorché oggetto di valutazioni.

5 Il ministero del Tesoro e la Banca d'Italia hanno proposto l'inserimento del seguente ulteriore inciso: "precisare altresì che le informazioni debbono essere significative e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione stessa...".

6 Nella relazione si preciserà che l'elemento del "conflitto di interessi" deve intendersi riferito a situazioni obiettive e preesistenti alla condotta.

7 La Consob ha proposto di estendere l'ipotesi criminosa anche alle condotte omissive.

8 Il ministero del Tesoro e la Banca d'Italia hanno proposto di ampliare la fattispecie aggiungendo alle "banche e gruppi bancari" anche gli "altri intermediari finanziari sottoposti a forme di vigilanza prudenziale".

9 La Consob ha proposto di prevedere l'aggravante dell'impiego dei mezzi di comunicazione di massa.

Articolo 11

(Nuove norme sulla giurisdizione)

1. Il Governo è altresì delegato ad adottare entro ... dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione delle cause e dei ricorsi camerali nelle materie di cui alla lettera b), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire, presso i tribunali delle città sedi di corte di appello, sezioni specializzate nella trattazione delle cause e dei ricorsi camerali, che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente di detta sezione specializzata;

b) prevedere che nella competenza delle anzidette sezioni specializzate siano comprese, salvo altre:

1) le materie disciplinate dai titoli V, VI, VII, VIII, IX e X del libro quinto del Codice civile e da altre disposizioni di leggi speciali regolanti il settore societario;

2) le materie disciplinate dal Testo unico sulla finanza e dal Testo unico bancario, attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, a eccezione di quelle, di competenza della Corte di appello di Roma, concernenti sanzioni applicate su proposta della Banca d'Italia;

3) le materie della concorrenza, dei brevetti e dei segni distintivi dell'impresa;

4) tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare;

c) istituire anche presso le Corti di appello e la Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione delle cause e dei ricorsi nelle materie di cui alla lettera b) numeri 1, 2 e 3, nonché nella materia fallimentare e concorsuale in genere;

d) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a), una competenza territoriale estesa all'ambito dell'intero distretto, prevedendo che, in una o più delle anzidette materie, il giudizio di merito si svolga in unico grado, anche eventualmente presso le sezioni specializzate della Corte di appello;

e) prevedere criteri di selezione dei giudici da assegnare in via esclusiva alle predette sezioni di cui al comma 1, tali da assicurare che gli organi giurisdizionali di cui alla lettera a) e c) siano dotati di specifica competenza professionale nelle materie loro attribuite; a tale scopo dovranno essere configurati adeguati strumenti di formazione e aggiornamento professionale dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate di cui al comma 1, lettera a), in particolare prevedono:

a) un giudizio monocratico, salve eventuali riserve di collegialità, improntato a particolare celerità e ispirato al modello del procedimento cautelare, per provvedere su domande volte alla rimozione o alla cessazione degli effetti di atti negoziali già compiuti, nel rispetto del principio del contradditorio e con possibilità di reclamo immediato a un organo collegiale;

b) la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di uno dei provvedimenti emessi all'esito del giudizio di cui sopra, con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse:

c) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contradditorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo, anche se privo di efficacia di giudicato;

d) la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa ed, in caso di insuccesso, tenendo poi conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;

e) regole dei procedimenti camerali, anche in deroga alla disciplina degli articoli 737 e segg. Cpc e in estensione delle ipotesi attualmente previste, che, senza compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino la difesa dei diritti su cui il aprovvedimento del giudice è in grado di incidere;

f) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento trattati dalle sezioni specializzate di cui al comma 1, lettera a), con indicazioni previsionali per il periodo successivo ed enunciazione dei motivi dell'eventuale divario rispetto alle precedenti previsioni.

3. Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengono clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del Codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie aventi a oggetto materie di competenza delle sezioni specializzate di cui al comma 1, lettera a) e c). Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, è esclusa l'efficacia di cosa giudicata sostanziale del lodo e ogni efficacia verso i terzi rimasti estranei al giudizio arbitrale.

4. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate previste nel comma 1, lettera a) e c) siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impediscano l'efficiente avvio.