Schema di disegno di legge delega per la riforma del diritto societario
messo a punto dalla Commissione istituita presso il ministero della Giustizia e
presieduta da Antonino Mirone.
Articolo
1
(Delega)
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro........ dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società
di capitali e cooperative, la disciplina penale delle società commerciali,
nonché nuove norme sulla giurisdizione per la definizione delle cause e dei
ricorsi camerali nelle materie di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).
2. La riforma, in coerenza con la normativa
comunitaria e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla
presente legge, realizzerà il necessario coordinamento con le altre disposizioni
vigenti, ivi comprese quelle in tema di crisi dell'impresa.
Articolo
2
(Principi
generali in materia di società di capitali)
1. La riforma del sistema delle società di
capitali di cui ai capi V, VI, VII, VIII e IX del titolo V del libro quinto del
Codice civile e alla normativa connessa, è ispirata ai seguenti principi generali:
a) perseguire l'obiettivo prioritario di favorire
la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche attraverso il
loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali;
b) valorizzare il carattere imprenditoriale
delle società e definire con chiarezza e precisione i compiti e le
responsabilità degli organi sociali;
c) semplificare la disciplina delle società,
tenendo conto delle esigenze delle imprese e del mercato concorrenziale;
d) ampliare gli ambiti dell'autonomia
statutaria, tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi
coinvolti;
e) adeguare la disciplina dei modelli
societari alle esigenze delle imprese, anche in considerazione della
composizione sociale e delle modalità di finanziamento;
f) nel rispetto dei principi di libertà di
iniziativa economica e di libera scelta delle forme organizzative dell'impresa,
prevedere due modelli societari riferiti l'uno alla società a responsabilità
limitata e l'altro alla società per azioni, ivi compresa la variante della
società in accomandita per azioni, alla quale saranno applicabili, in quanto
compatibili, le disposizioni in materia di società per azioni;
g) disciplinare forme partecipative di
società in differenti tipi associativi, tenendo conto delle esigenze di tutela
dei soci, dei creditori sociali e dei terzi;
h) disciplinare i gruppi di società secondo
principi di trasparenza e di contemperamento degli interessi coinvolti;
i) precisare i presupposti per la soggezione
alle procedure concorsuali individuando i criteri di applicazione, con i
necessari coordinamenti con la disciplina delle società di persone1.
1 La Consob ha espresso parere contrario
all'inserimento della disposizione di cui alla lettera i), perché la portata
della norma asarebbe troppo ampia.
Articolo
3
(Società a responsabilità limitata)
1. La riforma della disciplina della società
a responsabilità limitata è ispirata ai seguenti principi generali:
a) prevedere un autonomo e organico complesso
di norme, modellato sulle esigenze proprie delle imprese a ristretta compagine
sociale;
b) prevedere un'ampia autonomia statutaria;
c) attribuire rilevanza centrale al socio e
ai rapporti contrattuali tra i soci;
d) prevedere la libertà di forme
organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi.
2. In particolare, la riforma è ispirata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificare il procedimento di
costituzione, eliminando il giudizio di omologazione nonché gli adempimenti non
necessari, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di
tutela dei creditori sociali;
b) determinare la misura minima del capitale
in coerenza con la funzione economica del modello;
c) dettare una disciplina dei conferimenti
tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo
svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva
formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare l'incidenza
delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;
d) semplificare le procedure di valutazione
dei conferimenti in natura nel rispetto del principio di certezza del valore a
tutela dei terzi, escludendo la nomina da parte dell'autorità giudiziaria di un
esperto estimatore;
e) riconoscere ampia autonomia statutaria
riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali della
società, e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare
riferimento alle azioni di responsabilità;
f) ampliare l'autonomia statutaria con
riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento della
partecipazione sociale, nonché del recesso, salvaguardando in ogni caso il
principio di tutela dell'integrità del capitale sociale e gli interessi dei
creditori sociali;
g) disciplinare condizioni e limiti per
l'emissione e il collocamento di titoli di debito, prevedendo il divieto di
appello diretto al pubblico risparmio, restando esclusa in ogni caso la
sollecitazione all'investimento in quote di capitale;
h) stabilire i limiti oltre i quali è
obbligatorio un controllo legale dei conti;
i) prevedere, nei limiti dell'esigenza di
tutela dei creditori sociali, norme, inderogabili per la formazione e
conservazione del capitale sociale e la liquidazione della società
Articolo
4
(Società per azioni)
1. La disciplina della società per azioni è
modellata sulle esigenze proprie delle imprese a compagine sociale
potenzialmente ampia, caratterizzate dalla rilevanza centrale dell'azione,
dalla circolazione della partecipazione sociale e dalla possibilità di ricorso
al mercato del capitale di rischio. Essa, garantendo comunque un equilibrio
nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori, dei
risparmiatori e dei terzi, prevederà un modello di base unitario e le ipotesi
nelle quali le società saranno soggette a regole caratterizzate da un maggior
grado d'imperatività in considerazione del ricorso al mercato dei capitali.
