Schema di provvedimento legislativo recante "Disposizioni in materia
di disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini
Internet e servizi in rete".
Articolo
1.
Utilizzazione
dei nomi a dominio
Articolo
2.
Anagrafe
nazionale dei nomi a dominio
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Relazione
al disegno di legge recante "Disposizioni in materia di disciplina dell'utilizzazione
di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete".
Internet e, più in generale, i servizi su
reti informatiche, in quanto potenti fattori di comunicazione e di espansione
economica, sono oggi ai primi posti nell'agenda delle priorità di molti governi
e si pongono come temi centrali del confronto in materia di regolamentazione
che si sta svolgendo su scala internazionale.
I temi e problemi giuridici che sono posti al riguardo attengono, da una lato
all'applicazione delle norme già vigenti nell'ordinamento e, dall'altro, alla
necessità di fissare con norma primaria alcuni punti essenziali, indispensabili
al buon funzionamento del nuovo sistema ed alla disciplina delle relazioni che
ad esso sottendono. Si tratta, in particolare, di assicurare il rispetto delle
disposizioni sulla tutela dei nomi e dei marchi ed evitare che dall'uso della
rete possa derivare un pregiudizio alle situazioni giuridiche soggettive
comunque meritevoli di protezione.
E' evidente che se non si interviene subito in materia, si rischia che la
situazione di fatto che man mano va consolidandosi produca una ingiusta
distorsione dei rapporti legati all'uso delle reti, con notevole pregiudizio
per tutti: operatori ed utilizzatori.
Sulle modalità di intervento, l'orientamento maggiormente diffuso nel mondo
anglosassone considera una normativa non invadente condizione essenziale per
uno sviluppo rapido e capillare di una risorsa economica dell'importanza di
Internet e ritiene che la legislazione attuale, integrata su pochi punti, quale
appunto la tutela effettiva delle situazioni giuridiche soggettive interessate
dalla rete, sia già sufficiente a tutelare adeguatamente i vari soggetti
coinvolti.
Tenendo conto della necessità diffusamente riconosciuta di non interferire con
le enorme potenzialità di Internet in termini di crescita economica e di
benefici sociali, è da ritenere, dunque, che occorra fissare alcuni punti
essenziali per un adeguato approccio nella regolamentazione della condotta
illegale implicante l'uso della rete.
Le indicazioni che rilevano a questi fini, contenute nella strategia seguita
dai Paesi che già hanno affrontato il problema possono così sintetizzarsi:
a) valutazione attenta del reale bisogno di una regolamentazione specifica per
Internet alla luce della normativa già vigente, dal momento che le leggi in
vigore risultano in generale sufficienti e, in alcuni casi, necessitano solo
degli emendamenti necessari a renderle meglio applicabili alla realtà delle
nuove tecnologie;
b) la regolamentazione della condotta illegale implicante l'uso di Internet
deve essere analizzata all'interno di un quadro normativo che assicuri che la
condotta online sia trattata in modo analogo alla condotta off line. Se
Internet non deve diventare una zona franca per attività illegali, tuttavia in
mancanza di proibizione nel mondo fisico, essa non può essere stabilita solo
perché una certa condotta è tenuta nello spazio virtuale.
c) una specifica regolamentazione dell'attività on line deve essere redatta in
maniera neutrale rispetto alla tecnologia. La regolamentazione legata a una
particolare tecnologia corre infatti il rischio di divenire presto obsoleta e
di richiedere continui emendamenti. Inoltre, leggi ad hoc potrebbero impedire
uno sviluppo più avanzato della tecnologia stessa.
d) la regolamentazione di condotta implicante l'uso di Internet richiede
un'attenta considerazione di molteplici interessi sociali, quali la necessità
di proteggere la privacy, garantire il più ampio accesso possibile
all'informazione pubblica, promuovere e sostenere il legittimo commercio.
Va considerata inoltre - come situazione a monte - l'esigenza ordinamentale di
assicurare la tutela della stessa possibilità e delle modalità di registrazione
in rete dei nomi a dominio.
Da ciò deriva l'ulteriore necessità di istituire l'Anagrafe nazionale dei nomi
a dominio con il compito di assicurare il rispetto delle generali disposizioni
sull'uso dei nomi e dei marchi nonché le norme essenziali che vengono
introdotte nell'ordinamento.
Il testo del provvedimento legislativo, muove dalla considerazioni esposte ed è
diviso in due articoli: l'articolo 1 reca disposizioni generali in materia di
disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet
e servizi in rete, l'articolo 2 istituisce l'Anagrafe nazionale dei nomi a
dominio e ne disciplina l'attività.
In particolare, l'articolo 1 prevede alcune categorie di nomi che non possono
essere utilizzati come nomi a dominio, se non dai soggetti legittimati. Tali
nomi sono raggruppati per categorie, dove sono previsti:
a) i segni distintivi dell'impresa, delle società, dei prodotti industriali,
delle opere dell'ingegno. Qui la preclusione è assoluta per la presunzione
iuris et de iure dell'interferenza con segni protetti e della rilevanza
economica dei nomi medesimi.
b) i nomi propri di persona;
c) i nomi di genere. Per questi, data la normale genericità dei medesimi, il
divieto deriva dall'unione di due elementi: il fatto oggettivo della non
titolarità e l'intento speculativo.
d) i nomi che identificano istituzioni o cariche pubbliche o denotino enti
territoriali o località geografiche;
e) i nomi che creano confusione o inganno anche attraverso l'uso di una lingua
diversa dall'italiano Il comma 2 dell'articolo 1 ribadisce che l'uso dei nomi
sopra ricordati costituisce illecito civile a norma delle disposizioni che
tutelano i vari segni o distintivi e che disciplinano il trattamento dei dati
personali. La tutela accordata dal provvedimento è, quindi, aggiuntiva rispetto
a queste ultime; essa opera con queste modalità: azione di cessazione e
risarcimento del danno per il quale si prevede una liquidazione forfetaria nel
minimo.
Il comma 3 estende l'applicazione della legge anche ai nomi a dominio che
recano suffissi diversi da "it" quando la registrazione è effettuata
da che è comunque soggetto all'ordinamento italiano. L'articolo 2 prevede
l'istituzione dell'Anagrafe presso il CNR.
La registrazione in detta Anagrafe costituisce quindi un filtro preliminare,
che non esclude la tutela dei singoli direttamente nei confronti
dell'utilizzatore del nome, che ha ottenuto la registrazione stessa. Si è anche
inserita una norma transitoria per evitare che, dato il carattere costitutivo
della registrazione, in prima attuazione vi sia un vuoto normativo.
Al comma 3 si inserisce, in luogo della convalida in un termine fisso, un
compito di continua "manutenzione" dell'anagrafe dei nomi a dominio,
eventualmente stimolata dalla constatazione dell'irregolarità a seguito di
domanda del legittimo titolare del nome o del segno distintivo. La
"manutenzione" concerne anche i nomi già registrati.
Al comma 4 si prevede la cancellazione dei nomi iscritti all'Anagrafe e non
utilizzati nei 90 giorni dalla registrazione.
Al comma 5 si affida alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la
tutela contro gli atti dell'Anagrafe che rifiutano, omettono al registrazione o
che comunque incidono su questa.