2. Per i fini di cui al comma 1 si prevederà:
a) un ampliamento dell'autonomia statutaria,
individuando peraltro limiti e condizioni in presenza dei quali sono
applicabili a società che fanno ricorso al mercato dei capitali norme inderogabili
dirette almeno a:
1) distinguere il controllo
sull'amministrazione dal controllo contabile affidato a un revisore esterno;
2) consentire l'azione sociale di responsabilità
da parte di una minoranza dei soci;
3) fissare i quorum per le assemblee
straordinarie a tutela della minoranza;
4) prevedere la denunzia al tribunale, da
parte dei sindaci, di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli
amministratori;
b) un assetto organizzativo idoneo a
promuovere l'efficienza e la correttezza della gestione dell'impresa sociale;
c) la determinazione dei limiti, dell'oggetto
e dei tempi del giudizio di omologazione.
3. In particolare, riguardo alla disciplina
della costituzione, la riforma è diretta a:
a) semplificare il procedimento di
costituzione, nel rispetto del principio di certezza e di tutela dei terzi;
b) limitare la rilevanza dei vizi della fase
costitutiva.
4. Riguardo alla disciplina del capitale, la
riforma è diretta a:
a) aumentare la misura del capitale minimo in
coerenza con le caratteristiche del modello;
b) consentire che la società costituisca
patrimoni dedicati a uno specifico affare, determinandone condizioni, limiti e
modalità di rendicontazione, con la possibilità di emettere strumenti finanziari
di partecipazione a esso: disciplinare il regime di responsabilità per le
obbligazioni riguardanti detti patrimoni e la relativa insolvenza.
5. Riguardo alla disciplina dei conferimenti,
la riforma è diretta a:
a) dettare una disciplina dei conferimenti
tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo
svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva
formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare l'incidenza
delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;
b) semplificare le procedure di valutazione
dei conferimenti in natura, nel rispetto del principio di certezza, del valore
a tutela dei terzi.
6. Riguardo alla disciplina delle azioni e
delle obbligazioni la riforma è diretta a:
a) prevedere la possibilità di emettere
azioni senza valore nominale, determinandone la disciplina conseguente;
b) adeguare la disciplina della emissione e
della circolazione delle azioni alla legislazione speciale e alle previsioni
relative alla dematerializzazione degli strumenti finanziari;
c) prevedere, al fine di agevolare il ricorso
al mercato dei capitali e salve in ogni caso le riserve di attività previste
dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di
strumenti finanziari non partecipativi e partecipativi dotati di diversi
diritti patrimoniali e amministrativi;
d) modificare la disciplina relativa, alla
emissione di obbligazioni, attenuandone o rimuovendone i limiti e consentendo
all'autonomia statutaria di determinare l'organo competente e le relative
procedure deliberative.
7. Riguardo alla disciplina dell'assemblea e
dei patti parasociali, la riforma è diretta a:
a) semplificare - anche con adeguato spazio
all'autonomia statutaria - il procedimento assembleare anche relativamente alle
forme di pubblicità e controllo, agli adempimenti per la partecipazione, alle
modalità di discussione e di voto;
b) disciplinare i vizi delle deliberazioni in
modo da contemperare le esigenze di tutela dei soci e quelle di funzionalità e
certezza dell'attività sociale, individuando le ipotesi di invalidità, i soggetti
legittimati alla impugnativa e i termini per la sua proposizione, anche
prevedendo possibilità di modifica e integrazione delle deliberazioni assunte,
e l'eventuale adozione di strumenti di tutela diversi dalla invalidità;
c) prevedere una disciplina dei patti
parasociali, concernenti le società per azioni o le società che le controllano,
che ne limiti la durata temporale e, almeno in presenza di negoziazione sui
mercati regolamentati o diffusione dei titoli tra il pubblico, ne assicuri il
necessario grado di trasparenza;
d) determinare - anche con adeguato spazio
all'autonomia statutaria e salve le disposizioni di legge speciali - i quorum
costitutivi e deliberativi dell'assemblea, in relazione all'oggetto della
deliberazione, in modo da bilanciare la tutela degli azionisti e le esigenze di
funzionamento dell'organo assembleare, lasciando all'autonomia statutaria di
stabilire il numero delle convocazioni.
8. Riguardo alla disciplina
dell'amministrazione e dei controlli sull'amministrazione, la riforma è diretta
a:
a) attribuire all'autonomia statutaria un
adeguato spazio con riferimento all'articolazione interna dell'organo
amministrativo, al suo funzionamento, alla circolazione delle informazioni tra
i suoi componenti e gli organi e soggetti deputati al controllo; precisare
contenuti e limiti delle deleghe a singoli amministratori o comitati esecutivi;
b) riconoscere, quando non prevista da leggi
speciali, la possibilità che gli statuti prevedano particolari requisiti di
onorabilità, professionalità e indipendenza per la nomina alla carica;
c) definire le competenze dell'organo
amministrativo con riferimento all'esclusiva responsabilità di gestione
dell'impresa sociale;
d) ammettere la scelta statutaria, tra un
sistema basato sulla compresenza dell'organo amministrativo e del collegio sindacale,
e un sistema basato sulla compresenza di un organo amministrativo e di un
organo di sorveglianza - di nomina assembleare e con rappresentanza delle
minoranze - che svolga le funzioni proprie del collegio sindacale nonché
quelle, indicate nello statuto, concernenti l'indirizzo strategico della
società, anche oppurtunamente rivedendo la competenza dell'assemblea;
all'organo di sorveglianza si applicano, in quanto compatibili, le norme
disciplinanti la nomina, i poteri, i doveri e le responsabilità del collegio
sindacale;
e) disciplinare i doveri di fedeltà dei
componenti dell'organo amministrativo, in particolare con riferimento alle
situazioni di conflitto di interesse.
9. Riguardo alla disciplina delle
modificazioni statutarie, la riforma è diretta a:
a) semplificare le procedure e i controlli,
con facoltà per l'autonomia statutaria di demandare alla competenza dell'organo
amministrativo modifiche statutarie attinenti alla struttura gestionale della
società che non incidono sulle posizioni soggettive dei soci;
b) rivedere la disciplina dell'aumento di
capitale, del diritto di opzione e del sovrapprezzo, prevedendo comunque
adeguati controlli sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni e consentendo,
con la precisazione di limiti temporali, la delega agli amministratori per
escludere il diritto di opzione, opportunamente differenziando la disciplina a
seconda che la società abbia o meno titoli negoziati nei mercati regolamentati;
c) semplificare la disciplina della riduzione
del capitale; eventualmente ampliare le ipotesi di riduzione reale del
capitale; determinandone le condizioni al fine esclusivo della tutela dei
creditori;
d) rivedere la disciplina del recesso,
consentendone l'esercizio anche per previsione statutaria, e prevedendolo come
forma alternativa di tutela del socio dissenziente, anche per il caso di proroga
della durata della società; individuare in proposito criteri di calcolo del
valore di rimborso adeguati alla tutela del recedente, salvaguardando in ogni
caso l'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali.
Articolo
5
(Società cooperative)
1. La riforma della disciplina delle società
cooperative di cui al titolo VI del libro quinto del Codice civile e alla
normativa connessa è ispirata ai principi generali previsti dall'art. 2 in
quanto compatibili nonché ai seguenti principi generali:
a) assicurare il perseguimento dello scopo
mutualistico da parte dei soci cooperatori;
b) favorire l'accesso delle società
cooperative al mercato dei capitali anche attraverso un'adeguata tutela dei
soci finanziatori;
c) favorire la partecipazione dei soci
cooperatori alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli strumenti di
controllo interno sulla gestione;
d) limitare, in conformità con il dettato costituzionale,
il controllo dell'Autorità Governativa alla cooperazione protetta.
2. In particolare, la riforma è ispirata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che alle società cooperative si
applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificamente
dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per azioni e per la
società a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dell'impresa
cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti;
b) prevedere che le norme dettate per le
società per azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società
cooperative a cui partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni. La
disciplina dovrà assicurare ai soci finanziatori adeguata tutela, sia sul piano
patrimoniale sia su quello amministrativo, nella salvaguardia degli scopi
mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In questa prospettiva
disciplinare il diritto agli utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori
e i limiti alla distribuzione delle riserve, nonché il ristorno a favore dei
soci cooperatori riservando i più ampi spazi possibili all'autonomia
statutaria;
c) prevedere, al fine di incentivare il
ricorso al mercato dei capitali, salve in ogni caso la specificità dello scopo
mutualistico e le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la
possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari,
partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali e
amministrativi;
d) prevedere norme che favoriscano l'apertura
della compagine sociale e la partecipazione dei soci alle deliberazioni
assembleari, anche attraverso un ampliamento della possibilità di delegare
l'esercizio del diritto di voto, sia pure nei limiti imposti dalla struttura
della società cooperativa e dallo scopo mutualistico;
e) prevedere che gli statuti stabiliscano
limiti al cumulo degli incarichi e alla rielleggibilità per gli amministratori,
consentendo che gli stessi possano essere anche non soci;
f) consentire che la regola generale del voto
capitario possa subire deroghe in considerazione dell'interesse mutualistico
del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;
g) prevedere anche per le cooperative il
controllo giudiziario disciplinato dall’art.2409 del Codice Civile, salvo
quanto previsto dall’at.70 comma7, del Dlgs 1/9/1993, n.385 e successive modificazioni;
h) definire la cooperazione protetta e
predisporre i relativi strumenti di vigilanza valorizzando anche le funzioni
delle associazioni di categoria;
i) eliminare il controllo dell'autorità
governativa sulle cooperative non protette;
l) coordinare la disciplina delle società
cooperative con quella sulla cooperazione bancaria.
Articolo
6
(Disciplina
del bilancio)
1. La riforma della disciplina del bilancio è
ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere una regolamentazione delle poste
del patrimonio netto che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine
alla loro formazione e al loro utilizzo;
b) prevedere criteri per il trattamento delle
operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei
pronti contro termine e delle operazioni di locazione finanziaria;
c) eliminare le interferenze prodotte nel
bilancio dalla disciplina fiscale sul reddito di impresa e stabilire criteri in
base ai quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tener conto
degli effetti della fiscalità differita:
d) ampliare le ipotesi in cui è ammesso il
ricorso a uno schema abbreviato di bilancio e la redazione di un conto
economico semplificato;
e) prevedere le condizioni in presenza delle
quali le società, in considerazione della loro vocazione internazionale e del
carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio principi contabili riconosciuti
internazionalmente 2;
f) armonizzare con le innovazioni di cui ai
punti precedenti la disciplina fiscale sul reddito di impresa e fissare
opportune disposizioni transitorie per il trattamento delle operazioni in corso
alla data di entrata in vigore di tali innovazioni.
2 La Banca d'Italia ha espresso parere
contrario alla formulazione dell'articolo 6, comma 1, lett. e), sul rilievo che
tale disposizione intende limitare le assimetrie contabili che l'art.117 del
Tuf , circoscritto ai soli global players, rischia di introdurre nella famiglia
delle società quotate e nei settori di imprese sottoposte a forme di vigilanza
pubblica (banche finanziarie, assicurazioni); trattasi cioè di una disposizione
che prospetta di estendere l'opzione dei principi contabili internazionali
anche ai bilanci consolidati di società diversi dai global players. Assume la
Banca che l'attuale formulazione del principio, differente dalla versione
originaria elaborata dal sottogruppo tecnico, sembra invece limitarne la portata
alle sole società con vocazione internazionale e con carattere finanziario; per
evitare ciò propone di inserire la congiunzione "anche" all'inizio
dell'inciso ("prevedere ..., anche in considerazione...") oppure
rendere autonome l'una dall'altra le due condizioni (prevedere..., in
considerazione della loro vocazione internazionale o del carattere finanziario,...").
Articolo
7
(Trasformazione,
fusione, scissione)
1. La riforma della disciplina della
trasformazione, fusione e scissione è ispirata ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) semplificare e precisare il procedimento,
nel rispetto per quanto concerne le società di capitali, delle direttive
comunitarie;
b) disciplinare possibilità, condizioni e
limiti delle trasformazioni e fusioni eterogenee;
c) disciplinare i criteri di formazione del
primo bilancio successivo alle operazioni di fusione e di scissione.
Articolo
8
(Scioglimento
e liquidazione)
1. La riforma della disciplina dello
scioglimento e della liquidazione delle società di capitali e cooperative è
ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) accelerare e semplificare le procedure,
con particolare riguardo all'accertamento delle cause di scioglimento e al
procedimento di nomina giudiziale dei liquidatori; disciplinare gli effetti della
cancellazione della società dal registro delle imprese, il regime della
responsabilità per debiti non soddisfatti, e delle sopravvenienze attive e
passive;
b) disciplinare le condizioni, i limiti e le
modalità per la conservazione dell'eventuale valore dell'impresa, anche
prevedendo, nella salvaguardia degli interessi dei soci, possibilità e
procedure per la revoca dello stato di liquidazione; disciplinare i poteri e i
doveri degli amministratori e dei liquidatori con particolare riguardo al
compimento di nuove operazioni;
c) disciplinare i bilanci nella fase di
liquidazione sulla base di criteri adeguati alle loro specifiche finalità.
Articolo
9
(Gruppi)
1. La riforma in materia di gruppi è ispirata
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere una disciplina del gruppo
secondo principi di trasparenza e tale da assicurare che l'attività di
direzione e coordinamento contemperi adeguatamente l'interesse del gruppo,
delle società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime;
b) prevedere che le decisioni conseguenti a
una valutazione dell'interesse del gruppo siano motivate;
c) prevedere forme di pubblicità
dell'appartenenza al gruppo;
d) individuare i casi nei quali riconoscere
adeguate forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita della
società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando non
sussistono le condizioni per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto.
Articolo
10
(Disciplina penale delle società commerciali)
1. La riforma della disciplina penale delle
società commerciali e delle materie connesse è ispirata ai seguenti principi e
criteri direttivi3:
a) prevedere i seguenti reati e illeciti
amministrativi:
1) falsità in bilancio, nelle relazioni o in
altre comunicazioni sociali, consistente nel fatto degli amministratori,
direttori generali, sindaci e liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle
relazioni o in altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico,
intenzionalmente espongono false informazioni4 sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa
appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di
conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta
deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta
situazione5; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino
beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere la
pena della reclusione;
2) falso in prospetto, consistente nel fatto
di chi nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o
dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti
da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio,
intenzionalmente espone informazioni false od occulta informazioni, al fine di
conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta
deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere
la pena della reclusione;
3) falsità nelle relazioni o nelle
comunicazioni della società di revisione, consistente nel fatto dei
responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni o in altre
comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la
situazione contabile, economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente
o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la condotta deve essere idonea
a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere la pena
della reclusione;
4) impedito controllo, consistente nel fatto
degli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di
documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o
di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle
società di revisione; prevedere la pena della reclusione;
5) omessa esecuzione di denunce,
comunicazioni o depositi, consistente nel fatto di chi, essendovi tenuto per
legge a causa delle funzioni delle quali è investito nell'ambito di una società
o di un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce,
comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese; prevedere la
sanzione amministrativa pecuniaria, più elevata nel caso di omesso deposito dei
bilanci;
6) formazione fittizia del capitale,
consistente nel fatto degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in
parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante
attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore
nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, rilevante
sopravalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del
patrimonio della società nel caso di trasformazione; prevedere la pena della
reclusione;
7) indebita restituzione dei conferimenti,
consistente nel fatto degli amministratori che, fuori dei casi di legittima
riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i
conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli: prevedere la pena
della reclusione;
8) illegale ripartizione degli utili,
consistente nel fatto degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su
utili non effettivamente conseguiti o non distribuibili; specificare che gli
utili si considerano non effettivamente conseguiti qualora non corrispondano a una
reale eccedenza del patrimonio sociale rispetto al capitale, e non
distribuibili qualora siano destinati per legge a riserva; prevedere la pena
della reclusione;
9) illecite operazioni sulle azioni o quote
sociali o della società controllante, consistente nel fatto degli
amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della
società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale
e delle riserve non distribuibili per legge; prevedere la pena della reclusione;
10) operazioni in pregiudizio dei creditori,
consistente nel fatto degli amministratori che, in violazione delle
disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale
sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori;
prevedere la pena della reclusione;
11) indebita ripartizione dei beni sociali da
parte dei liquidatori, consistente nel fatto dei liquidatori, i quali,
ripartendo beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento
delle somme necessarie a soddisfarli cagionano un danno ai creditori; prevedere
la pena della reclusione;
12) infedeltà patrimoniale, consistente nel
fatto degli amministratori, direttori generali e liquidatori, i quali, in una
situazione di conflitto di interessi6, compiendo o concorrendo a deliberare
atti7 di disposizione dei beni sociali al fine di procurare a sè o ad altri un
ingiusto profitto, cagionano un danno patrimoniale alla società; estendere la
punibilità al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti o
amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un
danno patrimoniale; specificare che non si considera ingiusto il profitto della
società collegata o del gruppo, se esso è compensato da un vantaggio, anche
ragionevolmente prevedibile, derivante dal collegamento o dall'appartenenza al
gruppo; prevedere la pena della reclusione;
13) corruzione, consistente nel fatto degli
amministratori, direttori, generali, sindaci, liquidatori e responsabili della
revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità,
compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro
ufficio, se ne deriva pericolo di nocumento per la società; prevedere la pena
della reclusione; estendere la punibilità a chi dà o promette l'utilità;
14) indebita influenza sull'assemblea,
consistente nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, determina la
maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sè o per altri, un
ingiusto profitto; prevedere la pena della reclusione;
15) omessa convocazione dell'assemblea,
consistente nel fatto degli amministratori e dei sindaci, i quali omettono di
convocare l'assemblea nei casi in cui vi sono obbligati per legge o per
statuto; determinare, qualora la legge o lo statuto non prevedano uno specifico
termine per la convocazione, il momento nel quale l'illecito si realizza;
prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria, più elevata se l'obbligo di
convocazione consegue a perdite o a una legittima richiesta dei soci;
16) aggiotaggio, consistente nel fatto di chi
diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri
artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo
di strumenti finanziari, ovvero a incidere in modo significativo
sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi
bancari8; prevedere la pena della reclusione9;
b) armonizzare e coordinare le ipotesi
sanzionatorie riguardanti falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche
di vigilanza, ostacolo allo svolgimento delle relative funzioni e omesse comunicazioni
alle autorità medesime da parte di amministratori, direttori generali, sindaci
e liquidatori di società, enti o soggetti sottoposti per legge alla vigilanza
di tali autorità, anche mediante la formulazione di fattispecie a carattere
generale; coordinare, altresì, le ipotesi sanzionatorie previste dai numeri 6),
7), 8) e 9) della lettera a) con la nuova disciplina del capitale sociale e
delle riserve introdotta in attuazione della presente legge, eventualmente
estendendo le ipotesi stesse a condotte omologhe che, in violazione di
disposizioni di legge, ledano i predetti beni;
c) abrogare la fattispecie della divulgazione
di notizie sociali riservate, prevista dall'articolo 2622 del Codice civile,
introducendo una circostanza aggravante del reato di rivelazione di segreto
professionale, previsto dall'articolo 622 del Codice penale, qualora il fatto
sia commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o da
chi svolge la revisione contabile della società; abrogare altresì le
fattispecie speciali relative agli amministratori giudiziari e ai commissari
governativi, nonché quella del mendacio bancario, prevista dall'articolo 137,
comma 1 del decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385;
d) prevedere una circostanza attenuante dei
reati di cui alle lettere a) e b) qualora il fatto abbia cagionato un'offesa di
particolare tenuità, nonché eventuali circostanze aggravanti fondate sulla
qualifica soggettiva degli autori, qualora la stessa assuma un particolare
significato sul piano della lesività del fatto;
e) prevedere che, qualora l'autore della
condotta punita sia individuato mediante una qualifica o la titolarità di una
funzione prevista dalla legge civile, al soggetto formalmente investito della
qualifica o titolare della funzione è equiparato, oltre a chi è tenuto a
svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, anche chi, in assenza di
formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri
tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; stabilire altresì che, fuori
dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie
relative agli amministratori si applichino anche a coloro che sono legalmente
incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di
amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di
terzi;
f) prevedere che, in caso di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti per taluno dei reati indicati
nelle lettere a) e b), sia disposta la confisca del prodotto o profitto del
reato e dei beni utilizzati per commetterlo; prevedere che quando non sia
possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni la misura ha a oggetto una
somma di denaro o beni di valore equivalente; specificare che la misura si
applica anche qualora i beni appartengano alla società, ente o soggetto
nell'interesse del quale il reato è stato commesso;
g) riformulare le norme sui reati
fallimentari che richiamano reati societari, prevedendo che la pena si applichi
alle sole condotte integrative di reati societari che concorrono a cagionare il
dissesto della società;
h) prevedere che qualora un reato, tra quelli
indicati nelle lettere a) e b), sia commesso da amministratori, direttori
generali o liquidatori nell'interesse della società, si applichi alla medesima
una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo e un massimo,
suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto alle condizioni economiche
della società conformemente alla disposizione dell'articolo 133-bis, secondo
comma, del Codice penale; prevedere che la sanzione si applichi anche nel caso
in cui il reato sia commesso nell'interesse della società da persone sottoposte
alla direzione o alla vigilanza degli amministratori, direttori generali o
liquidatori, quando il fatto non sarebbe stato realizzato se essi avessero
vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica; prevedere che
la sanzione nei confronti della società possa essere condizionalmente sospesa,
qualora la società dimostri di aver adottato adeguate misure aziendali organizzative
e gestionali, tali da neutralizzare il rischio di analoghe condotte:
i) abrogate le disposizioni del titolo XI del
libro V del Codice civile e le altre disposizioni incompatibili con quelle
introdotte in attuazione del presente articolo: coordinare e armonizzare con
queste ultime le norme sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni o
disparità di trattamento rispetto a fattispecie identico disvalore, anche
mediante abrogazione, riformulazione o accorpamento delle norme stesse,
individuando altresì la loro più opportuna collocazione.
3 Nella relazione si segnalerà l'opportunità
che nel testo definitivo dello schema di disegno di legge delega venga
specificata anche l'entità delle sanzioni (tanto penali che amministrative),
quantomeno per quel che riguarda il massimo edittale (la cui concreta
determinazione involve apprezzamenti di natura squisitamente politica).
Potrà essere eventualmente stilata una
"graduatoria" delle fattispecie che serva di guida all'operazione,
nell'ottica di assicurare la complessiva razionalità ed equilibrio dell'assetto
sanzionatorio.
4 Nella relazione si preciserà che le
"informazioni" - cui è riferimento nella descrizione delle fattispecie
di cui ai numeri 1), 2) e 3) - devono riguardare fatti, ancorché oggetto di
valutazioni.
5 Il ministero del Tesoro e la Banca d'Italia
hanno proposto l'inserimento del seguente ulteriore inciso: "precisare
altresì che le informazioni debbono essere significative e tali da alterare
sensibilmente la rappresentazione della situazione stessa...".
6 Nella relazione si preciserà che l'elemento
del "conflitto di interessi" deve intendersi riferito a situazioni
obiettive e preesistenti alla condotta.
7 La Consob ha proposto di estendere
l'ipotesi criminosa anche alle condotte omissive.
8 Il ministero del Tesoro e la Banca d'Italia
hanno proposto di ampliare la fattispecie aggiungendo alle "banche e
gruppi bancari" anche gli "altri intermediari finanziari sottoposti a
forme di vigilanza prudenziale".
9 La Consob ha proposto di prevedere
l'aggravante dell'impiego dei mezzi di comunicazione di massa.
Articolo
11
(Nuove
norme sulla giurisdizione)
1. Il Governo è altresì delegato ad adottare
entro ... dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed
efficace definizione delle cause e dei ricorsi camerali nelle materie di cui
alla lettera b), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituire, presso i tribunali delle città
sedi di corte di appello, sezioni specializzate nella trattazione delle cause e
dei ricorsi camerali, che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori
economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le
competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino
al presidente di detta sezione specializzata;
b) prevedere che nella competenza delle
anzidette sezioni specializzate siano comprese, salvo altre:
1) le materie disciplinate dai titoli V, VI,
VII, VIII, IX e X del libro quinto del Codice civile e da altre disposizioni di
leggi speciali regolanti il settore societario;
2) le materie disciplinate dal Testo unico
sulla finanza e dal Testo unico bancario, attribuite alla giurisdizione del
giudice ordinario, a eccezione di quelle, di competenza della Corte di appello di
Roma, concernenti sanzioni applicate su proposta della Banca d'Italia;
3) le materie della concorrenza, dei brevetti
e dei segni distintivi dell'impresa;
4) tutte o alcune delle controversie in
materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della
dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale
fallimentare;
c) istituire anche presso le Corti di appello
e la Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione delle cause e
dei ricorsi nelle materie di cui alla lettera b) numeri 1, 2 e 3, nonché nella
materia fallimentare e concorsuale in genere;
d) attribuire alle sezioni specializzate di
cui alla lettera a), una competenza territoriale estesa all'ambito dell'intero
distretto, prevedendo che, in una o più delle anzidette materie, il giudizio di
merito si svolga in unico grado, anche eventualmente presso le sezioni
specializzate della Corte di appello;
e) prevedere criteri di selezione dei giudici
da assegnare in via esclusiva alle predette sezioni di cui al comma 1, tali da
assicurare che gli organi giurisdizionali di cui alla lettera a) e c) siano dotati
di specifica competenza professionale nelle materie loro attribuite; a tale
scopo dovranno essere configurati adeguati strumenti di formazione e
aggiornamento professionale dei magistrati che compongono detti organi
giurisdizionali.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui
al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali da applicare in
tutti o in alcuni dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate di
cui al comma 1, lettera a), in particolare prevedono:
a) un giudizio monocratico, salve eventuali
riserve di collegialità, improntato a particolare celerità e ispirato al
modello del procedimento cautelare, per provvedere su domande volte alla rimozione
o alla cessazione degli effetti di atti negoziali già compiuti, nel rispetto
del principio del contradditorio e con possibilità di reclamo immediato a un
organo collegiale;
b) la mera facoltatività della successiva
instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di uno dei provvedimenti
emessi all'esito del giudizio di cui sopra, con la conseguente definitività
degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non
acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per
finalità diverse:
c) un giudizio sommario non cautelare,
improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del
contradditorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo,
anche se privo di efficacia di giudicato;
d) la possibilità per il giudice di operare
un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli
elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o
la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa ed, in caso di
insuccesso, tenendo poi conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle
parti ai fini della decisione sulle spese di lite;
e) regole dei procedimenti camerali, anche in
deroga alla disciplina degli articoli 737 e segg. Cpc e in estensione delle
ipotesi attualmente previste, che, senza compromettere la rapidità di tali
procedimenti, assicurino la difesa dei diritti su cui il aprovvedimento del
giudice è in grado di incidere;
f) forme di comunicazione periodica dei tempi
medi di durata dei diversi tipi di procedimento trattati dalle sezioni
specializzate di cui al comma 1, lettera a), con indicazioni previsionali per
il periodo successivo ed enunciazione dei motivi dell'eventuale divario
rispetto alle precedenti previsioni.
3. Il Governo può altresì prevedere la
possibilità che gli statuti delle società commerciali contengono clausole
compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del Codice di procedura
civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie aventi a oggetto
materie di competenza delle sezioni specializzate di cui al comma 1, lettera a)
e c). Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono formare
oggetto di transazione, è esclusa l'efficacia di cosa giudicata sostanziale del
lodo e ogni efficacia verso i terzi rimasti estranei al giudizio arbitrale.
4. Nell'emanare le necessarie disposizioni
transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate
previste nel comma 1, lettera a) e c) siano gravate da un carico iniziale di procedimenti
che ne impediscano l'efficiente avvio.